IL MINISTRO
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  maggio 1998 ed in particolare
l'art. 4 comma 6;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Visto  il  decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art.
6;
  Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2002;
  Visto il disegno di legge approvato dal Senato il 13 novembre 2002,
ed in particolare l'art. 5 comma 3;
  Vista  la  risoluzione  n. 8-00023, approvata dalla VII Commissione
della camera dei deputati in data 17 luglio 2002;
  Valutata la necessita' di consentire a coloro che, sprovvisti della
abilitazione   all'insegnamento  secondario,  sono  in  possesso  del
diploma  biennale di specializzazione per le attivita' di sostegno di
cui  al  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e
al  decreto  del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
nonche'  del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di
educazione  fisica  (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto
superiore  per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o
di   Istituto  musicale  pareggiato,  di  conseguire  il  diploma  di
specializzazione  all'insegnamento  nella  scuola  secondaria, previa
iscrizione  in  soprannumero  al  secondo  anno di corso della scuola
stessa, mediante riconoscimento di crediti didattici;
  Vista  la  nota  del  Presidente della CODISSIS in data 18 novembre
2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  deroga  al  decreto ministeriale 25 giugno 2002 di cui alle
premesse  che  ha  fissato per ciascuna Scuola di specializzazione il
numero  dei  posti  disponibili  per  l'a.a.  2002/2003, le Scuole di
specializzazione    per    l'insegnamento    secondario    anche   in
collaborazione   con   le   Direzioni   Scolastiche  Regionali,  sono
autorizzate  ad  ammettere  in soprannumero al secondo anno di corso,
previo  riconoscimento  di  crediti  didattici coloro che, sprovvisti
della  abilitazione  all'insegnamento secondario sono in possesso del
diploma  biennale di specializzazione per le attivita' di sostegno di
cui  al  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e
al  decreto  del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
nonche'  del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di
educazione  fisica  (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto
superiore  per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o
di  Istituto  musicale  pareggiato,  al  fine  di  consentire loro il
conseguimento  del diploma di specializzazione all'insegnamento nella
scuola secondaria, con valore abilitante.
  2.  Le  attivita'  didattiche, relative al secondo anno di corso di
cui al comma 1, sono prevalentemente volte a completare il curriculum
studiorum  degli  allievi,  comprensivo  di  competenze sociologiche,
psicologiche,  educative  e di esperienze di tirocinio, con contenuti
storico-epistemiologici,   didattico-disciplinari   e   attivita'  di
laboratorio.
  3.  Le attivita' didattiche di cui al comma 2 hanno inizio nel mese
di gennaio 2003 e si concludono non oltre la data del 25 luglio 2003.
  4.  Il  numero  dei  posti  e'  determinato  da  ciascuna Scuola di
specializzazione  compatibilmente  con le strutture a disposizione ed
il  personale  docente  disponibile.  Nell'accesso  hanno priorita' i
docenti che abbiano almeno 180 giorni di servizio.