IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE concernente lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali, ed in particolare l'art. 15 che ha dettato disposizioni circa il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per spese di istruttoria e di verifiche e controlli; Visti i decreti del Ministro delle cornunicazioni n. 73 e n. 75 in data 4 febbraio 2000 con i quali sono state poste le regole inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali e, in particolare, i rispettivi articoli 5 in materia di contributi; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 24 gennaio 1994 che, ai sensi dell'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con dereto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ha stabilito le misure del rimborso degli oneri sostenuti dall'amministrazione per prestazioni rese a terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 20 aprile 2000, "Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali", e in particolare l'art. 7 che dispone la rivalutazione dei contributi secondo il tasso programmato d'inflazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del giorno 8 maggio 2000; Accertato il tasso programmato di inflazione per gli anni 2001 e 2002; Decreta: Art. 1. Rivalutazione 1. Dal 1 gennaio 2003: a) i contributi di cui al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 1 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in Euro 534,00 e 107,00; b) i contributi di cui all'art. 2 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in Euro 267,00 e 107,00; c) i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in Euro 267,00 e 107,00; d) i contributi di cui all'art. 4 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in Euro 267,00 e 107,00.