IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
  Visto  l'art.  107, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
novembre  2001, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2002,  lo  stato di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al
traffico acqueo lagunare;
  Vista  la  richiesta  del sindaco di Venezia - commissario delegato
per  l'emergenza determinatasi nella citta' di Venezia e nella laguna
compresi  i  canali  marittimi  pervenuta  con  nota  n. 419831 de1 5
novembre 2002;
  Considerato  che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione
richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
  Considerato   che   gli  interventi  di  carattere  strutturale  di
riorganizzazione  della  logistica  all'interno della laguna adottati
per effetto delle ordinanze sopra citate sono tuttora in corso e che,
quindi, l'emergenza non puo' ritenersi conclusa;
  Acquisita l'intesa della regione Veneto;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 novembre 2002;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  in  considerazione  di  quanto espresso in
premessa,  e'  prorogato,  fino  al  31 dicembre  2003,  lo  stato di
emergenza nel territorio della citta' di Venezia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 novembre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi