IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della strada); Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002; Ritenuto di dover allineare la periodicita' delle revisioni dei suddetti veicoli ai termini previsti dall'art. 80, comma 3 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Decreta: Art. 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, e' disposta la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli: a) ciclomotori di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneita' tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati gia' sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati gia' sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.