IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  decreto  16  luglio  2002  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  "Servizio  certificazione  qualita' Asiago S.r.l. - Certi
Asiago",  con  decreto  del  27 luglio  1999,  e'  stata prorogata di
centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  "Asiago",  allo  schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del  1 marzo 2002,
protocollo n. 61082;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta "Asiago";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 27 luglio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Servizio  certificazione qualita' Asiago S.r.l. - Certi Asiago", con
sede  in  Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, con decreto 27 luglio 1999,
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
"Asiago",  registrata  con  il  regolamento  della  Commissione CE n.
1107/96  del  12  giugno  1996,  gia' prorogata con decreto 16 luglio
2002,  e'  ulteriormente  prorogata  di  novanta  giorni  a  far data
dall'8 dicembre 2002.