IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  9,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
come  modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 settembre
2002,  n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002,  n.  265,  che  prevede  l'obbligo  per  i  concessionari della
riscossione  di  versare,  entro il 30 dicembre di ogni anno, il 23,5
per  cento  delle  somme  riscosse  nell'anno precedente ai sensi del
decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle
riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
  Visto  il  successivo comma 2 del predetto art. 9, che dispone che,
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, emanato
annualmente,  sono  stabilite  la  ripartizione  tra  i concessionari
dell'acconto  sulla  base di quanto riscosso nell'anno precedente dai
servizi  autonomi  di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti
territoriali,   le   modalita'  di  versamento,  nonche'  ogni  altra
disposizione attuativa;
  Visto  il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di
riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione
della  delega  prevista  dalla  legge  28 settembre  1998,  n. 337, e
successive modificazioni;
  Considerato  che la dizione "i concessionari della riscossione", di
cui  all'art.  9  del  citato decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa
oggettivamente  nel  senso di "servizio della riscossione nell'ambito
territoriale  provinciale"  a prescindere dalla posizione dell'agente
della   riscossione,  per  cui  la  ripartizione  dell'acconto  sopra
menzionata  va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della
riscossione gestito anche sotto forma commissariale;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive
modificazioni, concernente la modifica della disciplina in materia di
servizi  autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro,
agli  articoli  2  e  4,  prevede le diverse entrate da riscuotere da
parte dei concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1
gennaio 1998;
  Visti  i  dati  delle  entrate  erariali riscosse nell'anno 2001 ai
sensi  del  decreto  legislativo n. 237 del 1997, in base ai quali si
determina  l'ammontare  dell'acconto  da versare entro il 30 dicembre
2002 da parte dei concessionari e commissari governativi del servizio
nazionale della riscossione;
  Ritenuto  che occorre determinare, per ciascun ambito territoriale,
la misura dell'acconto che i concessionari e i commissari governativi
della  riscossione  devono  versare  entro il 30 dicembre 2002, sulla
base  delle  entrate erariali riscosse nell'anno 2001, e stabilire le
relative   modalita'   di   versamento  ed  ogni  altra  disposizione
attuativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge
22  novembre  2002,  n.  265,  che  i  concessionari  ed i commissari
governativi del servizio nazionale della riscossione versano entro il
30  dicembre  dell'anno  2002,  pari al 23,5 per cento dell'ammontare
delle  entrate  erariali riscosse nell'anno 2001, e' determinato, per
ciascun  ambito  territoriale, nella misura indicata nella tabella in
allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.