IL DIRETTORE PROVINCIALE
                       del lavoro di Brindisi

  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del 6 marzo 1996, della Direzione
generale   della   cooperazione  che  ha  decentrato  alle  direzioni
provinciali  del  lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza  nomina  di  liquidatore  ai  sensi  dell'art.  2544 del codice
civile, primo comma;
  Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della
societa'  cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa
trovasi  nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2
della  legge n. 400/1975, stante la coesitenza di detti presupposti e
constatato,   altresi',  secondo  quanto  stabilito  dalla  circolare
ministeriale  n.  73/98, settimo comma, l'impossibilita' di procedere
al  recupero del credito in questione lo scrivente, avvalendosi della
facolta' di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997,
rinuncia,  in  via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria,
con  riserva di eventuale azione di responsabilita' da promuovere nei
confronti  dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto
al pagamento del credito dello Stato;
  Sentito  il parere della commissione centrale per le cooperative di
cui  alla  circolare  n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione
del 26 settembre 2002;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base
al  combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge
17 luglio 1975, n. 400, art. 2:
    societa' cooperativa "Prodotti da forno meridionali", con sede in
Brindisi,   via  G.  Balsamo  n.  13,  costituita  per  rogito  dott.
Travaglini  Eugenio  in  data  5 novembre  1986, repertorio n. 95743,
registro   societa'   n.   4389,   tribunale  di  Brindisi,  BUSC  n.
1758/224019.
      Brindisi, 27 novembre 2002
                                      Il direttore provinciale: Marzo