IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;

                              Dispone:
  1.  Le  somme  versate  alle  banche,  agli  uffici  postali  ed ai
concessionari  del  servizio  nazionale della riscossione a titolo di
acconto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  nei  giorni  23,  24  e
27 dicembre  2002 devono essere riversate in Banca d'Italia - sezione
di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  di  Roma  Tuscolano,  sulla
contabilita'   speciale   denominata   "Fondi   della   Riscossione",
distintamente  per  ciascuna giornata ovvero congiuntamente, entro le
ore 12,30 del 31 dicembre 2002.
  2.  La  predetta  sezione  di Tesoreria e' autorizzata a prelevare,
dalla  citata  contabilita' speciale, le somme versate il 31 dicembre
2002  ai  sensi  del punto 1 per l'imputazione al pertinente capitolo
del  bilancio  dello  Stato  (cap.  1203/1)  entro la stessa data, ad
eccezione  di  euro  75 milioni, quale stima del gettito dell'acconto
dell'imposta  sul  valore  aggiunto spettante alla Regione siciliana,
salvo successivo conguaglio.
  3.  La  somma  sopra  indicata  e spettante alla Regione siciliana,
verra'  riversata,  dalla  stessa  sezione  di tesoreria provinciale,
direttamente  alla  Cassa  regionale  siciliana  entro la data del 31
dicembre 2002.
  4.  Le  banche,  Poste  italiane  S.p.a.  ed  i concessionari della
riscossione  trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate,
insieme  o  separatamente,  a  seconda che abbiano o meno eseguito un
bonifico  unico,  i  dati  relativi  alle  somme  versate a titolo di
acconto  dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 23, 24 e
27 dicembre entro il 7 gennaio 2003.
  5.   Gli   intermediari   di  cui  al  punto  4  possono  riversare
cumulativamente  con  un  unico bonifico le somme versate a titolo di
acconto  dell'imposta  sul valore aggiunto nelle giornate del 20, 23,
24 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le
quattro giornate, dovra' pervenire all'Agenzia delle entrate entro il
31 dicembre 2002.
  6.  Nei  giorni  20,  23, 24 e 27 dicembre 2002 non si applicano da
parte   delle   banche   le   disposizioni   relative  all'anticipato
riversamento di cui all'art. 21, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 241 del 1997.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Motivazioni.
  I  contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta
sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della
legge  29  dicembre  1990,  n. 405, ad eseguire il pagamento dell'IVA
dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.
  Il  versamento  dell'imposta e' effettuato, ai sensi degli articoli
19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e art.
1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, mediante
delega   alle   banche  convenzionate,  alle  agenzie  postali  o  ai
concessionari   del   servizio   nazionale   della   riscossione.  Il
riversamento  delle  somme  corrisposte  dai  contribuenti  deve  poi
avvenire,  come disposto dall'art. 6, comma 5-bis, della legge n. 405
del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.
  Con  il  presente  provvedimento,  pertanto,  si  dispongono,  come
previsto  dall'art. 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e
le  modalita'  per il riversamento all'erario, avendo acquisito sulle
suesposte   determinazioni   il   parere   favorevole  del  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato  nonche',  per  i profili di competenza, della
Regione siciliana.

Riferimenti normativi dell'atto.
  Ordinamento delle agenzie:
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1).
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
  Disposizioni in materia di versamenti unitari:
    decreto   legislativo   9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni.
  Disposizioni relative al versamento dell'acconto IVA:
    legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-bis, 5-ter).
      Roma, 11 dicembre 2002
                                                Il direttore: Ferrara