IL DIRETTORE GENERALE per l'autotrasporto di persone e cose Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000; Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994; Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 come modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria; Visto il regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione del 21 marzo 2000; Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000; Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001; il decreto dirigenziale 12 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001; il decreto dirigenziale 28 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001; il decreto dirigenziale 12 aprile 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002, il decreto dirigenziale 29 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002; Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali; Considerata l'esigenza di ampliare il numero delle imprese che usufruiscono di un'assegnazione di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco; Considerato opportuno prevedere che le "nuove" imprese abbiano effettuato attivita' meritevole di considerazione quali il trasporto combinato accompagnato o che abbiano, comunque, effettuato attivita' con Paesi per i quali il transito attraverso il territorio austriaco e' connaturale; Considerata l'opportunita' di assicurare alle imprese gia' titolari di ecopunti nell'anno 2002 un'assegnazione minima di 50 ecopunti al fine di garantire loro un'attivita' di trasporto attraverso il territorio austriaco che non sia meramente marginale; Considerata l'opportunita' di incoraggiare l'utilizzo del trasporto ferroviario combinato accompagnato per il transito attraverso il territorio austriaco; Considerata la necessita' di ottimizzare al massimo il consumo del contingente 2002 di ecopunti; Decreta: Istituzione Fondo nazionale ecopunti conto terzi anno 2002 Art. 1. 1. E' costituito un fondo nazionale ecopunti conto terzi per l'anno 2002 cui affluiscono: a) 98.371 ecopunti facenti parte della riserva comunitaria per l'anno 2002 ed attribuiti all'Italia dalla commissione; b) gli ecopunti facenti parte del contingente 2002 che al 13 dicembre p.v. non sono stati distribuiti alle singole imprese; c) gli ecopunti facenti parte del contingente 2002 assegnati ad imprese che non hanno effettuato, al 13 dicembre p.v., alcun transito attraverso il territorio austriaco registrato al sistema elettronico di rilevazione.