IL DIRETTORE GENERALE
                per l'autotrasporto di persone e cose

  Visto  il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
  Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della
Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre
1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  3298/94  della Commissione del 21
dicembre  1994  come  modificato  dal  regolamento  (CE)  n.  1524/96
riguardante   il  sistema  di  ecopunti  per  autocarri  in  transito
attraverso l'Austria;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  609/2000 della Commissione del 21
marzo 2000;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 2012/2000 della Commissione del 21
settembre 2000;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  16 novembre 1999 pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  273  del  20  novembre  1999,  il  decreto
dirigenziale  16 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del  21  marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  83  dell'8  aprile  2000,  il decreto
dirigenziale  12  luglio  2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
166  del  18  luglio  2000,  il decreto dirigenziale 20 novembre 2000
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000; il
decreto   dirigenziale   29  marzo  2001  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio
2001  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001,
il  decreto  dirigenziale  7  agosto  2001  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  189  del  16  agosto  2001; il decreto dirigenziale 12
novembre  2001  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 267 del 16
novembre  2001;  il  decreto dirigenziale 28 novembre 2001 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  283  del  5 dicembre 2001; il decreto
dirigenziale 12 aprile 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91
del 18 aprile 2002, il decreto dirigenziale 29 luglio 2002 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002;
  Considerato   il   sistema   di   ecopunti   articolato   su  quote
quadrimestrali;
  Considerata  l'esigenza  di  ampliare  il  numero delle imprese che
usufruiscono   di   un'assegnazione   di  ecopunti  per  il  transito
attraverso il territorio austriaco;
  Considerato  opportuno  prevedere  che  le  "nuove" imprese abbiano
effettuato  attivita' meritevole di considerazione quali il trasporto
combinato  accompagnato o che abbiano, comunque, effettuato attivita'
con  Paesi per i quali il transito attraverso il territorio austriaco
e' connaturale;
  Considerata l'opportunita' di assicurare alle imprese gia' titolari
di  ecopunti  nell'anno 2002 un'assegnazione minima di 50 ecopunti al
fine  di  garantire  loro  un'attivita'  di  trasporto  attraverso il
territorio austriaco che non sia meramente marginale;
  Considerata l'opportunita' di incoraggiare l'utilizzo del trasporto
ferroviario  combinato  accompagnato  per  il  transito attraverso il
territorio austriaco;
  Considerata  la necessita' di ottimizzare al massimo il consumo del
contingente 2002 di ecopunti;
                              Decreta:

     Istituzione Fondo nazionale ecopunti conto terzi anno 2002
                               Art. 1.

  1. E' costituito un fondo nazionale ecopunti conto terzi per l'anno
2002 cui affluiscono:
    a) 98.371  ecopunti  facenti  parte della riserva comunitaria per
l'anno 2002 ed attribuiti all'Italia dalla commissione;
    b) gli  ecopunti  facenti  parte  del  contingente 2002 che al 13
dicembre p.v. non sono stati distribuiti alle singole imprese;
    c) gli  ecopunti  facenti parte del contingente 2002 assegnati ad
imprese che non hanno effettuato, al 13 dicembre p.v., alcun transito
attraverso  il territorio austriaco registrato al sistema elettronico
di rilevazione.