IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre
1992  che  istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di
taluni regimi comunitari, e successive modificazioni;
  Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio
1995  che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento CEE n.
729/70  per  quanto  riguarda  la procedura di liquidazione dei conti
Feoga Sezione garanzia, e successive modificazioni;
  Visto  il regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre
1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunita';
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio
1999  sul  sostegno  allo  sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo  di  orientamento  e  di  garanzia (FEAOG) e che modifica ed
abroga taluni regolamenti;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2603/99  della  commissione del 9
dicembre  1999,  recante norme transitorie per il sistema di sostegno
allo  sviluppo  rurale  istituito dal regolamento (CE) n. 1257/99 del
Consiglio, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1685/00  della commissione del 28
luglio  2000,  recante  disposizioni  di applicazione del regolamento
(CE)  n.  1260/99  per  quanto  riguarda l'ammissibilita' delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 2419/01 della commissione dell'11
dicembre 2001 recante modalita' di applicazione del sistema integrato
di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  445/02  della  commissione del 26
febbraio  2002  recante  disposizioni di applicazione del regolamento
(CE)  n.  1257/99  e,  in particolare, l'art. 64 che attribuisce agli
Stati  membri  la competenza di determinare il sistema di sanzioni da
comminare  in  caso  di  violazione  degli  obblighi  assunti e delle
pertinenti norme regolamentari;
  Visto  il  documento  n.  2000/C28/02 Orientamenti comunitari sugli
aiuti di stato nel settore agricolo;
    Viste  le decisioni della Commissione europea di approvazione dei
Piani di sviluppo rurale 2000-2006 delle regioni e province autonome;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1986,  n.  898, di conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  27  ottobre 1986, n. 701, recante
misure  urgenti  in  materia di controlli degli aiuti comunitari alla
produzione  dell'olio  di  oliva. Sanzioni amministrative e penali in
materia  di  aiuti  comunitari  nel  settore  agricolo,  e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n. 165, recante
soppressione  dell'AIMA  e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in  agricoltura  (AGEA),  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997,  n. 59, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno
2000, n. 188 e dal decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge Comunitaria 1990, ed in particolare
l'art.  4,  comma 3, con il quale si dispone che all'applicazione nel
territorio  nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea
si  provvede  con  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e
forestali;
  Vista   la  direttiva  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali   all'AGEA   del   9  agosto  2001,  n.  5720,  concernente
orientamenti  nazionali per l'applicazione degli articoli 46, 47 e 48
(domande,  controlli  e  sanzioni)  del  regolamento  CE  m. 1750/99,
recante  disposizioni  di  applicazione del regolamento CE n. 1257/99
del  Consiglio  sul  sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo  agricolo  di  orientamento  e  di garanzia (FEAOG), dove tra
l'altro  al capo III - Autorita' di controllo, e' previsto che l'AGEA
e   le   regioni  e  province  autonome,  nel  rispetto  delle  norme
comunitarie,  nazionali  e  regionali, possono affidare sulla base di
convenzioni  ad  un  terzo  soggetto, ivi compreso il Corpo forestale
dello Stato, funzioni derivanti dalla propria competenza;
  Visto  il  parere  favorevole  reso  dalla Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 26 settembre 2002;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Il presente provvedimento si applica alla disciplina inerente i
capi  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII e IX del Titolo II, del
Regolamento  (CE)  n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, cosi'
come elaborata dalle regioni e province autonome nel quadro dei Piani
di  sviluppo  rurale  (PSR)  2000-2006  approvati  dalla  Commissione
europea.
  2.  Per le misure di accompagnamento in corso di esecuzione, di cui
ai   regolamenti   (CEE)   n.  2078/92  e  n.  2080/92  si  applicano
rispettivamente,  fino  al completamento dell'esecuzione medesima, le
disposizioni  del  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e
forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante disciplina di attuazione del
regolamento  (CE)  n.  746/96  in  materia  di controlli e decadenze,
nonche'  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
18 dicembre 1998, n. 494, recante norme di attuazione del regolamento
(CEE)  n.  2080/92,  in  materia  di gestione, pagamenti, controlli e
decadenze   dell'erogazione   di   contributi   per  l'esecuzione  di
rimboschimenti  o  miglioramenti  boschivi. Tuttavia, se le norme ivi
contenute  e  quelle  in  vigore  nel  momento  in  cui si accerta la
violazione  sono  diverse,  si  applicano  quelle  piu' favorevoli al
beneficiario,  salvo  che  sia stato gia' pronunciato provvedimento o
ordinanza ingiunzione irrevocabile dai competenti uffici.