IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 che istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi comunitari, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento CEE n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti Feoga Sezione garanzia, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunita'; Visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; Visto il regolamento (CE) n. 2603/99 della commissione del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1685/00 della commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; Visto il regolamento (CEE) n. 2419/01 della commissione dell'11 dicembre 2001 recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari; Visto il regolamento (CE) n. 445/02 della commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/99 e, in particolare, l'art. 64 che attribuisce agli Stati membri la competenza di determinare il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi assunti e delle pertinenti norme regolamentari; Visto il documento n. 2000/C28/02 Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato nel settore agricolo; Viste le decisioni della Commissione europea di approvazione dei Piani di sviluppo rurale 2000-2006 delle regioni e province autonome; Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 e dal decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge Comunitaria 1990, ed in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole e forestali all'AGEA del 9 agosto 2001, n. 5720, concernente orientamenti nazionali per l'applicazione degli articoli 46, 47 e 48 (domande, controlli e sanzioni) del regolamento CE m. 1750/99, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), dove tra l'altro al capo III - Autorita' di controllo, e' previsto che l'AGEA e le regioni e province autonome, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, possono affidare sulla base di convenzioni ad un terzo soggetto, ivi compreso il Corpo forestale dello Stato, funzioni derivanti dalla propria competenza; Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 settembre 2002; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente provvedimento si applica alla disciplina inerente i capi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX del Titolo II, del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, cosi' come elaborata dalle regioni e province autonome nel quadro dei Piani di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 approvati dalla Commissione europea. 2. Per le misure di accompagnamento in corso di esecuzione, di cui ai regolamenti (CEE) n. 2078/92 e n. 2080/92 si applicano rispettivamente, fino al completamento dell'esecuzione medesima, le disposizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante disciplina di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze, nonche' il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 dicembre 1998, n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi. Tuttavia, se le norme ivi contenute e quelle in vigore nel momento in cui si accerta la violazione sono diverse, si applicano quelle piu' favorevoli al beneficiario, salvo che sia stato gia' pronunciato provvedimento o ordinanza ingiunzione irrevocabile dai competenti uffici.