IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (CE) n. 2066/2002 della Commissione del 21 novembre 2002, la denominazione "Carciofo Romanesco del Lazio" riferita ai prodotti ortofrutticoli, e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta "Carciofo Romanesco del Lazio", affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano; Provvede: Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta "Carciofo Romanesco del Lazio", registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Carciofo Romanesco del Lazio" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione "Indicazione geografica protetta" solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 29 novembre 2002 Il direttore generale: Abate