LA CONFERENZA UNIFICATA

  Visto  il  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, il quale,
all'art.  8,  comma  1,  dispone  che  la  Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali  e'  unificata  per  le  materie  ed  i  compiti di
interesse  comune  delle  regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998  n.  112, il quale,
all'art.  18,  comma  1, lettera r), dispone che sono conservate allo
Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del fondo di
garanzia  di  cui  all'art.  2,  comma  100,  lettera a), della legge
23 dicembre  1996,  n.  662 e che, con delibera di questa Conferenza,
sono  individuate,  tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di
garanzia,  le  regioni  sul cui territorio il fondo limita il proprio
intervento  alla  controgaranzia  dei  predetti fondi regionali e dei
consorzi  di  garanzia  collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4,
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  31 maggio  1999,  n.  248  concernente "Regolamento
recante  criteri  e modalita' per la concessione della garanzia e per
la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", il
quale  prevede,  all'art.  2,  comma  8,  che,  nel caso in cui siano
operanti  fondi  regionali  di  garanzia, sono escluse dalla garanzia
diretta del fondo le operazioni relative alle piccole e medie imprese
e  ai  consorzi  ubicati nel territorio delle regioni individuate con
delibera di questa Conferenza;
  Visto  il proprio atto (Atto repertorio n. 486) con il quale questa
Conferenza  nella  seduta  del 26 luglio 2001 ha individuato, ai fini
dell'esercizio  delle  proprie  competenze  ai  sensi  del  ricordato
articolo  all'art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n.
112/1998,   delle   indicazioni   procedurali  anche  allo  scopo  di
assicurare:  da  un  lato,  omogeneita' nella valutazione dei diversi
sistemi di garanzia operanti a livello locale, dall'altro, parita' di
trattamento  verso  tutte  le  piccole  e  medie imprese operanti sul
territorio nazionale;
  Vista  la  nota protocollo n. 101/15335/3.9.2 del 30 settembre 2002
con  la  quale, in attuazione di quanto indicato da questa Conferenza
nella  citata  seduta  del  26 luglio  2001,  la  regione  Toscana ha
formulato  richiesta  di  limitazione  dell'intervento  del  fondo di
garanzia  alla  controgaranzia  dei fondi regionali e dei consorzi di
garanzia  collettivi  fidi  ai sensi del richiamato art. 18, comma 1,
lettera  r)  del  decreto  legislativo  n. 112/1998; richiesta che e'
stata inoltrata alle regioni ed agli enti locali;
  Acquisito  il  consenso unanime dei componenti di questa Conferenza
ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del  citato  decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
                              Delibera
ai  sensi  dell'art. 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  112,  di  individuare  la  regione Toscana quale
regione  sul  cui territorio il fondo di garanzia, di cui all'art. 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i
propri  interventi  alla  controgaranzia  dei  fondi  regionali e dei
consorzi  di  garanzia  collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4,
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
    Roma, 28 novembre 2002
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino