IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." con decreto 27 luglio 1999 e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 613481; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria"; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, gia' prorogata con decreto 16 luglio 2002, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002.