IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto-legge  29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  2001,  n. 27, che all'art.
4-bis  dispone la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle
condizioni  sanitarie  dei  cittadini italiani che a qualunque titolo
hanno  operato  o  operano nei territori della Bosnia - Herzegovina e
del  Kosovo  in  relazione  a  missioni  internazionali  di pace e di
assistenza  umanitaria,  nonche' di tutto il personale della pubblica
amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta
servizio,   nei   predetti   territori,   presso   le  rappresentanze
diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro
convivono o hanno convissuto, nonche' l'attuazione di controlli sulle
sostanze alimentari importate dai predetti territori;
  Considerato  che le citate disposizioni demandano al Ministro della
salute  di  stabilire, di concerto con il Ministro della difesa e con
il  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  le  modalita',  le  condizioni  ed  i  criteri  per  lo
svolgimento delle predette attivita';
  Visto  l'Accordo del 30 maggio 2002 tra Governo, regioni e province
autonome   sulla   realizzazione   della  indagine  sulle  condizioni
sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato
o  operano  nei  territori  della  Bosnia-Herzegovina e del Kosovo in
relazione   a   missioni  internazionali  di  pace  e  di  assistenza
umanitaria;
  Considerata  la  necessita' di ripartire per l'anno 2002 i fondi di
cui  all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 30 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La   campagna   di   monitoraggio  di  cui  all'art.  4-bis  del
decreto-legge   29   dicembre   2000,   n.   393,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  2001,  n.  27, ha luogo in
favore  dei  soggetti  di  cui  al  medesimo  articolo,  presenti nei
territori interessati alla data di pubblicazione del presente decreto
ovvero   antecedentemente   o  successivamente  ad  essa,  attraverso
l'esecuzione  gratuita degli accertamenti indicati nell'allegato 1 al
presente  decreto,  del  quale  fa  parte  integrante, da effettuarsi
secondo le cadenze temporali ivi stabilite presso le strutture di cui
al  successivo  comma 5.  Il  protocollo  operativo della campagna di
monitoraggio   e'  descritto  nell'accordo  tra  Governo,  regioni  e
province autonome del 30 maggio 2002 di cui in premessa.
  2. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  gia' rientrati dai territori
interessati  alla  data  di  pubblicazione  del presente decreto sono
ammessi  al monitoraggio per il periodo di tempo residuale necessario
al compimento di un quinquennio dal definitivo rientro.
  3.  Sono comunque ammessi al primo accertamento di cui all'allegato
1  al  presente  decreto  i  soggetti  di cui al comma 1 presenti nei
territori  interessati  successivamente  al  1  agosto 1994 e che non
rientrino nelle previsioni di cui al comma 2.
  4. Alla campagna di monitoraggio e' ammesso:
    a) il personale militare o civile della Difesa in servizio, sulla
base delle disposizioni impartite dal Ministero della difesa;
    b) il  personale  della  Polizia  di  Stato ed il personale della
Amministrazione  civile  dell'interno  in  servizio, sulla base delle
disposizioni impartite dal Ministero dell'interno;
    c) il  personale  militare  in congedo che si sottoponga al primo
accertamento  entro  sei  mesi dalla comunicazione allo scopo inviata
dal  Ministero  della  difesa  ovvero,  se  non  ancora rientrato dai
territori interessati, entro sei mesi dal rientro;
    d) il personale della Polizia di Stato in congedo ed il personale
della Amministrazione civile dell'interno non piu' in servizio che si
sottoponga  al  primo accertamento entro sei mesi dalla comunicazione
allo  scopo  inviata dal Ministero dell'interno ovvero, se non ancora
rientrato dai territori interessati, entro sei mesi dal rientro;
    e) ogni  altro  soggetto avente titolo che si sottoponga al primo
accertamento  entro  sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto  ovvero,  se  non  ancora  rientrato  dai territori
interessati, entro sei mesi dal rientro.
  5. Gli accertamenti sono effettuati:
    a) per  il  personale militare o civile della Difesa in servizio,
presso  le  strutture  dei  servizio  sanitario  militare  ovvero, su
richiesta nominativa delle competenti autorita' militari, nell'ambito
di strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome;
    b) per   il   personale   della   Polizia   di   Stato   e  della
Amministrazione  civile  dell'interno  in servizio, a cura dei medici
della  Polizia  di  Stato,  limitatamente  alle visite mediche, e, su
richiesta  nominativa  nelle  competenti  strutture  del Dipartimento
della   Pubblica   Sicurezza,   nell'ambito  di  strutture  sanitarie
individuate  dalle  regioni  e  province autonome, limitatamente agli
esami di laboratorio;
    c) per  ogni  altro  soggetto, nell'ambito di strutture sanitarie
individuate  dalle  regioni  e  province  autonome,  sulla base della
presentazione  delle comunicazioni di cui al comma 4, lettere c) o d)
ovvero   della  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'
attestante   il   ricorrere   delle   condizioni   che  danno  titolo
all'ammissione   alla  campagna  di  monitoraggio.  La  dichiarazione
sostitutiva  e' resa dall'interessato nelle forme e nei modi previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    d) in  via  eccezionale,  per  i  soggetti di cui alle precedenti
lettere  b)  e  c),  presenti  nei  territori  interessati, presso le
strutture  del  servizio  sanitario  militare  operanti  nei medesimi
territori, nei limiti delle disponibilita' esistenti e fatte salve le
prioritarie esigenze di cui alla precedente lettera a).