IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA e IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, che all'art. 4-bis dispone la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato o operano nei territori della Bosnia - Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonche' di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto, nonche' l'attuazione di controlli sulle sostanze alimentari importate dai predetti territori; Considerato che le citate disposizioni demandano al Ministro della salute di stabilire, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita', le condizioni ed i criteri per lo svolgimento delle predette attivita'; Visto l'Accordo del 30 maggio 2002 tra Governo, regioni e province autonome sulla realizzazione della indagine sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato o operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria; Considerata la necessita' di ripartire per l'anno 2002 i fondi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 maggio 2002; Decreta: Art. 1. 1. La campagna di monitoraggio di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, ha luogo in favore dei soggetti di cui al medesimo articolo, presenti nei territori interessati alla data di pubblicazione del presente decreto ovvero antecedentemente o successivamente ad essa, attraverso l'esecuzione gratuita degli accertamenti indicati nell'allegato 1 al presente decreto, del quale fa parte integrante, da effettuarsi secondo le cadenze temporali ivi stabilite presso le strutture di cui al successivo comma 5. Il protocollo operativo della campagna di monitoraggio e' descritto nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 30 maggio 2002 di cui in premessa. 2. I soggetti di cui al comma 1 gia' rientrati dai territori interessati alla data di pubblicazione del presente decreto sono ammessi al monitoraggio per il periodo di tempo residuale necessario al compimento di un quinquennio dal definitivo rientro. 3. Sono comunque ammessi al primo accertamento di cui all'allegato 1 al presente decreto i soggetti di cui al comma 1 presenti nei territori interessati successivamente al 1 agosto 1994 e che non rientrino nelle previsioni di cui al comma 2. 4. Alla campagna di monitoraggio e' ammesso: a) il personale militare o civile della Difesa in servizio, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero della difesa; b) il personale della Polizia di Stato ed il personale della Amministrazione civile dell'interno in servizio, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno; c) il personale militare in congedo che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla comunicazione allo scopo inviata dal Ministero della difesa ovvero, se non ancora rientrato dai territori interessati, entro sei mesi dal rientro; d) il personale della Polizia di Stato in congedo ed il personale della Amministrazione civile dell'interno non piu' in servizio che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla comunicazione allo scopo inviata dal Ministero dell'interno ovvero, se non ancora rientrato dai territori interessati, entro sei mesi dal rientro; e) ogni altro soggetto avente titolo che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se non ancora rientrato dai territori interessati, entro sei mesi dal rientro. 5. Gli accertamenti sono effettuati: a) per il personale militare o civile della Difesa in servizio, presso le strutture dei servizio sanitario militare ovvero, su richiesta nominativa delle competenti autorita' militari, nell'ambito di strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome; b) per il personale della Polizia di Stato e della Amministrazione civile dell'interno in servizio, a cura dei medici della Polizia di Stato, limitatamente alle visite mediche, e, su richiesta nominativa nelle competenti strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito di strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome, limitatamente agli esami di laboratorio; c) per ogni altro soggetto, nell'ambito di strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome, sulla base della presentazione delle comunicazioni di cui al comma 4, lettere c) o d) ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il ricorrere delle condizioni che danno titolo all'ammissione alla campagna di monitoraggio. La dichiarazione sostitutiva e' resa dall'interessato nelle forme e nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) in via eccezionale, per i soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c), presenti nei territori interessati, presso le strutture del servizio sanitario militare operanti nei medesimi territori, nei limiti delle disponibilita' esistenti e fatte salve le prioritarie esigenze di cui alla precedente lettera a).