IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1  marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare, l'art. 27, che
istituisce  il  Ministero  delle attivita' produttive, nonche' l'art.
28, che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della
riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 2,
sull'operativita'  delle  disposizioni  di  cui al citato art. 28 del
decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 30 luglio
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87, 3, a)
del trattato C.E.;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000);
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20
ottobre  1995,  n.  527,  gia'  modificato  ed  integrato con decreto
ministeriale  31  luglio  1997, n. 319, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  e l'erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista   la  circolare  esplicativa  del  Ministero  dell'industria,
commercio e artigianato, n. 900315 del 14 luglio 2000, concernente le
sopra   indicate   modalita'   e   procedure  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le
successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21
marzo  1997  (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera
B)  della  propria  delibera  11  novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta
Ufficiale n. 4/1999);
  Vista  la  propria  delibera  21  dicembre  2000,  n. 138 (Gazzetta
Ufficiale  n.  30/2001),  concernente il riparto delle risorse per le
aree  depresse 2001-2003, che, al punto 3.1, destina 309.874 migliaia
di euro al finanziamento di contratti di programma;
  Vista  la  nota  n.  900203  del  16  maggio  2002, con la quale il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano
progettuale  presentato  dal  consorzio  industriale  e di servizi La
Felandina,    per   la   realizzazione   di   un   polo   industriale
multisettoriale  da  localizzarsi  nel  comprensorio  del  comune  di
Ferrandina,  in  provincia  di  Matera,  area obiettivo 1, rientrante
nella  deroga di cui all'art. 87.3.a. del Trattato C.E. L'iniziativa,
da   realizzarsi   nel   periodo   2002-2004,   prevede  investimenti
industriali ammissibili per un totale di 106.053 migliaia di euro, un
onere  a  carico  dello  Stato  pari  a  61.786,8  migliaia di euro e
un'occupazione aggiuntiva di 628 addetti;
  Tenuto  conto  che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state
definite  le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di
programmazione  negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze
al Ministero delle attivita' produttive;
  Considerato  che  il  Ministero delle attivita' produttive propone,
per l'investimento aggiuntivo, il riconoscimento del contributo nella
misura, inferiore rispetto al limite massimo concedibile, del 35% ESN
oltre al 15% ESL previsto per le PMI;
  Considerato  che  la  regione  Basilicata,  ha  espresso il proprio
parere  favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto
e  ne  ha riconosciuto la coerenza con il proprio programma operativo
regionale (POR);
  Considerato che l'iniziativa e' proposta da un consorzio di piccole
e  medie  imprese  ed  e'  finalizzata  alla  realizzazione di alcune
iniziative  industriali  nell'area  del  consorzio  per  lo  sviluppo
industriale della provincia di Matera;
  Considerato  che  il  progetto  prevede  la  realizzazione di nuove
iniziative  industriali  e  di attivita' di servizi comuni a tutte le
aziende  insediate, promosse sia dal consorzio che da singole aziende
e    finalizzate   all'integrazione   organizzativa   delle   aziende
consorziate;
  Considerato  altresi'  che  l'attivita'  del consorzio determinera'
positive   ricadute   sull'occupazione   e   sul   reddito  dell'area
interessata;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  entro  quattro  mesi  dalla  pubblicazione della presente
delibera  nella  Gazzetta Ufficiale, il contratto di programma con il
Consorzio  industriale  e  di  servizi  "La  Felandina",  relativo ad
investimenti   per   la   realizzazione   di   un   polo  industriale
multisettoriale  da  localizzarsi  nel  comprensorio  del  comune  di
Ferrandina  (provincia di Matera), area obiettivo 1, rientrante nella
deroga  di  cui  all'art.  87.3.a)  del  trattato  C.E. Il contratto,
sottoscritto  nei  termini  di  seguito  indicati e con le necessarie
precisazioni  e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni
imposte   dall'Unione   europea,   verra'  trasmesso  in  copia  alla
segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
  1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono
pari  a  106.053,00 migliaia di euro e sono relativi a 16 iniziative,
cosi'  come  risulta dall'allegata tabella 1, che fa parte integrante
della presente delibera.
  1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono
calcolate nella misura del 90,146% della misura massima concedibile e
comunque  nei  limiti  di  quanto  previsto  dalla suddetta decisione
comunitaria per gli investimenti industriali (35% di ESN oltre al 15%
espresso in ESL per le PMI).
  1.3.  L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle
agevolazioni finanziarie e' determinato in 61.786,8 migliaia di euro.
  1.4. Il finanziamento sara' erogato in 3 annualita' a decorrere dal
2002 e sara' pari a 20.595,6 migliaia di euro per ciascuno anno.
  1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
  1.6.  Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il
31 dicembre 2004.
  1.7.  Le  iniziative  dovranno  realizzare,  a  regime,  una  nuova
occupazione diretta non inferiore a 628 addetti.
  1.8.   Il   Ministero   delle  attivita'  produttive  curera',  ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1,  e'  approvato  il  finanziamento  di 61.786,8 migliaia di euro, a
valere sulle risorse di cui alla citata delibera n. 138/2000.
  3.   Prima   dell'emissione   del   decreto  di  concessione  delle
agevolazioni,  il  Ministero  delle  attivita' produttive dovra' aver
compiutamente  valutato,  per  gli  investimenti  nel  settore  della
trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,  la
redditivita'  economico-finanziaria  delle  imprese,  il rispetto dei
requisiti minimi in materia di ambiente e di igiene e benessere degli
animali  e  l'esistenza  di normali sbocchi di mercato per i prodotti
interessati,  cosi'  come previsto nella citata nota SG(2000)D/105754
della  Commissione europea concernente la proroga del regime di aiuto
relativo alla legge n. 488/1992.
    Roma, 14 giugno 2002

                                             Il Presidente delegato
                                                     Tremonti
Il segretario del CIPE
      Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6
Economia e finanze, foglio n. 377