IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione
  Vista  la  domanda  in data 20 aprile 2001 con la quale la societa'
Monticchio  Gaudianello S.p.a., con sede in Melfi (Potenza), s.s. 401
km  9,826,  ha  chiesto  il  riconoscimento  dell'acqua  di  sorgente
denominata  "Olimpia"  che  sgorga  dal  pozzo 23 V nell'ambito della
concessione  mineraria  "Sorgente  Gaudianello  -  Area  2", sita nel
comune di Rionero in Vulture (Potenza), al fine dell'imbottigliamento
e della vendita;
  Esaminata  la  documentazione  allegata  alla domanda e l'ulteriore
documentazione  fatta pervenire dalla societa' con nota del 19 luglio
2002;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  novembre  1992,  n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio  1993,  relativo alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita'
espressi nelle sedute del 12 dicembre 2001 e del 24 ottobre 2002;
  Vista   la  legge  3  agosto  2001,  n.  317,  di  conversione  del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
  Preso  atto  della disposizione ministeriale impartita con nota del
13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  come  acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del
decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  339,  l'acqua  denominata
"Olimpia"  che  sgorga  dal  pozzo 23 V nell'ambito della concessione
mineraria "Sorgente Gaudianello - Area 2", sita nel comune di Rionero
in Vulture (Potenza).