IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
1.  Approvazione  dei modelli di comunicazione dei dati relativi agli
investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate.
  1.1. Sono approvati i seguenti modelli con le relative istruzioni:
    a) modello  CVS,  da  utilizzare  per  la  comunicazione  di  cui
all'art.  1,  comma 1, lettera a) del decreto-legge 12 novembre 2002,
n.  253,  dei  dati  relativi  agli investimenti agevolati effettuati
nelle aree svantaggiate da parte dei soggetti che hanno conseguito il
diritto  al  contributo  previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, anteriormente alla data dell'8 luglio 2002;
    b) modello  CTS,  da  utilizzare  per  la  comunicazione  di  cui
all'art.  1,  comma 1, lettera b) del decreto-legge 12 novembre 2002,
n.  253,  dei  dati  relativi  agli investimenti agevolati effettuati
nelle aree svantaggiate da parte dei soggetti che hanno conseguito il
diritto  al  contributo  a decorrere dall'8 luglio 2002, a seguito di
accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del citato art. 8 della
legge  23  dicembre  2000,  n. 388, come modificato dall' art. 10 del
decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto
2002, n. 178.
  1.2.  I modelli sono composti da un frontespizio, contenente i dati
identificativi  del  soggetto  che  effettua  la  comunicazione e dai
quadri  A  e  B,  concernenti,  rispettivamente, i dati relativi alla
struttura  produttiva  destinataria  dell'investimento  agevolato e i
dati riepilogativi.
2. Reperibilita' dei modelli.
  2.1.   I  modelli  di  cui  al  punto  1.1  sono  resi  disponibili
gratuitamente  dall'Agenzia  delle entrate in formato elettronico sul
sito Internet www.agenziaentrate.it
  2.2.  I  modelli  di  cui  al  punto  1.1  possono  essere altresi'
prelevati  da  altri  siti Internet a condizione che gli stessi siano
conformi  per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente
provvedimento  e  rechino  l'indirizzo  del sito dal quale sono stati
prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
  2.3.  I  modelli  di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con
stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello nel tempo.
  2.4.  E'  consentita  la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel
rispetto  della  conformita'  grafica  ai  modelli  approvati e della
sequenza dei dati.
3. Definizione dei dati da indicare nelle comunicazioni.
  3.1.  I  dati  richiesti dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge  n. 253 del 2002, relativi agli investimenti realizzati
ed  ai crediti maturati sono riferiti alla data del 31 dicembre 2002;
quelli  relativi ai crediti utilizzati sono riferiti alla data del 13
novembre  2002,  di  entrata  in  vigore del decreto-legge n. 253 del
2002.
4. Modalita' e termini di presentazione delle comunicazioni.
  4.1.  Le  comunicazioni di cui al punto 1.1 sono presentate, a pena
del  disconoscimento  del  beneficio,  in  via telematica all'Agenzia
delle entrate dal 31 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.
  4.2.   La   presentazione   telematica   puo'   essere   effettuata
direttamente,  da  parte  dei  soggetti  abilitati dall'Agenzia delle
Entrate  ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e
3  dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni.
  4.3.   La   trasmissione   telematica   dei  dati  contenuti  nelle
comunicazioni  e'  effettuata  utilizzando  il  prodotto  di gestione
denominato  "REPORT  388"  che  sara'  reso disponibile gratuitamente
dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it
  4.4.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della
trasmissione  telematica  di  rilasciare  al  soggetto interessato un
esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l'utilizzo del
prodotto  informatico  di  cui  al  punto  4.3,  nonche'  copia della
comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate che ne attesta l'avvenuto
ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
  4.5.  La  comunicazione  deve essere conservata a cura del soggetto
interessato,  previa  sua  sottoscrizione  a  conferma  dei  dati ivi
contenuti.
  4.6.  Al centro operativo di Pescara e' demandata la competenza per
gli  adempimenti conseguenti alla gestione delle comunicazioni di cui
al punto 1.1.
Motivazioni.
  Il  decreto-legge  12 novembre 2002, n. 253, al fine di acquisire i
dati  necessari per il monitoraggio delle agevolazioni fruite per gli
investimenti   effettuati   nelle   aree   svantaggiate   e   per  la
pianificazione  dei  relativi  flussi  di spesa, all'art. 1, comma 1,
lettera  a),  stabilisce,  per  i  soggetti  che  hanno conseguito il
diritto  al  contributo  nella  forma  di credito d'imposta, previsto
dall'art.  8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anteriormente alla
data   dell'8 luglio   2002,   l'obbligo  di  effettuare  un'apposita
comunicazione,  a pena di decadenza dal beneficio. Tale comunicazione
deve  contenere  i  dati concernenti le tipologie e l'ammontare degli
investimenti  realizzati,  gli  identificativi  dei  contraenti con i
quali  i  soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per
la   realizzazione   degli   stessi,   le  modalita'  di  regolazione
finanziaria   delle   spese   relative   agli   investimenti  nonche'
l'ammontare  dei  contributi  fruiti e quelli ancora da utilizzare ed
ogni  altro  dato utile ai fini della ricognizione degli investimenti
realizzati.
  Lo stesso obbligo e' sancito, dall'art. 1, comma 1, lettera b), del
citato decreto-legge n. 253 del 2002, per i soggetti che, a decorrere
dalla  predetta  data  dell'8 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso
dell'Agenzia  delle  entrate  relativamente all'istanza presentata ai
sensi  del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato
dal   decreto-legge   8   luglio   2002,   n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
  Il  citato  decreto-legge n. 253 del 2002 prevede, inoltre, che con
provvedimento   del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  vengano
stabiliti  i  dati da indicare nelle comunicazioni, i termini entro i
quali  le  stesse debbano essere inviate e venga approvato il modello
sulla base del quale le comunicazioni devono essere redatte.
  In attuazione delle succitate disposizioni e', pertanto, emanato il
presente  provvedimento  con  il  quale,  attesa  la  diversita'  dei
soggetti  tenuti  all'invio  delle  comunicazioni,  vengono anzitutto
approvati  due distinti modelli con le relative istruzioni - mod. CVS
e  mod. CTS  -  da  utilizzare  per  le comunicazioni rispettivamente
previste  dalla  lettera  a) e  dalla  lettera  b)  dell'art.  1  del
decreto-legge n. 253 del 2002.
  Vengono  altresi'  precisate  le  modalita'  di presentazione delle
comunicazioni,  stabilendo  che  le  stesse  devono essere presentate
esclusivamente  in  via telematica, come gia' previsto, relativamente
alle istanze cui si riferiscono le comunicazioni della lettera b) del
presente  provvedimento,  dal  comma 1-bis dell'art. 8 della legge n.
388  del 2000, come modificato dall'art. 10, del decreto-legge n. 138
del  2002  . Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione
telematica,  il  provvedimento  fa  rinvio ad un prodotto di gestione
denominato  "REPORT  388"  che  sara'  reso disponibile gratuitamente
dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it
  In ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione delle predette
comunicazioni,  viene  attribuita  al  centro operativo di Pescara la
relativa competenza.
  Con  il  presente provvedimento vengono inoltre stabiliti i termini
di  invio delle comunicazioni, stabilendo che le stesse devono essere
presentate dal 31 gennaio al 28 febbraio 2003.
  Con   lo   stesso  provvedimento  viene,  infine,  disciplinata  la
reperibilita'  dei  suddetti  modelli  di  comunicazione  e  ne viene
autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 ( art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12 febbraio 2001, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
  Legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,
concernente  disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
  Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente interventi urgenti in
materia  tributaria,  di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica  e  per  il  sostegno  dell'economia  anche  nelle  aree
svantaggiate.
  Decreto-legge  12  novembre  2002, n. 253, concernente disposizioni
urgenti in materia tributaria.
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
  Decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le
modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei   contratti   di   locazione   e   di  affitto  da  sottoporre  a
registrazione,  nonche'  di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  del  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 dicembre 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara