IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/1996 del 1 luglio
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra   le   altre,   della  denominazione  di  origine  protetta  olio
extravergine  di  oliva  "Sabina"  nel  quadro della procedura di cui
all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli
e  la  vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
  Visto  il  decreto  21  dicembre  1999,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000, con il
quale  l'organismo  di  controllo  "Camera  di  commercio, industria,
artigianato   ed  agricoltura  di  Roma",  e'  stato  autorizzato  ad
effettuare  i  controlli sulla denominazione di origine protetta olio
extravergine di oliva "Sabina";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  4 gennaio  all'11 agosto 1999, data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette  della  filiera  oli  di  oliva sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo  di  tutti  gli  oli di oliva a denominazione di
origine  protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  21 dicembre  1999  per  la  denominazione di origine
protetta  olio  di  oliva extravergine "Sabina" venga adeguato schema
tipo di controllo sopra indicato;
  Considerato  che  la regione Lazio, pur essendone richiesto, non ha
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per  il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione
sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine  protetta olio
extravergine  di oliva "Sabina" anche nella fase intercorrente tra la
scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per
consentire  all'organismo  di  controllo  l'adeguamento  del piano di
controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma",
con  decreto  21 dicembre  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Sabina"
registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/1996 del 1
luglio  1997,  e'  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far data dal
3 gennaio 2003.