IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002 con
i   quali   la  validita'  dell'autorizzazione  triennale  rilasciata
all'organismo  di  controllo  denominato  "Check  Fruit  S.r.l.", con
decreto  del  28 gennaio  1999,  e' stata prorogata fino al 1 gennaio
2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica protetta "Pesca e Nettarina di Romagna", allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
18 marzo 2002, protocollo numero 61364;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la indicazione geografica protetta "Pesca e Nettarina di
Romagna";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 28 gennaio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Check Fruit S.r.l.", con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24,
con   decreto  28 gennaio  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione  geografica  protetta  "Pesca  e  Nettarina  di  Romagna"
registrata  con  il  regolamento della Commissione CE n. 134/1998 del
20 gennaio   1998,   gia'  prorogata  con  decreti  4 febbraio  2002,
23 maggio  2002  e  2 luglio  2002,  e'  ulteriormente  prorogata  di
centoventi giorni a far data dal 1 gennaio 2003.