Agli      Assessorati     regionali
                                  dell'agricoltura
                                  All'Assessorato  agricoltura  delle
                                  provincie autonome
                                      e, per conoscenza:
                                  Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e forestali - Gabinetto -
                                  Direzione     generale    politiche
                                  comunitarie ed internazionali
                                  Al   Ministero   della   salute   -
                                  Direzione generale sanita' pubblica
                                  veterinaria alimenti e nutrizione
                                  Alle associazioni di categoria
                                  Al  Comando  carabinieri  politiche
                                  agricole
  Con  regolamento  (CE)  n.  2179/2002 del 6 dicembre 2002, e' stata
disposta  la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine,
per le domande presentate a decorrere dal 9 dicembre 2002.
  Le  condizioni e le modalita' di attuazione di tale intervento sono
quelle   indicate   nell'atto  disciplinare  allegato  alla  delibera
A.I.M.A.  del  24 gennaio  1991,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n. 53 del 4 marzo 1991 che stabilisce le
condizioni,  norme  generali  e modalita' di attuazione degli ammassi
privati di carni bovine, suine e ovi-caprine.
  L'originale  ed  una  copia  delle  predette  domande (allegato 1),
redatte  in  carta  libera  e  sottoscritte dal legale rappresentante
allegando  fotocopia  di  un  documento di riconoscimento in corso di
validita', dovranno essere inviate all'AGEA - Produzione animali, via
Palestro,  81  -  00185  Roma,  mentre  una terza copia dovra' essere
inviata  al competente ufficio provinciale dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura,  per l'esecuzione dei controlli sulle operazioni di
ammasso.
  L'AGEA   non   assume   responsabilita'   per   la  dispersione  di
comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  dei richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione, ne'
per  eventuali  disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
  Per l'autenticita' delle sottoscrizioni e per le dichiarazioni rese
nella  domanda si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del
Presidente    della    Repubblica   n.   445/2000,   riguardante   la
semplificazione delle certificazioni amministrative.
  Per  l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'AGEA
provvede ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica   del   3 giugno  1998,  n.  252,  recante  norme  per  la
semplificazione   dei   procedimenti   relativi   al  rilascio  delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia.
  Si precisa che:
    i  periodi  di  ammasso  ed  i  prodotti  per i quali e' concesso
l'aiuto sono quelli indicati nel prospetto allegato (allegato 2) alla
presente circolare;
    i  quantitativi  minimi  di carne da ammassare sono di 10 t per i
prodotti disossati e 15 t per tutti gli altri prodotti;
    la  cauzione  (allegato 3)  deve  essere pari al 20% dell'importo
dell'aiuto richiesto;
    ai  sensi dell'art. 11, lettera b) del regolamento CEE n. 3444/90
modificato  dal  regolamento  (CE)  n. 3533/93, le decisioni relative
all'accettazione  delle  domande  di  concessione  dell'aiuto saranno
comunicate  al  richiedente il quinto giorno lavorativo successivo al
giorno  di  presentazione  della  domanda,  purche'  nel frattempo la
Commissione UE non abbia adottato misure particolari;
    l'art.  8  del  disciplinare A.I.M.A. del 24 gennaio 1991 prevede
che  le  operazioni  di  conferimento  all'ammasso della quantita' di
prodotto  richiesto  possono  iniziare il giorno successivo alla data
della  lettera  con  la  quale  l'AGEA  comunica l'accettazione della
domanda  di  concessione  dell'aiuto e devono essere completate entro
ventotto giorni dalla data della predetta lettera;
    il  predetto  art. 8 prevede, inoltre, che la quantita' conferita
giornalmente  non  sia,  possibilmente, inferiore a t 5. Pertanto per
agevolare  il  dovuto  controllo  da parte dei preposti servizi degli
assessorati  all'agricoltura  delle  regioni e/o province autonome, i
quali  devono  presenziare, per ogni conferimento, una volta all'atto
della  presentazione  a  peso fresco ed un'altra alla presa in carico
del  prodotto  congelato,  questa  Agenzia  dispone il rispetto della
predetta   quantita'   minima   giornaliera,  salvo  comprovati  casi
eccezionali che verranno valutati dai controllori stessi.
  Si richiama, inoltre, l'attenzione di tutti gli operatori su quanto
indicato   nei   sopraccitati   regolamenti  comunitari  e  nell'atto
disciplinare  citato, sia in ordine alle modalita' di controllo delle
operazioni  di ammasso, sia nelle misure che saranno adottate in caso
di inadempienza degli obblighi contrattuali.
  Per  quanto non previsto dalla presente circolare, si rinvia a ogni
altra norma comunitaria a nazionale all'uopo applicabile.
    Roma, 12 dicembre 2002
                       Il titolare dell'Ufficio monocratico Gulinelli