Agli Assessorati regionali dell'agricoltura All'Assessorato agricoltura delle provincie autonome e, per conoscenza: Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Gabinetto - Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali Al Ministero della salute - Direzione generale sanita' pubblica veterinaria alimenti e nutrizione Alle associazioni di categoria Al Comando carabinieri politiche agricole Con regolamento (CE) n. 2179/2002 del 6 dicembre 2002, e' stata disposta la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine, per le domande presentate a decorrere dal 9 dicembre 2002. Le condizioni e le modalita' di attuazione di tale intervento sono quelle indicate nell'atto disciplinare allegato alla delibera A.I.M.A. del 24 gennaio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 1991 che stabilisce le condizioni, norme generali e modalita' di attuazione degli ammassi privati di carni bovine, suine e ovi-caprine. L'originale ed una copia delle predette domande (allegato 1), redatte in carta libera e sottoscritte dal legale rappresentante allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita', dovranno essere inviate all'AGEA - Produzione animali, via Palestro, 81 - 00185 Roma, mentre una terza copia dovra' essere inviata al competente ufficio provinciale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, per l'esecuzione dei controlli sulle operazioni di ammasso. L'AGEA non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione, ne' per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Per l'autenticita' delle sottoscrizioni e per le dichiarazioni rese nella domanda si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative. Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'AGEA provvede ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. Si precisa che: i periodi di ammasso ed i prodotti per i quali e' concesso l'aiuto sono quelli indicati nel prospetto allegato (allegato 2) alla presente circolare; i quantitativi minimi di carne da ammassare sono di 10 t per i prodotti disossati e 15 t per tutti gli altri prodotti; la cauzione (allegato 3) deve essere pari al 20% dell'importo dell'aiuto richiesto; ai sensi dell'art. 11, lettera b) del regolamento CEE n. 3444/90 modificato dal regolamento (CE) n. 3533/93, le decisioni relative all'accettazione delle domande di concessione dell'aiuto saranno comunicate al richiedente il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purche' nel frattempo la Commissione UE non abbia adottato misure particolari; l'art. 8 del disciplinare A.I.M.A. del 24 gennaio 1991 prevede che le operazioni di conferimento all'ammasso della quantita' di prodotto richiesto possono iniziare il giorno successivo alla data della lettera con la quale l'AGEA comunica l'accettazione della domanda di concessione dell'aiuto e devono essere completate entro ventotto giorni dalla data della predetta lettera; il predetto art. 8 prevede, inoltre, che la quantita' conferita giornalmente non sia, possibilmente, inferiore a t 5. Pertanto per agevolare il dovuto controllo da parte dei preposti servizi degli assessorati all'agricoltura delle regioni e/o province autonome, i quali devono presenziare, per ogni conferimento, una volta all'atto della presentazione a peso fresco ed un'altra alla presa in carico del prodotto congelato, questa Agenzia dispone il rispetto della predetta quantita' minima giornaliera, salvo comprovati casi eccezionali che verranno valutati dai controllori stessi. Si richiama, inoltre, l'attenzione di tutti gli operatori su quanto indicato nei sopraccitati regolamenti comunitari e nell'atto disciplinare citato, sia in ordine alle modalita' di controllo delle operazioni di ammasso, sia nelle misure che saranno adottate in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali. Per quanto non previsto dalla presente circolare, si rinvia a ogni altra norma comunitaria a nazionale all'uopo applicabile. Roma, 12 dicembre 2002 Il titolare dell'Ufficio monocratico Gulinelli