LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  l'art.  108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che  impone  a  chiunque  venga  a detenere una partecipazione in una
societa'  quotata  superiore  al  novanta  per  cento  di  promuovere
un'offerta  pubblica  di  acquisto  sulla  totalita' delle azioni con
diritto  di  voto  al  prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina
entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare
andamento delle negoziazioni;
  Visto  l'art.  112  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
che  attribuisce  alla  CONSOB  il  potere  di  elevare  per  singole
societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale
prevista dal citato art. 108;
  Visto  l'art.  50,  comma  2, del proprio regolamento del 14 maggio
1999, n. 11971;
  Vista  la  comunicazione  CONSOB DME/RM/2078716 del 2 dicembre 2002
con  la  quale si stabiliscono i criteri generali per l'esercizio del
potere  previsto  dal  citato  art.  112  del  decreto legislativo n.
58/1998;
  Vista  la  comunicazione  del 26 novembre 2002 come successivamente
integrata  il  4 dicembre  2002,  effettuata, ai sensi dall'art. 102,
comma  1,  del  decreto  legislativo  24 febbraio  1998, n. 58, dalla
E.N.I. S.p.a. in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a
conseguire  la  totalita'  delle azioni ordinarie emesse dall'Italgas
S.p.a.;
  Considerato  che,  a  seguito  della  citata  operazione,  potrebbe
risultare  per  le  azioni  ordinarie  emesse dall'Italgas S.p.a. una
soglia  di  possesso  superiore  al limite del 90 per cento stabilito
dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;
  Vista  la  nota di Borsa Italiana S.p.a. in data 5 dicembre 2002 la
quale  ha  segnalato,  secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 2,
del  regolamento  CONSOB  14 maggio  1999,  n. 11971 e sulla base dei
criteri  di  carattere  generale stabiliti nella citata comunicazione
CONSOB  DME/RM/2078716  del  2 dicembre  2002,  il  ricorrere  per la
societa'  Italgas S.p.a. delle condizioni per l'innalzamento al 90,5%
della  percentuale  prevista dall'art. 108 del decreto legislativo n.
58/1998;
  Ritenuto  che  una percentuale di flottante per le azioni ordinarie
emesse  dall'Italgas  S.p.a. pari al 9,5 per cento, corrispondente ad
una  capitalizzazione,  calcolata  sulla  base  dei  prezzi ufficiali
rilevati   nel   periodo  ricompreso  tra  il  24 maggio  2002  e  il
25 novembre  2002,  pari  a  circa  347 milioni di euro, e' idonea ad
assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;
                              Delibera:
  Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, per le azioni ordinarie emesse dall'Italgas S.p.a. la percentuale
prevista  dall'art.  108  del medesimo decreto e' elevata al 90,5 per
cento.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.
    Milano, 11 dicembre 2002
                                             p. Il presidente: Cardia