IL DIRETTORE GENERALE
          dello sviluppo produttivo e della competitivita'
              del Ministero delle attivita' produttive
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
        per la navigazione ed il trasporto marittimo interno
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  Vista  le direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati membri riguardanti le
unita' da diporto;
  Vista  la  legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed,
in particolare, l'art. 49 e l'allegato A;
  Visto  i  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione
della predetta direttiva 94/25/CE;
  Considerato  che  nelle more dell'emanazione del regolamento di cui
all'art.  7  del  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si puo'
provvedere  ad  una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
  Ritenuto necessario che gli operatori economici del settore possano
disporre  di  una  struttura  di  certificazione nazionale dei propri
prodotti;
  Vista  la  istanza  avanzata  dalla  Societa'  Quality and Security
S.r.l., con sede legale in Salerno, via Porto n. 34;
  Rilevato  che  la  Societa'  Quality and Security S.r.l. possiede i
requisiti  elencati  nell'allegato X al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436;
  Visto  l'esito favorevole della visita ispettiva condotta presso il
richiedente;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  La  Societa' Quality and Security S.r.l. e' autorizzata, in via
provvisoria,  ai  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto
1996,  n.  436,  ad  espletare per i prodotti rientranti nel campo di
applicazione della direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o
importatori  le  procedure  di  attestazione di conformita' di cui al
art. 6 del decreto stesso e precisamente:
    a) per le categorie A e B:
      1.  per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore a
12  metri:  controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis)
di  cui  all'allegato  V;  moduli  B,  C,  D,  F, G ed H, di cui agli
allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
      2. per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra
12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato
VI;  conformita'  al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII e moduli
B, D, F, G ed H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
    b) per la categoria C:
      1.  per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore a
12 metri:
        a)  in  caso  di rispetto delle norme armonizzate relative ai
punti  3.2  e  3.3  dell'allegato  II;  controllo della fabbricazione
interna (modulo A), di cui all'allegato IV; moduli B, C, D, F, G ed H
di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
        b)  in  caso di inosservanza delle norme armonizzate relative
ai  punti  3.2  e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione
interna  e  prove (modulo A-bis), di cui all'allegato V; moduli B, C,
D, F, G ed H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
      2. per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra
12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato
VI; conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII; moduli B,
D, F, G ed H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
    c) per la categoria D:
      1. per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa fra
i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interna (modulo A) di
all'allegato  IV;  moduli B, C, D, F, G ed H di cui agli allegati VI,
VII, XII, XIII, XIV e XV;
    d)  per  i componenti di cui all'allegato I: moduli B, C, D, F, G
ed H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV.