IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

  Visti  l'art.  12,  comma 1, e l'art. 166, comma 2, del Regolamento
del  Senato approvato dall'Assemblea il 17 febbraio 1971 e successive
modificazioni;
  Visto  l'art. 12, comma 4, del Regolamento dell'Amministrazione del
Senato  della  Repubblica,  di  cui  al D.P.S. n. 9185 del 7 febbraio
2001;
  Vista  la  deliberazione  in data 11 dicembre 2002, con la quale e'
stato   approvato  il  Regolamento  dei  concorsi  del  Senato  della
Repubblica;
  Visti  gli articoli 13, 14, 15 del Regolamento dell'Amministrazione
sopra citato;
                              Decreta:
  Il  Regolamento  dei  concorsi  del Senato della Repubblica e' reso
esecutivo nel testo di seguito riportato.
                               Art. 1.
                       Indicazioni delle fonti
  1.  Le  procedure  di  concorso  di cui all'art. 12 del Regolamento
dell'Amministrazione  del  Senato  della Repubblica sono disciplinate
dalle disposizioni del presente Regolamento e del bando di concorso.
  2.  Nelle  materie  regolate dal bando di concorso, le disposizioni
del  presente  Regolamento hanno efficacia anche se non espressamente
richiamate e solo in quanto non derogate.
  3.  Per  quanto non disciplinato dalle suddette fonti, si fa rinvio
alla  consuetudine amministrativa del Senato della Repubblica ed alle
determinazioni   che   la  Commissione  esaminatrice  adotta  per  il
perseguimento   degli   obiettivi   di  imparzialita',  economicita',
celerita' e trasparenza della procedura di concorso.
  4.  Il  Consiglio  di  Presidenza definisce la programmazione delle
procedure  di  concorso,  autorizzando il Presidente del Senato della
Repubblica ad indire i diversi concorsi.