IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA Visti l'art. 12, comma 1, e l'art. 166, comma 2, del Regolamento del Senato approvato dall'Assemblea il 17 febbraio 1971 e successive modificazioni; Visto l'art. 12, comma 4, del Regolamento dell'Amministrazione del Senato della Repubblica, di cui al D.P.S. n. 9185 del 7 febbraio 2001; Vista la deliberazione in data 11 dicembre 2002, con la quale e' stato approvato il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica; Visti gli articoli 13, 14, 15 del Regolamento dell'Amministrazione sopra citato; Decreta: Il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica e' reso esecutivo nel testo di seguito riportato. Art. 1. Indicazioni delle fonti 1. Le procedure di concorso di cui all'art. 12 del Regolamento dell'Amministrazione del Senato della Repubblica sono disciplinate dalle disposizioni del presente Regolamento e del bando di concorso. 2. Nelle materie regolate dal bando di concorso, le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia anche se non espressamente richiamate e solo in quanto non derogate. 3. Per quanto non disciplinato dalle suddette fonti, si fa rinvio alla consuetudine amministrativa del Senato della Repubblica ed alle determinazioni che la Commissione esaminatrice adotta per il perseguimento degli obiettivi di imparzialita', economicita', celerita' e trasparenza della procedura di concorso. 4. Il Consiglio di Presidenza definisce la programmazione delle procedure di concorso, autorizzando il Presidente del Senato della Repubblica ad indire i diversi concorsi.