A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano di seguito le condizioni di applicazione e di pagamento delle tariffe per i servizi forniti al traffico aereo in rotta in vigore dal 1 gennaio 2003, stabilite dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol secondo le procedure internazionalmente definite. Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti e' disponibile presso la sede centrale dell'ENAV S.p.a. - via Salaria, 716 - 00138 Roma. ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA - EUROCONTROL Condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta Art. 1. 1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile secondo le regole del volo strumentale (volo IFR), in conformita' con le procedure formulate in applicazione degli standard e delle pratiche raccomandate dall'organizzazione dell'aviazione civile internazionale, nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'allegato 1. Inoltre, nelle regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente puo' decidere che venga percepito un canone per qualsiasi volo effettuato secondo le regole del volo a vista (volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a vista ed in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti VFR/IFR) nelle regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente sono soggetti, per l'intera distanza percorsa all'interno delle menzionate regioni di informazione di volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR. 2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del sistema dei canoni di rotta, oltre che dei costi sostenuti da Eurocontrol per la gestione del sistema. 3. I canoni generati nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di uno Stato contraente possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Eurocontrol puo', in tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e secondo le modalita' convenute con lo Stato in questione. 4. La persona cui il canone e' imputato e' l'operatore dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso l'identita' dell'operatore non fosse conosciuta, e' considerato come tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.