A   seguito   dell'adesione   della   Repubblica   italiana  alla
Convenzione  internazionale  di  cooperazione  per  la sicurezza alla
navigazione  (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i
canoni  di  rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si
comunicano  di  seguito  le condizioni di applicazione e di pagamento
delle  tariffe  per  i  servizi forniti al traffico aereo in rotta in
vigore dal 1 gennaio 2003, stabilite dall'Ufficio centrale dei canoni
di  rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol secondo le procedure
internazionalmente definite.
    Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti e' disponibile
presso  la  sede centrale dell'ENAV S.p.a. - via Salaria, 716 - 00138
Roma.
               ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA
                DELLA NAVIGAZIONE AEREA - EUROCONTROL
     Condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta
                               Art. 1.
    1.  Viene  percepito  un canone per ciascun volo effettuato da un
aeromobile  secondo  le  regole  del  volo strumentale (volo IFR), in
conformita' con le procedure formulate in applicazione degli standard
e  delle  pratiche  raccomandate  dall'organizzazione  dell'aviazione
civile   internazionale,   nello   spazio   aereo  delle  regioni  di
informazione  di  volo  di  competenza  degli  Stati contraenti, come
elencate  nell'allegato 1.  Inoltre, nelle regioni di informazione di
volo  di  propria  competenza, uno Stato contraente puo' decidere che
venga  percepito  un  canone per qualsiasi volo effettuato secondo le
regole  del  volo  a  vista  (volo  VFR).  I voli effettuati in parte
secondo  le regole del volo a vista ed in parte secondo le regole del
volo  strumentale  (voli misti VFR/IFR) nelle regioni di informazione
di  volo  di  competenza  di  un  determinato  Stato  contraente sono
soggetti, per l'intera distanza percorsa all'interno delle menzionate
regioni  di  informazione di volo, al canone percepito in detto Stato
                           per i voli IFR.
    2.  Il  canone  costituisce  la remunerazione dei costi sostenuti
dagli  Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi
di  navigazione  aerea in rotta, all'esercizio del sistema dei canoni
di  rotta,  oltre  che  dei  costi  sostenuti  da  Eurocontrol per la
                        gestione del sistema.
    3.  I  canoni  generati  nello  spazio  aereo  delle  regioni  di
informazione  di  volo  di competenza di uno Stato contraente possono
essere  soggetti  all'imposta  sul valore aggiunto (IVA). Eurocontrol
puo',  in  tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e
      secondo le modalita' convenute con lo Stato in questione.
    4.   La   persona  cui  il  canone  e'  imputato  e'  l'operatore
dell'aeromobile  al  momento  in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso
l'identita'  dell'operatore non fosse conosciuta, e' considerato come
tale  il  proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia
                   dimostrato chi sia l'operatore.