IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di integrazione salariale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'11 gennaio  1999, registrato
dalla  Corte  dei  conti  in  data 20 gennaio 1999, con il quale sono
stati   predeterminati   obiettivi   e  criteri  selettivi  circa  le
condizioni  e  i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al
sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni,  dalla  legge  2 luglio 2001, n. 248, e in particolare
l'art. 2, comma 1, punti a) e b);
  Visti  gli  articoli  1  e  5 del decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n.
6,  foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti a)
e b), della citata legge n. 248/2001;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il verbale di riunione del 10 maggio 2002, redatto presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento
delle  iniziative  per  l'occupazione,  che  fa  parte integrante del
presente   provvedimento,   con  il  quale  le  aziende  del  settore
dell'installazione delle reti telefoniche insieme alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori nazionali, sia confederali che di categoria,
hanno  raggiunto  un  accordo  relativo  al ricorso al trattamento di
integrazione  salariale  straordinario,  per  il  semestre  1  luglio
2002/31 dicembre  2002,  ai  sensi  del richiamato art. 52, comma 46,
legge  n.  448/2001,  sulla base di specifiche iniziative da adottare
nei confronti dei lavoratori interessati ai corsi di riqualificazione
e/o di riconversione tramite l'intervento di Italia Lavoro S.p.a.;
  Vista  la  nota  del  21 maggio  2002,  n.  1067/R13/1/M A.T. della
Direzione  generale  della  tutela  delle condizioni di lavoro, nella
quale,  tra  l'altro, viene precisato che circa il calcolo dell'onere
finanziario    occorrente    per   l'erogazione   del   summenzionato
trattamento,  si  debba  far  riferimento  alla  consistenza numerica
consolidata al 30 giugno 2002;
  Considerato  che  alla  data  del  30 giugno  2002  la  platea  dei
beneficiari  del trattamento di integrazione salariale straordinaria,
di cui ai richiamati articoli 1 e 5 del decreto interministeriale del
6 giugno  2001,  ammonta  a  6.700  unita'  lavorative  per  un costo
complessivo 105 miliardi di lire, pari a Euro 54.227.975,00;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la proroga del
trattamento  di integrazione salariale straordinaria, per il semestre
1 luglio 2002-31 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 46, della
legge   28 dicembre  2002,  n.  448,  nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  industriali  appaltatrici  di  lavori  di
installazione  di  reti  telefoniche, gia' utilizzatrici del predetto
trattamento,  ai  sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica n. 30012 del
6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1 agosto 2001,
registro  n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma
1, punti a) e b), della citata legge n. 248/2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52,
comma  46,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, e' prorogato, nel
limite  massimo di Euro 54.227.975,00 pari a 105 miliardi di lire, il
trattamento  di integrazione salariale straordinaria, per il semestre
1  luglio 2002-31 dicembre 2002, in favore dei lavoratori sospesi dal
lavoro  o  lavoranti  ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del
settore  dell'installazione  di  reti  telefoniche, per le quali sono
stati  emanati decreti ministeriali ai sensi degli articoli 1 e 5 del
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla
Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del venti per cento.