IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri";
  Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2000,  n.  85,  recante
"Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge
28 luglio 1999, n. 266";
  Vista  l'ipotesi  di accordo relativa al quadriennio 2000-2003, per
gli  aspetti  normativi,  ed  al  biennio  2000-2001, per gli aspetti
retributivi,  riguardante  il  personale  della carriera diplomatica,
sottoscritta, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica   5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  in  data  30  gennaio 2001, dalla delegazione di parte
pubblica   e   dalle  organizzazioni  sindacali  rappresentative  del
personale  della  carriera  diplomatica  SNDMAE  (Sindacato nazionale
dipendenti Ministero affari esteri, e CGIL) Coordinamento esteri;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001,
n.  114,  che  recepisce  il predetto accordo relativo al quadriennio
2000-2003,  per  gli  aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per
gli  aspetti  economici,  riguardante  il  personale  della  carriera
diplomatica;
  Visto  in  particolare,  l'art.  9, comma 1, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 febbraio 2001, n. 114, che fissa, a
decorrere  dalla  data della sua entrata in vigore, in tre unita', il
limite  massimo  dei  distacchi  sindacali autorizzabili a favore del
personale della carriera diplomatica;
  Visto  il  medesimo  art.  9,  comma  2, del menzionato decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  febbraio  2001,  n.  114, il quale
prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di
tre  distacchi  tra  le  organizzazioni sindacali rappresentative, ai
sensi  della  normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione
pubblica,  sentite  le  organizzazioni  interessate,  entro  il primo
quadrimestre di ciascun biennio;
  Visto  l'ultimo  periodo  del  richiamato  comma 2, dell'art. 9 del
citato  decreto  del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n.
114,  il  quale  statuisce che la ripartizione, che ha validita' fino
alla  successiva,  e'  effettuata in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite     al     personale     della     carriera     diplomatica
all'Amministrazione,    accertate   per   ciascuna   delle   indicate
organizzazioni   sindacali   alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;
  Visto  l'art.  12, comma 1, terzo periodo, del suddetto decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  febbraio  2001,  n.  114, il quale
prevede  che  la Direzione generale del personale del Ministero degli
affari  esteri  invia  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, entro il 31 marzo di ciascun
anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale;
  Vista  la  nota  con  la  quale il Ministero degli affari esteri ha
trasmesso  al  Dipartimento  della  funzione pubblica i dati relativi
alle  deleghe  per i contributi sindacali, accertate alla data del 31
dicembre   2001,   con   riguardo   alle   organizzazioni   sindacali
esponenziali   degli   interessi   del   personale   della   carriera
diplomatica;
  Sentite  le  organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi
titolo  alla  ripartizione  dei distacchi sindacali citati nella loro
qualita'  di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della
normativa vigente;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 16 novembre
2002,   di   nomina   dell'avv.   Luigi  Mazzella  a  Ministro  senza
portafoglio;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella, e' stato delegato,
tra  l'altro,  ad  esercitare  "...tutte  le competenze attribuite da
disposizioni  normative  direttamente  al  Ministro e al Dipartimento
della funzione pubblica";
                              Decreta:
  1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali
autorizzabili  per  il  biennio 2002- 2003, nell'ambito del personale
della carriera diplomatica.
  Il    contingente    complessivo   di   tre   distacchi   sindacali
autorizzabili,  per il biennio 2002-2003, ai sensi dell'art. 9, comma
1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n.
114,  a favore del personale della carriera diplomatica, e' ripartito
tra  le  seguenti  organizzazioni  sindacali rappresentative ai sensi
della normativa vigente, con le modalita' di cui all'art. 9, comma 2,
del  citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2001,
in  rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la
riscossione  del  contributo sindacale, conferite dal personale della
carriera diplomatica all'amministrazione ed accertate per ciascuna di
esse alla data del 31 dicembre 2001:
    a) SNDMAE  -  Sindacato  nazionale  dipendenti  Ministero  affari
esteri: due distacchi sindacali;
    b) CGIL: un distacco sindacale.
  2. Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali.
  La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali
di  cui all' art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.
  3.  Modalita'  e  limiti  per il collocamento in distacco sindacale
retribuito.
  Il  collocamento in distacco sindacale del personale della carriera
diplomatica e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti
articoli,  nel  rispetto  delle  disposizioni,  modalita' e procedure
contenute  nell'art.  9,  commi  3, 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  ed  esplichera'  i  suoi  effetti  dal  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
    Roma, 17 dicembre 2002
                                                Il Ministro: Mazzella