IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  novembre  2002, con il quale, tra l'altro, e' stato dichiarato lo
stato  di  emergenza  nel territorio delle regioni Piemonte, Liguria,
Lombardia,   Veneto,   Friuli-Venezia   Giulia   ed   Emilia-Romagna,
relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nel novembre 2002;
  Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si e'
verificata   la   tracimazione   dei   maggiori  bacini  lacuali,  lo
straripamento  e  l'esondazione di fiumi e torrenti, nonche' violente
mareggiate,  e,  conseguenzialmente,  tali  eventi  hanno determinato
frane,  smottamenti e spiaggiamenti, oltre che danni alla viabilita',
alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati;
  Considerato  altresi',  che in alcune delle regioni interessate dai
predetti eventi atmosferici, questi ultimi hanno ulteriormente inciso
su  territori gia' colpiti dai precedenti eventi alluvionali dei mesi
di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2002 e per i quali sono
gia'  intervenute  le  relative  dichiarazioni di stato di emergenza,
aggravando la situazione di crisi dei medesimi territori;
  Considerato  che la natura e la violenza degli eventi meteorologici
hanno  causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle
zone  interessate  e,  pertanto,  risulta  necessario fronteggiare la
situazione  determinatasi  mediante  l'utilizzo  di  mezzi  e  poteri
straordinari;
  Considerato  che sono tuttora in corso gli accertamenti relativi ai
comuni  interessati  dai  predetti eventi e che, pertanto, allo stato
non  risulta  possibile procedere all'individuazione definitiva degli
ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali;
  Ritenuto  comunque  necessario  ed  urgente porre in essere i primi
interventi  per  favorire  il ritorno alle normali condizioni di vita
delle popolazioni interessate;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9  maggio  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza,   a  seguito  degli  eventi  alluvionali  e  dei  dissesti
idrogeologici  del 3, 4 e 5 maggio 2002, nei territori delle province
di Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Biella ed Alessandria;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel  territorio  delle  province  di  Varese,  Como, Milano e Bergamo
colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  maggio  2002,  concernente  l'estensione temporale dello stato di
emergenza  nel  territorio  delle  province di Varese, Como, Milano e
Bergamo  colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel
periodo dal 3 al 12 maggio 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  maggio  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  nel territorio delle province di Bologna e Modena, colpito
dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al
12  maggio  2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna
in   conseguenza  della  piena  del  Po  che  ha  causato  pericolosi
spiaggiamenti;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel  territorio  delle  province  di  Cuneo,  Torino  ed Asti colpito
dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  giugno  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli,
Novara   e   Verbano-Cusio-Ossola   colpito  dall'eccezionale  evento
atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  giugno  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia
colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19  luglio  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza   nel   territorio   della   provincia   di  Cuneo  colpito
dall'alluvione  del  14,  15 e 16 luglio 2002, nonche' il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il
quale  e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle
province  di  Cuneo  e  Torino per gli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi nella prima decade del mese di settembre 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 agosto 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel   territorio  della  regione  Veneto  in  relazione  agli  eventi
atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23
giugno al 25 giugno 2002;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
agosto  2002,  n.  3237,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  194 del 20 agosto 2002, recante "Interventi
urgenti   di   protezione  civile  diretti  a  fronteggiare  i  danni
conseguenti  agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei
mesi  di  maggio,  giugno  e  luglio 2002 nei territori delle regioni
Piemonte,   Lombardia,   Veneto,   Friuli-Venezia  Giulia  ed  Emilia
Romagna";
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15  novembre  2001  con  il  quale  e'  stato  dichiarato, fino al 31
dicembre  2003,  lo stato di emergenza ambientale determinatasi nella
citta' di Milano;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre 2002 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003,  lo  stato di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al
traffico acqueo lagunare;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6  dicembre 2002 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003,  lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine
agli eventi sismici del 26 settembre 1997;
  Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. I presidenti delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,
Friuli-Venezia  Giulia ed Emilia-Romagna, per gli ambiti territoriali
di  rispettiva  competenza,  provvedono,  anche  avvalendosi di altri
soggetti  attuatori  che  agiscono per quanto concerne l'attivita' di
gestione  sulla  base  di  specifiche  direttive  ed  indicazioni dei
medesimi  presidenti  delle  regioni,  alla  realizzazione  dei primi
interventi  urgenti  diretti  a fronteggiare i danni conseguenti agli
eventi  alluvionali  ed  ai dissesti idrogeologici, di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa.
  2. I presidenti delle regioni provvedono:
    a) al    ripristino,    in   condizioni   di   sicurezza,   delle
infrastrutture   pubbliche   danneggiate,   alla   pulizia   ed  alla
manutenzione  straordinaria  degli  alvei  dei  corsi d'acqua ed alla
stabilizzazione  dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati
interventi  ed  opere  di  prevenzione  dei  rischi  ed alla messa in
sicurezza  relativa  ai  dissesti idrogeologici ed al controllo delle
piene;
    b) all'erogazione  di  contributi  per  l'immediata ripresa delle
attivita'   produttive   e  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni  di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di
provvidenze  per  il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili
registrati  ed  ai  beni  immobili,  secondo  voci  di contribuzione,
criteri  di  priorita'  e modalita' attuative che saranno fissati dai
presidenti  stessi con propri provvedimenti e che potranno costituire
anticipazione su eventuali future provvidenze, nonche' per l'autonoma
sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli
eventi calamitosi.
  3.   Le  regioni  interessate  assicurano  il  coordinamento  della
gestione  degli  interventi di cui alla presente ordinanza con quelli
incidenti  su  ambiti  territoriali  gia' interessati da altri eventi
alluvionali.