IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale, tra l'altro, e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nel novembre 2002; Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si e' verificata la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, lo straripamento e l'esondazione di fiumi e torrenti, nonche' violente mareggiate, e, conseguenzialmente, tali eventi hanno determinato frane, smottamenti e spiaggiamenti, oltre che danni alla viabilita', alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati; Considerato altresi', che in alcune delle regioni interessate dai predetti eventi atmosferici, questi ultimi hanno ulteriormente inciso su territori gia' colpiti dai precedenti eventi alluvionali dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2002 e per i quali sono gia' intervenute le relative dichiarazioni di stato di emergenza, aggravando la situazione di crisi dei medesimi territori; Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato che sono tuttora in corso gli accertamenti relativi ai comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali; Ritenuto comunque necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 3, 4 e 5 maggio 2002, nei territori delle province di Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Biella ed Alessandria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, concernente l'estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena, colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo e Torino per gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di settembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2002, n. 3237, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2002, recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatasi nella citta' di Milano; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997; Acquisita l'intesa delle regioni interessate; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. I presidenti delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori che agiscono per quanto concerne l'attivita' di gestione sulla base di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi presidenti delle regioni, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa. 2. I presidenti delle regioni provvedono: a) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene; b) all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissati dai presidenti stessi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su eventuali future provvidenze, nonche' per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi. 3. Le regioni interessate assicurano il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali gia' interessati da altri eventi alluvionali.