IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia", nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 27 luglio 1999 con il quale l'organismo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroallinentare a r.l." e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia"; Vista la comunicazione del Consorzio di tutela dell'Arancia rossa di Sicilia I.G.P., datata 31 luglio 2002 con la quale viene indicato per il controllo sulla indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia", l'organismo denominato "Check Fruit S.r.l.", con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, in sostituzione di "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l."; Considerato che l'organismo "Check Fruit S.r.l." risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e fotestali, ai sensi del citato articolo 53, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo "Check Fruit S.r.l.", con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia", registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.