Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Con effetto dal 1 novembre 2002 il termine di cui all'articolo 1
del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e delle
attivita'   produttive  in  data  28 giugno  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  4 luglio  2002,  e'  ulteriormente
prorogato   fino  al  31 dicembre  2002,  alle  condizioni  stabilite
dall'articolo 2.
          Riferimenti normativi:
              -  L'art.  1  del  decreto  interministeriale 28 giugno
          2002,   recante:   "Proroga  della  copertura  assicurativa
          statale  in  favore  delle  imprese  nazionali di trasporto
          aereo   e   di  gestione  aeroportuale",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2002, n. 155, cosi' recita:
              "Art.  1.  - Il termine prescritto all'art. 1, comma 1,
          del  decreto-legge  del 1 giugno 2002, n. 105, e' prorogato
          sino al 31 ottobre 2002.".