IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista  la  legge  14 febbraio  1987,  n.  40,  recante norme per la
copertura   delle  spese  generali  di  amministrazione  relative  al
coordinamento  operativo  a  livello  nazionale  degli  enti  privati
gestori   delle   attivita'   formative  non  coperte  da  contributo
regionale;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
3 marzo  1987,  n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del
30 marzo  1987,  attuativo  della  legge  14 febbraio  1987,  n.  40,
relativo  a  criteri e modalita' per la determinazione dei contributi
previsti dalla predetta legge n. 40/1987;
  Visto  l'art.  12, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso  ai  documenti amministrativi, che prevede che la concessione
di   sovvenzioni  di  qualunque  genere  anche  a  enti  privati  sia
subordinata  alla  predeterminazione  e  pubblicazione  dei criteri e
delle modalita' cui le amministrazioni procedenti devono attenersi;
  Visto  l'art. 4, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  che  prevede  - quale
tipico   atto   d'indirizzo  politico  amministrativo  di  competenza
esclusiva  degli  organi  di  governo  -  la  definizione dei criteri
generali in materia di ausili finanziari a terzi;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del  7 maggio  2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del
25 maggio  2001, con cui sono stati stabiliti i criteri procedurali a
disciplinare  la  concessione  dei  contributi  straordinari ai sensi
della  legge  n. 40/87 comunque previsti negli esercizi finanziari di
riferimento;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3  del  citato  decreto  che, nel
determinare  i costi ammissibili a contributo, individua alle lettere
f)  e g) due voci rispettivamente concernenti le polizze fidejussorie
a  garanzia  dei finanziamenti comunitari e nazionali in relazione al
periodo  1993/2000  e  gli oneri e le passivita' pregressi relativi a
competenze  dirette  e  riflesse  del  personale  e indebitamente per
anticipazioni    finanziarie    e/o   operazioni   ipotecarie,   come
rimborsabili  specificatamente  a  valere  sulle  risorse di cui alla
legge finanziaria 2001;
  Ritenuto  che  le istanze e ragioni di interesse pubblico che hanno
condotto  all'inserimento  di  entrambe tali voci di costo fra quelle
ammissibili  con riferimento specifico all'esercizio finanziario 2001
permangono anche con riferimento agli esercizi successivi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  3, comma 2, lettere f) e g), del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale del 7 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  120 del 25 maggio 2001, le parole: "a valere
sulle risorse di cui alla legge finanziaria 2001" sono soppresse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 dicembre 2002
                                                  Il Ministro: Maroni