IL CONSIGLIO
  Considerato in fatto;
  Con  determinazione del 16 ottobre 2002, n. 27, questa Autorita' di
vigilanza  ha proposto agli operatori del mercato dei lavori pubblici
alcune indicazioni interpretative relative all'applicazione dell'art.
7  della  legge  1  agosto 2002, n. 166, recante modifiche alla legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Al riguardo, con
nota  dell'11 novembre 2002, l'Ance ha ritenuto di prospettare talune
considerazioni  in ordine alle conclusioni dell'Autorita' in merito a
tre  questioni  che  si  riferiscono  rispettivamente alla lettera C)
(sistema  di qualificazione), alla lettera E) (divieto di subappalto)
e  alla lettera G) (appalto integrato) della determinazione medesima.
In   particolare  sono  stati  avanzati  dubbi  sull'avviso  espresso
dall'Autorita' in ordine al fatto che la durata delle attestazioni di
qualificazione,  in  attesa  della  approvazione  delle  modifiche al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25  gennaio  2000, n. 34
previste  dalla  legge  1 agosto 2002, n. 166, e' pari a tre anni; al
fatto  che  il  divieto  di  subappalto  si  riferisce oltre che alle
lavorazioni  relative alle categorie di cui all'art. 72, comma 4, del
decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche a
quelle relative alle categorie di opere generali; al fatto che per la
partecipazione    all'appalto    integrato    non    e'   sufficiente
l'attestazione  di  qualificazione  per  progettazione e costruzione.
Questione analoga alla prima e' stata posta anche dall'Aniem.
  L'Ance   ritiene   che   la   validita'   delle   attestazioni   di
qualificazione, in base alle disposizioni della legge n. 166/2002, e'
stata  inequivocabilmente elevata a cinque anni e che la circostanza,
prevista   dalla   medesima   legge,   della   emanazione   di  norme
regolamentari  che  dovranno disciplinare la verifica, entro il terzo
anno  del  quinquennio  di validita' dell'attestazione, del permanere
del  possesso  dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti
di   capacita'   strutturale,   non  comporta  che  la  durata  delle
attestazioni  non  sia  pari  a  cinque  anni. Per quanto riguarda il
divieto  di  subappalto  l'Ance,  mentre conviene con il fatto che lo
stesso  si riferisca alle lavorazioni delle categorie di cui all'art.
72,  comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999,   n.  554,  il  cui  importo,  singolarmente  considerato,  sia
superiore  al 15% di quello complessivo dell'intervento, non concorda
con  la  tesi  secondo  cui  tale  divieto si applica, oltre che alle
suddette  categorie,  anche  alle  categorie  di  opere generali. Per
quanto  riguarda  la  partecipazione  agli appalti integrati, infine,
l'Ance  ritiene  che  la  interpretazione  dell'art. 19, comma 1-ter,
della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109 e successive modifiche, nel
testo  novellato  dalla legge n. 166/2002, fornita dall'Autorita' non
sia condivisibile in quanto comporta l'ininfluenza della attestazione
di   qualificazione   per  progettazione  e  costruzione  e,  quindi,
l'abrogazione  implicita  del  sistema precedente che consentiva alle
imprese  di costruzione qualificate oltre che nella costruzione anche
nella  progettazione  di  partecipare  agli  appalti  integrati senza
dimostrare il possesso di ulteriori requisiti.
  L'Autorita',   data   l'importanza  che  hanno  gli  aspetti  della
normativa    cui   sono   state   avanzate   osservazioni   e   dubbi
interpretativi,  ritiene  opportuno  svolgere ulteriori valutazioni e
considerazioni  in base alle quali confermare o modificare gli avvisi
espressi  nella  suddetta determinazione n. 27/2002, ribadendo che si
tratta,  in  ogni  caso,  di  indicazioni  che  vanno, ove condivise,
recepite nei bandi di gara.
  Considerato in diritto;
  Per quanto riguarda il primo quesito (sistema di qualificazione) va
ribadito  che la legge n. 166/2002 non si e' limitata a modificare la
durata dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione (elevandola
da  tre  a  cinque  anni),  ma  ha  condizionato  tale  durata ad una
verifica,   da   effettuarsi   entro   il  terzo  anno  di  validita'
dell'attestazione, in merito al mantenimento nel soggetto qualificato
dei   requisiti   di   ordine  generale  e  di  quelli  di  capacita'
strutturale.  E' previsto, inoltre, che le modalita' di effettuazione
della  suddetta  verifica  devono essere stabilite dal regolamento di
qualificazione  che  l'art.  7,  comma  4,  della  suddetta  legge n.
166/2002  prevede  debba  essere modificato, proprio per tenere conto
delle nuove disposizioni introdotte in materia.
  Da quanto osservato discende che:
    a) i  due  aspetti, verifica entro il terzo anno del mantenimento
nel soggetto qualificato dei requisiti di ordine generale e di quelli
di  capacita'  strutturale  e  durata  quinquennale, costituiscono un
unicum inscindibile, sia dal punto di vista concettuale sia da quello
applicativo;
    b) la  disposizione  che  ha  elevato  a  cinque  anni  la durata
dell'attestazione    di   qualificazione   risulta   tecnicamente   e
praticamente  inapplicabile  in  assenza  della intermediazione della
disciplina  di  secondo  livello  in  quanto  per la verifica occorre
individuare   nuovi  requisiti  cioe'  requisiti  diversi  da  quelli
previsti  dal  vigente  regolamento che hanno consentito e consentono
ancora alle SOA di rilasciare le attestazione di qualificazione.
  In  base alle suddette considerazioni, deve confermarsi che, pur in
assenza  di un'esplicita disposizione che sospenda o rinvii nel tempo
l'applicazione  della  norma in esame (estensione a cinque anni della
validita'   delle   attestazioni),   l'interpretazione   letterale  e
logico-sistematica   della  stessa  induce  a  ritenere  l'estensione
inapplicabile  prima  dell'introduzione delle necessarie modifiche al
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000. Interpretazione
confermata   dal   fatto   che   le   piu'   remote  attestazioni  di
qualificazione  hanno  ancora un residuo di validita' pari a circa 15
mesi  nonche'  dalla  constatazione  che  in sede governativa si sono
attivate  opportune  iniziative  e  si  ha  notizia  di  una prossima
emanazione  di  un  atto  regolamentare  che  appresta  soluzione  ai
problemi  che  insorgerebbero  in  caso  di  mancata emanazione delle
previste norme regolamentari.
  Per  quanto  riguarda il secondo quesito (divieto di subappalto) va
in  primo luogo osservato (articoli 72, commi 1, 2 e 3 e 73, commi 1,
2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che:
    a) gli  interventi  cui  si  riferisce  la  disciplina sui lavori
pubblici sono di norma costituiti da un insieme di lavorazioni;
    b) l'insieme  delle lavorazioni deve essere suddiviso, sulla base
dell'appartenenza   delle   stesse  alle  categorie  del  sistema  di
qualificazione  e,  quindi,  con riferimento alle specifiche relative
declaratorie, in sottoinsiemi di lavorazioni;
    c) il  bando  di  gara  deve  riportare  l'indicazione di tutti i
sottoinsiemi delle lavorazioni con i relativi importi e categorie;
    d) il  sottoinsieme  di  maggiore  importo individua la categoria
prevalente;
    e) i sottoinsiemi diversi da quello della categoria prevalente da
indicare  nel  bando  di gara sono quelli di importo superiore al 10%
dell'importo  complessivo dell'appalto o comunque superiore a 150.000
euro,  nonche'  quelli  di importo inferiore a tali valori qualora si
ritenga  necessario  che la loro esecuzione sia effettuata da imprese
adeguatamente qualificate.
  Va poi rilevato che:
    a) l'art.   74,   comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.   554/1999   prevede   la   regola   che  le  imprese
aggiudicatarie   (quindi   in  possesso  della  qualificazione  nella
categoria prevalente) possono eseguire tutte le lavorazioni di cui si
compone   l'intervento  appaltato  oppure  possono  subappaltarle  ad
imprese qualificate;
    b) l'art.  74,  comma  2,  prima  parte  del  primo  periodo, del
suddetto   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999,
introduce  una eccezione alla regola prima indicata stabilendo che le
imprese   aggiudicatarie   non   possono   eseguire  direttamente  le
lavorazioni  relative  alle  categorie  di opere generali ed a quelle
delle  categorie  indicate  all'art.  72,  comma 4, (OS2 - superficie
decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti
idrico sanitari, OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 -
impianti  pneumatici;  OS11  -  apparecchiature strutturali speciali;
OS13  - strutture prefabbricate in cemento armato; OS14 - impianti di
smaltimento  e  recupero  dei  rifiuti;  OS16 - impianti per centrali
produzione  elettrica;  OS17  -  linee  telefoniche  ed  impianti  di
telefonia;  OS18 - componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti
di  reti  di  telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati;
OS20  -  rilevamenti  topografici; OS21 - opere strutturali speciali;
OS22  -  impianti  di potabilizzazione e depurazione; OS27 - impianti
per   la   trazione   elettrica;   OS28   -  impianti  termici  e  di
condizionamento;  OS29  -  armamento  ferroviario;  OS30  -  impianti
interni   elettrici;   telefonici  e  televisivi;  OS33  -  coperture
speciali;  OG11  -  impianti tecnologici; OG12 - opere ed impianti di
bonifica   e   protezione   ambientale)   se   prive  delle  relative
qualificazioni;
    c) l'art.  74, comma 1, seconda parte del primo periodo del detto
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 stabilisce che le
lavorazioni  relative  alle  categorie  di opere generali ed a quelle
delle  categorie  indicate  all'art.  72,  comma  4,  possono  essere
subappaltate  o scorporate "fatto salvo quanto previsto dall'art. 13,
comma   7,  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109  e  successive
modifiche";
    d) il  combinato disposto dell'art. 74 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 554/1999 e dell'ultimo capoverso delle premesse
all'allegato  A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
-   secondo   cui   non   possono   essere   eseguite  dalle  imprese
aggiudicatarie  se  prive  delle  relative adeguate qualificazioni le
categorie   di   lavori   per   le   quali  nell'allegata  tabella  A
"corrispondenze   nuove   e   vecchie  categorie"  e'  prescritta  la
qualificazione  obbligatoria  -  fa  ritenere che la disposizione che
consente  l'esecuzione  diretta  delle  lavorazioni  soltanto  se  in
possesso delle relative qualificazioni riguardi, oltre alle categorie
di  opere generali ed a quelle dell'art. 72, comma 2, del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 554/1999, anche le seguenti ulteriori
categorie  (OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza
del  traffico;  OS10  -  segnaletica  stradale  non  luminosa; OS15 -
pulizia  di  acque marine, lacustri, fluviali; OS524 - verde e arredo
urbano;  OS25  - scavi archeologici; OS31 - impianti per la mobilita'
sospesa)   in   quanto   considerate   nella   tabella   indicata   a
qualificazione  obbligatoria  e  tanto  nella  considerazione  che le
indicate  disposizioni  non siano da considerarsi in contrasto fra di
loro - per cui sarebbe applicabile soltanto la disposizione dell'art.
74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 sulla base
del  fatto  che essa e' entrata in vigore successivamente a quella di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (28 luglio
2002 e 1 marzo 2002) - ma sono, invece, da considerarsi integrative e
complementari.
  Tutto cio' premesso e tornando al divieto di subappalto di cui alla
precedente lettera c) va rilevato che la soluzione della questione e'
collegata alla interpretazione della disposizione "fatto salvo quanto
previsto all'art. 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive  modifiche"  che  e'  stata  posta  dal  legislatore  come
eccezione   al   principio  della  generale  subappaltabilita'  delle
lavorazioni  riguardanti  sia  le categorie di generali sia quelle di
cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999.
  Sul   punto   va   ricordato  che  l'Autorita'  ha  gia'  precisato
(determinazione  n.  27/2002) che la disposizione dell'art. 13, comma
7,  della  legge  n.  109/1994  e successive modifiche - in base alla
modifica   introdotta   dalla   legge   n.  166/2002  -  deve  essere
interpretata  nel  senso  che il divieto di subappalto si applica per
quelle  lavorazioni, diverse da quelle della categoria prevalente, il
cui  importo,  singolarmente  considerato, superi il 15% dell'importo
complessivo dell'intervento.
  Va poi osservato che la disposizione non individua con chiarezza se
l'eccezione   alla   subappaltabilita'  si  riferisce  soltanto  alle
lavorazioni  delle  categorie  indicate  all'art.  72,  comma  4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 554/1999 o anche alle
categorie di opere generali. La complessiva disposizione, infatti, e'
inserita  nella  seconda parte dell'art. 74, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  e,  quindi  puo'  essere
interpretata in due modi opposti e precisamente ritenendo che:
    a) "esse (categorie di opere generali e categorie di cui all'art.
72,   comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
554/1999),  fatto  salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della
legge   n.   109/1999   (cioe'  fatto  salvo  che  il  loro  importo,
singolarmente  considerato,  superi il 15% dell'importo complessivo),
sono  comunque  subappaltabili  ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni.  Le medesime lavorazioni sono altresi' scorporabili e
sono  indicate  nei  bandi  di  gara  ai  fini  della costituzione di
associazione temporanee di tipo verticale.";
    b) "esse (categorie di opere generali e categorie di cui all'art.
72,   comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
554/1999),  fatto  salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7 (cioe'
fatto  salvo  per quelle di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  qualora il loro importo,
singolarmente  considerato,  superi il 15% dell'importo complessivo),
sono  comunque  subappaltabili  ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni.  Le medesime lavorazioni sono altresi' scorporabili e
sono  indicate  nei  bandi  di  gara  ai  fini  della costituzione di
associazione temporanee di tipo verticale.".
  L'incertezza  della  interpretazione  letterale  della disposizione
comporta  la necessita' di una interpretazione logico-sistematica. In
base  a  tale  criterio  interpretativo  e'  stata  ritenuta corretta
l'interpretazione  di cui alla lettera a) in quanto l'interpretazione
di cui alla lettera b) porterebbe a risultati illogici e irrazionali:
comporterebbe,  infatti, che in un appalto in cui siano previste come
categoria  prevalente  la  OG3  (autostrada e ponti) e come categorie
diverse  dalla  prevalente  sia  la  OG4  (galleria)  e  sia  la OS13
(strutture  prefabbricate  in  cemento  armato) o la OS18 (componenti
strutturali   in   acciaio)  -  entrambe  di  importo,  singolarmente
considerato,    superiore    al    15%    dell'importo    complessivo
dell'intervento  -  il  divieto di subappalto si applicherebbe per la
OS13  e per la OS18 e non per la OG4; oppure che in un appalto in cui
siano  previste  come  categoria  prevalente  la OG9 (impianti per la
produzione  di  energia  elettrica)  e  come  categorie diverse dalla
prevalente  sia  la  OG1 (edifici civili ed industriali) e sia la OS4
(impianti elettromeccanici e trasportatori) - tutte e due di importo,
singolarmente  considerato, superiore al 15% dell'importo complessivo
dell'intervento - il divieto si applicherebbe per la OS4 e non per la
OG1.
  La correttezza di questa interpretazione trova fondamento oltre che
nelle  considerazioni  esposte  nelle  determinazioni del 20 dicembre
2001,  n.  25,  e  del  16  ottobre  2002, n. 27, anche dal fatto che
l'ordinamento (art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive
modifiche)  prevede  il  divieto  di  subappalto  e,  di conseguenza,
l'obbligo  per  l'aggiudicatario di essere in possesso della relativa
qualificazione,  sulla  base  della  ricorrenza  di  due elementi: le
lavorazioni  siano  relative  ad  "opere  per le quali sono necessari
lavori  o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita'  tecnica  quali strutture, impianti ed opere speciali" e
che  esse "superino altresi' in valore il 15% dell'importo totale dei
lavori".  Non  si  puo'  negare  che  il  contenuto  tecnologico o la
complessita'  tecnica  della  categoria  OG3  non e' minore di quelli
della  categoria  OS13  e OS18 e cosi' per la categoria OG1 e OS4; e,
quindi, una interpretazione logico-sistematica della disposizione non
puo'    portare    ad    affermare   altro   che   l'eccezione   alla
subappaltabilita'  riguarda  sicuramente le categorie di cui all'art.
72,  comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
ma  anche  le  categorie  di opere generali che presentano l'indicata
medesima caratterizzazione di specializzazione.
  Va inoltre rilevato che l'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994
e  successive  modifiche  ha demandato al regolamento attuativo della
legge  di  definire  altresi'  l'elenco  delle  opere di cui al comma
stesso  e cio' e' avvenuto sia attraverso la definizione dell'art. 2,
comma  1,  lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  e sia con le indicazioni contenute nell'art. 72, comma 4, e
nell'art.  74 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999.
  In  base  alle  considerazioni  indicate, in ordine al problema del
divieto  di  subappalto,  conclusivamente  e  sinteticamente  si puo'
affermare che i sottoinsiemi delle lavorazioni qualora:
    a) siano  di  importo  inferiore  al 15% dell'importo complessivo
dell'appalto  e  siano  appartenenti a categorie a qualificazione non
obbligatoria  sono subappaltabili e/o scorporabili nonche' eseguibili
dall'aggiudicatario  anche se non e' in possesso delle corrispondenti
qualificazioni;
    b) siano  di  importo  inferiore  al 15% dell'importo complessivo
dell'appalto  e  siano  appartenenti  a  categorie  a  qualificazione
obbligatoria  sono subappaltabili e/o scorporabili nonche' eseguibili
dall'aggiudicatario  se  esso  e'  in  possesso  delle corrispondenti
qualificazioni;
    c) siano  di  importo  superiori  al 15% dell'importo complessivo
dell'appalto  e  siano  appartenenti ad una categoria generale o alle
categorie  di  cui  all'art.  72,  comma 4 del decreto del Presidente
della   Repubblica   n.  554/1999  non  sono  subappaltabili  con  la
conseguenza  che  l'aggiudicatario deve eseguirle direttamente (nella
misura  non inferiore al settanta per cento secondo l'avviso espresso
nella  determinazione n. 25/2001) e, quindi, essere qualificato oltre
che nella categoria prevalente anche con riferimento alle stesse.
  Va  constatato, infine, che molte stazioni appaltanti (per esempio:
Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  provveditorati
regionali  per  il  Lazio,  per  la  Campania, per la Sicilia, per la
Puglia;   la  STA  S.p.a.  -  Roma;  la  ADR  -  Aeroporti  di  Roma;
l'Autostrade  S.p.a.;  l'Anas - compartimento per l'Emilia e Romagna;
la  ATM  -  Azienda  torinese  per  la  mobilita'; la INSULA S.p.a. -
Venezia;  l'amministrazione  provinciale  di  Napoli; Amministrazione
provinciale di Venezia; Azienda ospedaliera - istituto ospitalieri di
Verona;  comune  di  Accadia (Foggia); Comune di Viddalba (Sassari)),
indicano   nei   loro   bandi  quali  lavorazioni  vanno  considerate
subappaltabili   e  scorporabili  e  quali  soltanto  scorporabili  e
specificano  la  possibilita' per le imprese di partecipare alle gare
che  prevedono una o piu' della categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 anche
se  sono  in  possesso  della qualificazione in OG11. Cosi' sono resi
edotti  i  concorrenti  delle specifiche regole previste per la gara,
con effetti positivi sulla correttezza, imparzialita', tempestivita',
trasparenza   efficacia   delle  procedure  e  piena  rispondenza  al
principio della libera concorrenza.
  Per  quanto  riguarda  il  terzo quesito (appalto integrato), va in
primo  luogo  osservato  che  il  problema della partecipazione delle
imprese   agli   appalti   integrati   ha   trovato   una   specifica
regolamentazione  legislativa  solo  con  la  legge  n.  166/2002. In
precedenza, tale aspetto era disciplinato dagli articoli 3, commi 1 e
8,  e  18,  comma  7,  del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000,   che  prevedono  disposizioni  per  la  qualificazione  per
progettazione  e  costruzione  e  per  la partecipazione agli appalti
integrati  in  assenza  di tale qualificazione. La qualificazione per
progettare  e  costruire  era  ottenuta,  ed e' ancora oggi ottenuta,
oltre  che  sulla  base  dei  normali  requisiti di ordine generale e
speciali,  sulla  base della sola presenza nell'organico del soggetto
da  qualificare  di  un numero crescente di tecnici (da due a sei) in
rapporto  all'importo della classifica di qualificazione e, pertanto,
la  qualificazione  non  era  e non e' differenziata in rapporto alle
categorie  di opere generali o specializzate previste dal regolamento
di  qualificazione. La disposizione comporta, quindi, che la suddetta
qualificazione  non fornisce alcuna attestazione di aver espletato in
precedenza  l'attivita'  di  progettazione  nella  specifica  o nelle
specifiche categorie che costituisce o costituiscono l'intervento cui
si riferisce l'appalto integrato.
  Sono  stati,  verosimilmente,  i limiti propri di tale modalita' di
qualificazione  che  hanno  indotto  il legislatore - stante anche il
presumibile  maggiore  impiego  dell'appalto integrato - a introdurre
nell'art.  19 della legge n. 109/1994 e successive modifiche il comma
1-ter    contenente    una   specifica   disciplina   relativa   alla
partecipazione  delle  imprese a tale tipo di appalto. La prima parte
del  primo periodo del suddetto comma dispone, in particolare, che la
partecipazione  ad  una tale gara e' subordinata al possesso da parte
del  concorrente dei requisiti progettuali previsti nel bando di gara
oppure   all'avvalersi   di   progettisti   indicati  nell'offerta  o
associati.  La  seconda  parte specifica che i requisiti richiesti al
progettista  (e  quindi  all'impresa oppure ai progettisti indicati o
associati)  sono  quelli richiesti dalla normativa in materia di gare
di progettazione che non puo' che essere posta in relazione al titolo
IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  Il  combinato  disposto  dell'art.  18,  comma  7,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 34/2000 e dell'art. 19, comma 1-ter,
della  legge  n.  109/1994  e  successive modifiche, danno fondamento
all'interpretazione   secondo  cui  il  legislatore  della  legge  n.
166/2002  ha  configurato  l'appalto  integrato coma appalto misto di
lavori  e  progettazione,  con conseguente necessita' di tenere conto
anche  della  disciplina  relativa  agli  affidamenti  dei servizi di
natura tecnica e, pertanto, non il derivato effetto di dover ritenere
che   la  qualificazione  di  progettazione  e  costruzione  non  sia
sufficiente  per  partecipare  alle  relative gare. Il legislatore ha
ritenuto, nondimeno, che tale qualificazione consente alle imprese di
dimostrare  il possesso dei requisiti progettuali previsti dal bando,
in  conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare
di  progettazione,  anche  attraverso  l'attivita'  di  progettazione
svolta  dal proprio organico. Il che, peraltro, risponde al principio
della  par  condicio;  solo  in  tal  modo,  infatti,  i requisiti di
partecipazione  alla  gara non sono diversi fra l'impresa in possesso
di  qualificazione  di  progettazione  e costruzione e l'associazione
costituita  da  una  impresa  in  possesso  di qualificazione di sola
costruzione e da un progettista. Determinante e' la constatazione che
la  proposta  interpretazione  risponde,  inoltre, alla necessita' di
essere sicuri che la progettazione esecutiva sara' svolta da soggetti
in possesso di adeguate capacita' progettuali.
  Qualora  l'importo della progettazione esecutiva previsto nel bando
di  gara sia, invece, pari o inferiore a euro 100.000 - stante che la
normativa  in  materia  di gare di progettazione non prevede per tale
caso  specifici  requisiti  -  la  qualificazione  di progettazione e
costruzione  e'  condizione  necessaria e sufficiente per partecipare
alla gara.
  Le  esposte considerazioni, sorreggono la conferma dell'avviso gia'
espresso nella determinazione n. 27/2002 e cioe' che:
    a) le   attestazioni   di   qualificazione,   in   assenza  delle
disposizioni regolamentari in ordine alla prevista verifica triennale
delle stesse, hanno una durata pari a tre anni;
    b) il  divieto di subappalto riguarda le lavorazioni appartenenti
alle  categoria  di  opere generali ed alle categorie di cui all'art.
72,  comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
(OS2,  OS3, OS4, OS5, OS11, OS13, OS14, OS16, OS17, OS18, OS19, OS20,
OS21, OS22, OS27, OS28, OS29, OS30, OS33, OG11, OG12);
    c)  il  divieto  di subappalto si applica qualora l'importo delle
lavorazioni,  singolarmente  considerato,  superi il 15% dell'importo
complessivo dell'intervento;
    d) le  imprese  in possesso di qualificazione per progettazione e
costruzione  possono  partecipare  alle  gare per l'appalto integrato
senza  indicare o associare progettisti qualora siano in possesso dei
requisiti  previsti dal bando in conformita' a quanto richiesto dalla
normativa in materia di gare di progettazione di cui al titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
    e) e'  opportuno  specificare  -  al  fine  di  rendere  edotti i
concorrenti  delle  specifiche  regole previste nei bandi di gara che
costituiscono la lex specialis della stessa - quali lavorazioni siano
subappaltabili  e  scorporabili  e quali siano soltanto scorporabili;
quali  ulteriori  requisiti  debbano possedere le imprese in possesso
dell'attestazione di progettazione e costruzione per partecipare alla
gara  nel  caso  questa sia relativa ad un appalto integrato, nonche'
che la partecipazione alla gara che prevede come categoria prevalente
o  scorporabile  una  o piu' delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 e'
consentita  anche alle imprese in possesso di adeguata qualificazione
in OG11.
    Roma, 18 dicembre 2002
                                                 Il presidente: Garri