IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno abbia validita' annuale; Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze; Visto il decreto del 16 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2002, sulla benzina, petrolio, gasolio e altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1 novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni; Visto il decreto del 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2002, che ha determinato la misura del diritto speciale per la benzina, il petrolio e il gasolio previsto dall'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni; Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 239 del 26 settembre 2002, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilita', ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo; Considerato che la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attivita' degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) non ha formulato osservazioni sull'entita' dei valori medi dei prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b) della medesima legge; Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2003; Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale determinata nel decreto ministeriale 6 maggio 2002 per la benzina, per il gasolio e per il petrolio nonche' di confermare la misura del medesimo diritto speciale, stabilita nel decreto ministeriale 16 novembre 2001, per quanto concerne gli oli combustibili; Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione; 1) Olio combustibile fluido: a) superiore a 3o E euro 2,173 al q.le; b) fino a 5o E euro 1,90 al q.le; 2) Olio semifluido e denso: a) da 5o fino a 7o E euro 2,33 al q.le; b) superiore a 7o E euro 2,173 al q.le. Decreta: Art. 1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate da ultimo dall'art. 3, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, viene stabilita in euro 0,2330 al litro per la benzina e euro 0,0361 al litro per il petrolio ed il gasolio.