IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che  il  decreto  del  Ministro  per le finanze, con il quale vengono
fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, le
misure  unitarie  del  diritto  speciale gravante sui generi indicati
nell'art.   2   della   medesima  legge,  introdotti  nel  territorio
extradoganale di Livigno abbia validita' annuale;
  Visto  l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che
istituisce   il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e,  nel
contempo,  sopprime  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministero delle finanze;
  Visto  il  decreto  del 16 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  277  del  28  novembre 2001, concernente le misure del
diritto  speciale per l'anno 2002, sulla benzina, petrolio, gasolio e
altri  generi,  istituito  nel territorio extradoganale di Livigno ai
sensi   della   legge   1   novembre   1973,  n.  762,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  6  maggio  2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2002, che ha determinato la misura del
diritto  speciale  per  la benzina, il petrolio e il gasolio previsto
dall'art.  3  della  legge  1  novembre  1973,  n.  762, e successive
modificazioni;
  Considerato  che il comune di Livigno, con deliberazione n. 239 del
26  settembre  2002, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione
di  immediata  eseguibilita',  ha  espresso,  fra l'altro, il proprio
parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato
art.  2  della legge 1 novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo
art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;
  Considerato  che  la  Camera  di commercio industria, artigianato e
agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attivita'
degli   Uffici   provinciali   industria,   commercio  e  artigianato
(U.P.I.C.A.)  non  ha  formulato osservazioni sull'entita' dei valori
medi  dei  prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente
agli  oli  combustibili  e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli
altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del
1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3,
lettera b) della medesima legge;
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del  diritto  speciale  previsto  dall'art.  2 della legge 1 novembre
1973, n. 762, da valere per l'anno 2003;
  Ritenuto  di  confermare la misura del diritto speciale determinata
nel decreto ministeriale 6 maggio 2002 per la benzina, per il gasolio
e  per  il  petrolio  nonche'  di  confermare  la misura del medesimo
diritto  speciale,  stabilita  nel  decreto  ministeriale 16 novembre
2001, per quanto concerne gli oli combustibili;
  Ritenuto  che,  per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti,
possono  essere  stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella
predetta deliberazione;
    1) Olio combustibile fluido:
      a) superiore a 3o E euro 2,173 al q.le;
      b) fino a 5o E euro 1,90 al q.le;
    2) Olio semifluido e denso:
      a) da 5o fino a 7o E euro 2,33 al q.le;
      b) superiore a 7o E euro 2,173 al q.le.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  misura  del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1
novembre  1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate
da  ultimo dall'art. 3, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 2002, n.
16,  di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, viene
stabilita  in  euro  0,2330  al litro per la benzina e euro 0,0361 al
litro per il petrolio ed il gasolio.