IL DIRETTORE REGIONALE
    Visto  il  decreto-legge  21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla
legge  25 ottobre  1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di
talune  situazioni  dipendenti  da mancato o irregolare funzionamento
degli uffici del pubblico registro automobilistico;
    Visto  l'art.  1  del  decreto  n. 1/7998/UDG del Ministero delle
finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui
si  delega  ai  direttori  regionali  delle  entrate territorialmente
competenti  l'adozione  dei  decreti  di  accertamento  del mancato o
irregolare   funzionamento   degli   uffici   del  pubblico  registro
automobilistico,  provvedendo  alla  pubblicazione dei medesimi nella
Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;
    Considerato  che  l'art.  3  del decreto-legge 21 giugno 1961, n.
498,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n.
770  e  sostituito  dalla  legge  25 ottobre  1985,  n. 592, e' stato
modificato  dall'art.  33  della  legge  18 febbraio  1999,  n. 28, e
pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro
quarantacinque  giorni  dalla  scadenza  del  periodo  di  mancato  o
irregolare funzionamento;
    Vista  la  nota con la quale la Procura generale della Repubblica
di  Milano  ha  comunicato  il  mancato  funzionamento  del  pubblico
registro  automobilistico  di  Milano  in  data  12 novembre 2002 per
assemblea sindacale;
                              Decreta:
    E'  accertato  il  mancato  funzionamento  del  pubblico registro
automobilistico di Milano in data 12 novembre 2002.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Milano, 17 dicembre 2002
                                         Il direttore regionale: Orsi