IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
  Visto  l'art.  9,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
come  modificato,  da  ultimo,  dall'art. 4, comma 1, lettera a), del
decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282,  concernente l'obbligo di
versamento,  a carico dei concessionari della riscossione, del 32 per
cento  delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto
legislativo  9 luglio  1997,  n.  237,  a  titolo  di  acconto  sulle
riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
  Visto il comma 2 del citato art. 9 dello stesso decreto-legge n. 79
del  1997,  come  modificato,  dall'art.  4, comma 1, lettera b), del
medesimo  decreto-legge  n.  282  del  2002,  che  prevede  che  alla
ripartizione   tra  i  concessionari  dell'acconto  in  questione  si
provvede con decreto ministeriale, emanato annualmente;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  288  del  9 dicembre  2002, con il quale, in attuazione
delle  disposizioni  recate dai commi 1 e 2 del citato articolo 9 del
decreto-legge  n.  79  del 1997, vigenti anteriormente alle modifiche
apportate  dal  predetto  decreto-legge  n.  282 del 2002, sono state
fissate,  per ciascun ambito territoriale, le somme da versarsi entro
il 30 dicembre 2002;
  Considerata  la  necessita' di provvedere ad una nuova ripartizione
tra  i  concessionari  della  riscossione  dell'acconto dovuto per il
corrente anno, in luogo di quella stabilita nell'allegato A al citato
decreto 4 dicembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
1997,  n.  79,  convertito  dalla  legge  28 maggio  1997,  n. 140, e
successive   modificazioni,  che  i  concessionari  ed  i  commissari
governativi del servizio nazionale della riscossione versano entro il
30 dicembre dell'anno 2002, pari al 32 per cento dell'ammontare delle
entrate erariali riscosse nell'anno 2001, e' determinato, per ciascun
ambito   territoriale,   nella   misura  indicata  nella  tabella  in
allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
  2.  Restano  ferme  le  altre  disposizioni  di  cui al decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze 4 dicembre 2002, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  288  del
9 dicembre 2002.
  Il  presente  decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 23 dicembre 2002
                                   Il capo del Dipartimento: Manzitti
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2002
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
7 Economia e finanze, foglio n. 81