IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Vista  la  legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto   l'art.  29  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito  nella  legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra
l'altro,  l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   43  del  20  febbraio  1959,  recante  le
caratteristiche   delle   marche   contrassegno   per  fiammiferi,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  maggio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per
la  vendita  dei  fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per
cento del prezzo di vendita al pubblico;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  302 del 31 dicembre 2001, con il quale si e'
provveduto  ad  effettuare  la  ricognizione dei prezzi di vendita al
pubblico  delle varie tipologie di fiammiferi di ordinario consumo in
euro;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1  marzo  2002,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  88 del 15 aprile 2002, con il quale vengono,
tra  l'altro,  rideterminati  gli  scaglioni di prezzo di vendita dei
fiammiferi  di  ordinario  consumo  ai  fini  dell'applicazione delle
aliquote di imposta di fabbricazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  maggio  2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 140 del 17 giugno 2002, con il quale vengono,
tra  l'altro,  determinate l'imposta di fabbricazione e l'imposta sul
valore  aggiunto sui fiammiferi di ordinario consumo, in relazione al
prezzo di vendita al pubblico;
  Vista  la richiesta presentata dalla societa' P.Erre Italia, intesa
ad  ottenere la variazione del prezzo di vendita al pubblico di varie
tipologie di fiammiferi;
  Attesa  la necessita' di procedere alla citata variazione, in linea
con la richiesta presentata dalla ditta importatrice;
                              Decreta:
                               Art. 1.

    Il  prezzo  di  vendita  al  pubblico delle seguenti tipologie di
fiammiferi, per singolo condizionamento, e' variato come segue:

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                                                      |Da euro|A euro
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scatola di cartone con 240 fiammiferi di legno        |       |
paraffinati amorfi denominati "KM Carezza" ....       | 0,70  | 0,80
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scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno         |       |
paraffinati amorfi denominati "KM Camino" ....        | 1,05  | 1,10
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scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno         |       |
paraffinati amorfi denominati "KM Carezza Mini" ....  | 0,15  | 0,20
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scatola di cartoncino a tiretto passante con 45       |       |
fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM |       |
Camino Maxi" ....                                     | 2,60  | 2,70
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scatola di cartoncino a tiretto passante con 100      |       |
fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM |       |
Casa" ....                                            | 0,25  | 0,30
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scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 95|       |
fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM |       |
Jumbo" ....                                           | 5,40  | 5,50