Premesse.
    Scopo  delle  presenti  "linee  guida"  e'  di  fornire  un utile
contributo  alle  amministrazioni che si trovano dinanzi all'esigenza
di  dover  rimettere  la  decisione  conclusiva  di una conferenza di
servizi al Consiglio dei Ministri in presenza di dissensi espressi in
materia  di  c.d.  "interessi  sensibili"  (paesaggio, ambiente, beni
storico/artistici, salute), non potendo trovare applicazione, in tali
ipotesi, il criterio della "decisione a maggioranza".
    Tale  finalita' e' suggerita da talune difficolta' operative che,
soprattutto,  sotto il profilo della completezza documentale, vengono
manifestate  dalle  amministrazioni -- in particolar modo enti locali
-- chiamate a dare applicazione alla normativa specifica.
    Considerata,  pertanto,  l'opportunita'  di  fornire  linee guida
principalmente   di   carattere   operativo,  si  e'  ritenuto  utile
articolare il presente documento in tre parti:
      nella  prima  si  traccia  un  breve  profilo  sul  significato
dell'istituto della conferenza di servizi;
      nella   seconda   si   individuano   le   fasi  conclusive  del
procedimento;
      nella  terza  si illustrano le singole fasi attraverso le quali
si  articola  il  procedimento  davanti al Consiglio dei Ministri (in
particolare,  lo  svolgimento  dell'istruttoria  presso  i competenti
uffici   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  fornendo,
altresi',   precise   indicazioni   in   merito  alla  documentazione
necessaria  per  delimitare  l'istruttoria nei termini indicati dalla
norma.
1. Profili introduttivi.
    1.1. Come e' stato opportunamente sottolineato, "la conferenza di
servizi   e'  quel  modulo  procedimentale  con  cui  si  ottiene  il
coordinamento  e  la  contestuale  valutazione di tutti gli interessi
pubblici  coinvolti  in  un  determinato  procedimento, attraverso la
trattazione  contemporanea  di  uno  stesso  affare  da  parte di una
pluralita' di soggetti pubblici".
    1.2.  L'istituto,  nato alla fine degli anni ottanta in occasione
di  procedimenti  disciplinati da leggi speciali dirette a soddisfare
esigenze  particolari  e, successivamente, disciplinato dall'articolo
14  della  legge n. 241 del 1990, riveste una duplice funzione: da un
lato  si pone come modulo generale di semplificazione procedimentale,
trattandosi,  in  definitiva,  del  "luogo del procedimento nel quale
tutti  gli  interessi pubblici rilevanti hanno l'occasione per essere
sincronicamente   rappresentati"   (profilo  della  semplificazione);
dall'altro,  come  strumento  di  coordinamento,  ossia  diretto alla
composizione  dei  vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un  dato
procedimento e quindi -- attraverso la loro complessiva e contestuale
valutazione  --  finalizzato  alla  "individuazione  e riaffermazione
dell'interesse  pubblico primario" o prevalente (profilo dell'assetto
degli interessi).
    1.3.  Cio' anche allo scopo di pervenire, in virtu' del principio
costituzionalmente   garantito   del   buon   andamento   dell'azione
amministrativa,   ad   una   rottura   della   rigida  sequenzialita'
dell'azione amministrativa.
    1.4.  Le successive norme e, da ultimo, la legge n. 340 del 2000,
hanno  apportato  importanti  e  sostanziali variazioni al previgente
sistema  delineato  e  al  suo originario contenuto, ponendo "regole"
sempre piu' mirate al raggiungimento delle funzioni sopra indicate.
    Possono ricordarsi, a titolo esemplificativo:
      a) la   previsione   non  piu'  facoltativa  ("di  regola")  ma
obbligatoria  ("la  regola")  del  ricorso alla conferenza di servizi
decisoria;
      b) il  ricorso  alla conferenza preliminare, che si distingue a
sua  volta  in  facoltativa,  nel  caso  in  cui  sia  il  privato  a
richiederla per progetti di particolare complessita', e obbligatoria,
che  interviene  tutte  le  volte  in  cui  debbano realizzarsi opere
pubbliche e di interesse pubblico;
      c) il  passaggio  dalle "determinazioni concordate", risultante
dalla  positiva volonta' e dalla reciproca intesa di diversi soggetti
a  vario  titolo  interessati,  alle "determinazioni conclusive", che
rappresentano  il  superamento  dell'accordo, concretizzandosi in una
vera e propria approvazione di una proposta di provvedimento mediante
l'applicazione del principio di maggioranza;
      d) l'abrogazione dell'istituto della "ratifica tacita" e la sua
contestuale    sostituzione    con    la   possibilita',   da   parte
dell'amministrazione  coinvolta  nel  procedimento,  di  adottare  un
parere   tardivo,   o  "postumo",  sulla  base  della  determinazione
conclusiva;
      e) la radicale modifica della disciplina del dissenso.
2. Le fasi conclusive della conferenza di servizi.
    In  considerazione  delle finalita' sopra delineate ed allo scopo
di  evitare  un  eccessivo  prolungamento  dei  tempi previsti per la
conclusione  del procedimento, la citata legge n. 340/2000 ha fissato
una   piu'   netta  scansione  delle  fasi  finali  del  procedimento
individuando,  altresi',  i  casi in cui l'amministrazione procedente
rimette  gli  atti  al  Consiglio  dei  Ministri  per  l'adozione del
provvedimento conclusivo.
    2.1.  Il  procedimento  nella parte terminale della conferenza si
svolge attraverso le seguenti fasi:
      a) al  termine dei novanta giorni, l'amministrazione procedente
(ossia,  l'amministrazione  deputata  ad  adottare  il  provvedimento
finale)   adotta,   sulla  base  della  maggioranza  delle  posizioni
espresse, la c.d. determinazione conclusiva;
      b) qualora  alcune  delle  amministrazioni  partecipanti non si
siano  espresse  in  sede  di conferenza (amministrazioni "silenti"),
entro trenta giorni dalla determinazione conclusiva le medesime hanno
la  possibilita'  di  rilasciare tardivamente il proprio parere (c.d.
parere  postumo).  In  caso di silenzio protratto oltre il termine di
trenta giorni, si applica l'istituto del silenzio assenso.
    Detta   ipotesi   costituisce   deroga  al  meccanismo  descritto
dall'art.  14-quater,  comma  1  (dissenso espresso "in conferenza di
servizi").
    La  disposizione prevede, altresi', la possibilita' di impugnare,
nel  medesimo  termine di trenta giorni, la determinazione conclusiva
della conferenza di servizi;
      c) adozione  del  provvedimento  finale  il quale sintetizza la
fase   sub   "a"   (necessaria)  ed  eventualmente  quella  sub  "b",
sostituendo  ad  ogni  effetto  tutti  gli atti di assenso, anche nei
confronti degli assenti.
    2.2.  Le  decisioni  in  seno  alla  conferenza  vengono adottate
secondo  il  principio della maggioranza e non dell'unanimita', (come
previsto dalla originaria formulazione della legge n. 241/1990).
    2.3.  Tale  principio  soffre  tuttavia  di  alcune  fondamentali
eccezioni:
      a) nel  caso  in  cui  tra  le amministrazioni dissenzienti (in
minoranza)   vi   siano  alcuni  soggetti  portatori  di  particolari
interessi  sensibili (salute, paesaggio, patrimonio storico-artistico
e  ambiente),  la  decisione  non  puo' essere adottata a maggioranza
dalla  amministrazione  procedente, la quale dovra' invece richiedere
la   determinazione  sostitutiva  all'organo  collegiale  di  governo
competente.
    La  competenza  dell'organo collegiale di governo si individua in
base  alla  natura  rivestita  dall'amministrazione  procedente  o di
quella  dissenziente:  se  una  sola di queste due amministrazioni e'
statale, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
    Pertanto,  mentre  nella  ipotesi  generale  il  dissenso  di una
amministrazione non portatrice di interessi sensibili viene "gestito"
dall'amministrazione    procedente    secondo   il   criterio   della
maggioranza,   nel   caso   in   cui  il  dissenso  sia  espresso  da
un'amministrazione  portatrice di interessi sensibili, ossia da parte
di    un'amministrazione    preposta    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute, l'amministrazione procedente, senza naturalmente
adottare  una determinazione conclusiva del procedimento, rimette gli
atti  al Consiglio dei Ministri affinche' questi provveda ad adottare
la c.d. determinazione sostitutiva;
      b) nell'ipotesi   in   cui   l'intervento   sia   sottoposto  a
valutazione  di  impatto  ambientale (VIA) e in caso di provvedimento
negativo,  la  decisione  e'  rimessa,  anche in tale fattispecie, al
Consiglio dei Ministri.
    2.4.  La  previsione  normativa  di esame presso il Consiglio dei
Ministri   del   procedimento   conclusosi   con   il   dissenso   di
un'amministrazione  portatrice di un interesse sensibile, considerato
che  i  meccanismi  previsti  in  conferenza  non hanno consentito di
raggiungere  un  convincimento  unanime  sulle soluzioni proposte, e'
finalizzata  ad  un  confronto  tra gli interessi pubblici coinvolti,
affinche'  l'organo  di  Governo  possa  effettuare  una ponderazione
diretta ad individuare l'interesse prevalente.
    2.5.  Qualora  il  dissenso  sia  espresso  da  una  Regione,  il
presidente della giunta regionale interessata e' invitato, per essere
ascoltato,  senza  diritto  di  voto, a partecipare alla riunione del
Consiglio dei Ministri per l'adozione della deliberazione.
3. Il procedimento davanti al Consiglio dei Ministri.
    3.1.  L'amministrazione procedente, nel rimettere la decisione al
Consiglio  dei  Ministri,  deve trasmettere ogni documentazione utile
all'adozione della decisione e, in particolare, il verbale conclusivo
della conferenza di servizi dal quale deve risultare:
      a) la  regolarita'  della  convocazione  delle  amministrazioni
interessate;
      b) le eventuali note precedenti o successive alla conferenza da
parte delle amministrazioni che non hanno partecipato;
      c) le  modalita' di svolgimento della discussione e le relative
posizioni   assunte   in   sede   di   conferenza  di  servizi  dalle
amministrazioni  convocate,  con  particolare riguardo alle eventuali
soluzioni  alternative  ivi  prospettate  e  ai  dissensi  espressi e
motivati, soprattutto nella materia degli interessi sensibili;
      d) le  conclusioni  adottate in seno alla conferenza di servizi
che  comportano  la  remissione  della  decisione  al  Consiglio  dei
Ministri;
      e) nei  casi  di  interventi  infrastrutturali e produttivi, la
documentazione  progettuale  completa  di  relazione tecnica, dal cui
esame  possa  emergere  un confronto tra lo stato dei luoghi e quello
che si verrebbe a creare a seguito del prospettato intervento;
      f) l'eventuale materiale fotografico.
    3.2.  L'amministrazione  procedente  deve inviare la richiesta di
adozione  della  decisione  da  parte del Consiglio dei Ministri alla
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il
coordinamento amministrativo (via della Vite n. 13 - 00186 Roma).
    3.3.  Il  termine previsto per l'adozione della decisione decorre
dalla  data  di ricezione della richiesta sopraindicata, completa dei
relativi allegati (punto 3.1.).
    3.4.    Il    suddetto    Dipartimento   per   il   coordinamento
amministrativo,  ricevuta  la richiesta di remissione della decisione
al  Consiglio  dei  Ministri,  verifica  la  completezza degli atti a
corredo  della  richiesta per il successivo avvio dell'istruttoria e,
ove  necessario,  provvede  a richiedere la necessaria documentazione
integrativa all'amministrazione proponente.
    3.5.  L'eventuale  carenza della documentazione inviata a corredo
della  richiesta  di  remissione  della  decisione  al  Consiglio dei
Ministri non consente l'avvio della relativa istruttoria da parte del
Dipartimento   a  cio'  preposto,  in  quanto  la  completezza  della
documentazione   costituisce  un  presupposto  indefettibile  per  la
remissione  degli  atti  al Consiglio dei Ministri e reca connessa la
mancata  decorrenza  dei  termini  previsti  entro  i  quali l'organo
collegiale dovrebbe rendere la decisione.
    3.6.   Come  peraltro  anticipato  nelle  premesse,  quest'ultima
precisazione  appare  necessaria,  atteso  che continuano a pervenire
richieste  di  determinazione sostitutiva del tutto incomplete, sotto
il  profilo  documentale,  tali da impedire materialmente agli uffici
della Presidenza del Consiglio di intraprendere ogni utile iniziativa
di carattere istruttorio-procedimentale.
    3.7.  Su  segnalazione  del  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo,  il Presidente del Consiglio, in considerazione della
complessita'  dell'istruttoria, puo' disporre una proroga del termine
per l'adozione della decisione da parte del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    3.8.  In  ogni  caso,  il  termine stabilito per l'adozione della
deliberazione  non  puo'  essere superiore a complessivi novanta (90)
giorni.
    3.9.  Il  Presidente  del  Consiglio comunica all'amministrazione
procedente l'intervenuta proroga del termine per la deliberazione del
Consiglio  stesso,  invitandola,  nel contempo, a notificare il nuovo
termine a tutte le amministrazioni interessate nel procedimento.
    3.10.  Nel  corso  dell'istruttoria,  al  fine  della  successiva
sottoposizione   della   decisione  al  Consiglio  dei  Ministri,  il
Dipartimento  per  il coordinamento amministrativo informa gli uffici
centrali  delle  amministrazioni in merito alle posizioni assunte dai
rispettivi uffici periferici nell'ambito della conferenza di servizi.
    3.11.  E'  facolta'  della Presidenza del Consiglio -- in ragione
della  complessita'  istruttoria  -- indire riunioni di coordinamento
per  acquisire  i  necessari elementi informativi e di valutazione da
sottoporre   al   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  per  il
successivo esame della questione da parte del Consiglio dei Ministri.
    3.12.   Una  volta  completati  gli  adempimenti  istruttori,  il
Dipartimento   per  il  coordinamento  amministrativo  predispone  la
relazione  istruttoria  da sottoporre al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
    3.13.  La  remissione  della  decisione al Consiglio dei Ministri
avviene per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri.
    3.14. Il Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni ovvero entro
novanta  giorni in caso di avvenuta proroga dell'istruttoria, procede
all'adozione della relativa deliberazione.
    3.15.  La  decisione  assunta  dal  Consiglio  dei Ministri viene
notificata,  dalla  Presidenza  del  Consiglio  - Dipartimento per il
coordinamento   amministrativo,  all'amministrazione  proponente  che
provvedera',  a sua volta, a darne comunicazione alle amministrazioni
interessate con l'invito a conformarsi alla stessa.
    Con  successive  linee  guida  si  provvedera'  a fornire un piu'
completo    contributo   ricostruttivo,   in   termini   sistematici,
dell'istituto  in  esame,  anche  in  considerazione dei suoi aspetti
generali,  delle  sue  peculiarita',  del suo rapporto con alcuni dei
principali  procedimenti  di settore che ne richiedono l'applicazione
(come  ad  esempio lo sportello unico per le attivita' produttive, la
localizzazione   di   opere  pubbliche,  la  realizzazione  di  porti
turistici   e   la  "legge  obiettivo"  per  le  opere  di  interesse
strategico),  ma soprattutto delle piu' importanti novita' che, sotto
il profilo legislativo, potrebbero medio tempore intervenire in detta
materia  (il  riferimento  e'  ovviamente  all'A.S. 1281, "Disegno di
legge  recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n.
241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa").
                                   Il Sottosegretario di Stato: Letta