IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

    Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  13  maggio  1983, n. 198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
    Vista  le  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visti  i  decreti  interministeriali  in  data 31 luglio 1990, 16
luglio  1991  e  26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro
della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni
tecniche  per  il  condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del
tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio
delle Comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE;
    Visto   il  decreto  ministeriale  22  febbraio  1999,  n.  67  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto  direttoriale  19  dicembre  2001 che fissa la
ripartizione  dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
e successive integrazioni;
    Visto  il  decreto  direttoriale  19  dicembre  2002 che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
    Viste  le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa
di  vendita  al  pubblico  di  varie  marche  di  tabacchi  lavorati,
presentate  dalle  ditte  JT  International  Italia  S.r.l., Gallaher
Italia  S.r.l.,  International  Tobacco Agency S.a.s.. Gutab S.a.s. e
Eurotab S.p.a.;
    Considerato che occorre inserire nella tabella C) tabacco da fumo
trinciato,  allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001,
un  prezzo  di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente
richiesto dalla ditta Eurotab S.p.a.;
    Considerato,  altresi',  che  occorre  provvedere, in conformita'
alle  suddette  richieste,  alla  variazione  dell'inserimento  nella
tariffa  di  vendita  di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di
provenienza  U.E.,  nelle  classificazioni  dei  prezzi  di  cui alla
tabella  A allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e
alla  tabella  C, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre
2001 e successive integrazioni;
    Ritenuto,  infine,  che  occorre  provvedere,  su richiesta della
ditta  Eurotab  S.p.a.,  alla radiazione di una marca di trinciato da
fumo per pipa, gia' iscritta nella tariffa di vendita al pubblico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Nella  tabella C - tabacco da fumo trinciato, allegata al decreto
direttoriale  19  dicembre 2001 e successive integrazioni e' inserito
il seguente prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la
seguente ripartizione:
                      Tabacco da fumo trinciato
                             (Tabella C)

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    Prezzo    |            |             |             |
richiesto dal |            |             |             |
  fornitore   |  Importo   |             |             |
 (comprese le |spettante al| Imposta sul |             | Tariffa di
   spese di   |rivenditore |   valore    | Imposta di  | vendita al
distribuzione)|  (aggio)   |  aggiunto   |   consumo   |  pubblico
=====================================================================
    33,35     |   17,25    |    28,75    |    93,15    |   172,50