Decreto UAC/C/n. 201/2002 Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale "Caspofungin MSD" (caspofungin) - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali, con i numeri: EU/1/01/196/001 50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 10 ml; EU/1/01/196/002 50 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 10 ml +1 kit; EU/1/01/196/003 70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 10 ml. Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Ltd. IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; Vista la decisione della Commissione europea del 24 ottobre 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Caspofungin MSD" (caspofungin); Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 15 giugno 2002, n. 112; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 20 novembre 2002; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "Caspofungin MSD" (caspofungin) debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale; Decreta: Art. 1. Alla specialita' medicinale CASPOFUNGIN MSD (caspofungin) nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: 50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 10 ml - A.I.C. n. 035493016/E (in base 10) 11V54S (in base 32); 50 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 10 ml + 1 kit - A.I.C. n. 035493028/E (in base 10) 11V554 (in base 32); 70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 10 ml.