Decreto UAC/C/n. 201/2002
    Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di vendita del medicinale
"Caspofungin   MSD"   (caspofungin)   -   autorizzata  con  procedura
centralizzata  europea  ed  inserita  nel  registro  comunitario  dei
medicinali, con i numeri:
    EU/1/01/196/001  50  mg polvere per concentrato per soluzione per
infusione endovenosa 1 flaconcino 10 ml;
    EU/1/01/196/002   50  mg  polvere  per  soluzione  per  infusione
endovenosa 1 flaconcino 10 ml +1 kit;
    EU/1/01/196/003  70  mg polvere per concentrato per soluzione per
infusione endovenosa 1 flaconcino 10 ml.
    Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Ltd.

                        IL DIRIGENTE GENERALE
         del Dipartimento per la valutazione dei medicinali
                        e la farmacovigilanza

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea del 24 ottobre 2001
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano "Caspofungin MSD" (caspofungin);
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto   il   decreto   legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista la legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita';
  Visto  l'art.  1,  comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
Regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001;
  Visto  il  parere  della Commissione unica del farmaco nella seduta
del 20 novembre 2002;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,   alla   specialita'   medicinale   "Caspofungin  MSD"
(caspofungin)  debba  venir  attribuito  un numero di identificazione
nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  specialita'  medicinale  CASPOFUNGIN  MSD (caspofungin) nelle
confezioni   indicate   viene   attribuito   il  seguente  numero  di
identificazione nazionale:
    50  mg  polvere  per  concentrato  per  soluzione  per  infusione
endovenosa  1  flaconcino  10 ml - A.I.C. n. 035493016/E (in base 10)
11V54S (in base 32);
    50 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino
10 ml  +  1  kit - A.I.C. n. 035493028/E (in base 10) 11V554 (in base
32);
    70  mg  polvere  per  concentrato  per  soluzione  per  infusione
endovenosa 1 flaconcino 10 ml.