IL CAPO DIPARTIMENTO
per   le  politiche  del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela  dei
                             lavoratori

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il
conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro;
  Visto  in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto legislativo
n.  469  che  conferisce  alle  regioni  le  funzioni ed i compiti in
materia di collocamento e di politica attiva del lavoro;
  Visto  l'art.  52,  comma  88, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge  finanziaria  2002) recante, per l'esercizio finanziario 2002,
lo   stanziamento   di   Euro   51.645.690   a   valere   sul   Fondo
dell'occupazione per le finalita' di cui all'art. 117, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);
  Visto  il  decreto  ministeriale del 31 dicembre 2001 del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, recante la ripartizione in capitoli
delle  unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario 2002, che istituisce presso il
Dipartimento  per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori il capitolo di bilancio n. 7141 - denominato Fondo per
l'occupazione;
  Considerata  la  necessita'  di prevedere anche per il 2002 un piu'
significativo  potenziamento dei servizi per l'impiego nelle province
di  piu'  recente istituzione: Biella, Verbania, Lecco, Lodi, Rimini,
Prato, Crotone, Vibo Valentia;
  Ritenuto,  pertanto,  di  attribuire anche per l'annualita' 2002 il
10%  dello stanziamento complessivo alle province di cui al capoverso
precedente;
  Ritenuto  di  calcolare  il  riparto  tra  le regioni e le province
autonome, su base provinciale, tenendo conto del numero delle persone
in  cerca  di  lavoro  e  dei residenti di eta' superiore ai quindici
anni,  in quanto principali fruitori delle azioni avviate dai servizi
per l'impiego;
  Considerato  che  la Regione siciliana ha realizzato il processo di
decentramento  istituzionale  di  compiti  e  funzioni ai sensi degli
articoli 14   e   15  dello  statuto  della  regione  stessa  ma  che
l'organizzazione  interna  non  consente  alle  province regionali di
acquisire direttamente le risorse da erogare;
  Ritenuto, altresi', di effettuare il riparto con il calcolo del 60%
dello  stanziamento sulla base delle persone in cerca di lavoro e del
restante 40% sulla base della popolazione residente di eta' superiore
a quindici anni;
  Tenuto  conto  dei  dati  pubblicati  sull'annuario ISTAT "Forze di
lavoro  -  media  2000", tavola 4.1 dai quali risulta il numero delle
persone  in  cerca di lavoro ed il numero della popolazione residente
di eta' superiore ai quindici anni, calcolati su base provinciale;
  Ritenuto che le risorse finanziarie attribuite a ciascuna provincia
sulla  base dei criteri sopra individuati devono essere utilizzate in
coerenza con la programmazione regionale;
  Visto  il  parere  sulla  proposta  di riparto delle risorse di cui
all'art.  52,  comma  88,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, da
destinare  al potenziamento dei servizi per l'impiego, espresso dalla
Conferenza  unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
nella seduta nella seduta del 28 novembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Tenuto  conto di quanto indicato in premessa, la ripartizione dello
stanziamento  di Euro 51.645.690 per il potenziamento dei servizi per
l'impiego  e'  effettuata  tra  le regioni e le province autonome con
attribuzione  diretta  alle  province  come  da  tabella  allegata al
presente decreto del quale ne costituisce parte integrante.
  Per  la  Regione siciliana l'erogazione avverra' tramite la regione
stessa  che  dovra',  non  appena  ricevute  le  risorse finanziarie,
predisporre l'immediato trasferimento alle province regionali secondo
la ripartizione fissata nella tabella allegata.