IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

   In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei
riferimenti normativi,

                              Dispone:

   1. Approvazione dei modelli
   1.1  Sono  approvati,  unitamente  alle  relative  istruzioni, gli
annessi  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati rilevanti ai fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore, che costituiscono parte
integrante  della  dichiarazione  dei  redditi  da  presentare con il
modello  Unico  2002,  anche  in forma unificata. Tali modelli devono
essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di
settore,  che  nel  periodo  d'imposta  2001, hanno esercitato in via
prevalente  una delle seguenti attivita' economiche nel settore delle
manifatture e del commercio:
   a) Fabbricazione di protesi dentarie, codice di attivita' 33.10.3;
Studio di settore SD34U;
   b)   Costruzione  e  riparazione  di  imbarcazioni  da  diporto  e
sportive, codice di attivita' 35.12.0; Studio di settore SD37U;
   c)  Commercio  al  dettaglio  di ferramenta (comprese casseforti),
articoli  per  il  "fai  da  te"  e  vetro piano, codice di attivita'
52.46.1;  Commercio  al  dettaglio  di  pitture  e vernici, codice di
attivita' 52.46.2;
   Commercio  al  dettaglio  di articoli igienico-sanitari, codice di
attivita'   52.46.3;   Commercio   al   dettaglio   di  materiali  da
costruzione,  codice  di attivita' 52.46.4; Commercio al dettaglio di
materiali termoidraulici,
   codice  di  attivita'  52.46.5; Commercio al dettaglio di carte da
parati, codice di attivita' 52.48.F; Studio di settore SM11A;
   d)  Commercio  al  dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e
argenteria, codice di attivita' 52.48.3;
   Riparazione di orologi e di gioielli, codice di attivita' 52.73.0;
Studio di settore SM15A;
   e)  Commercio  al  dettaglio  di materiale per ottica, fotografia,
cinematografia, strumenti di precisione, codice di attivita' 52.48.2;
Studio di settore SM15B;
   f) Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento, codice di
attivita'   52.41.1;   Commercio   al   dettaglio   di   tessuti  per
l'arredamento e di tappeti, codice di attivita' 52.41.2; Commercio al
dettaglio  di  biancheria  da  tavola  e da casa, codice di attivita'
52.41.3; Studio di settore SM28U;
   g)  Commercio  al  dettaglio  di  prodotti  surgelati,  codice  di
attivita' 52.11.5; Studio di settore SM30U;
   h)  Commercio  al  dettaglio  di  oggetti  d'arte,  di  culto e di
decorazione, codice di attivita' 52.48.6;
   Studio di settore SM32U;
   i)  Erboristerie,  codice  di attivita' 52.33.1; Studio di settore
SM35U.
   1.2  I  modelli  di  cui  al  punto  1 sono predisposti in duplice
versione per la compilazione in lire o in euro.
   1.3 I modelli di cui al punto 1 possono essere altresi' utilizzati
dai  soggetti  che  svolgono una delle predette attivita' economiche,
come  attivita'  secondaria,  per la quale abbiano tenuto annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore.
   1.4  Sono altresi' approvate le istruzioni per la compilazione dei
predetti  modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei
questionari  per  gli  studi  di settore approvati con il decreto del
Direttore generale del Dipartimento delle entrate 26 novembre 1999.
   1.5  Per  la  stampa  dei  modelli  di  cui al punto 1 deve essere
utilizzato il colore nero su sfondo bianco.
   2. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli
   2.1  I  soggetti  che  si  avvalgono di sistemi informatici per la
compilazione  dei modelli approvati al punto 1, possono comunicare al
contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore,
utilizzando,  in  luogo  dei  predetti  modelli, uno schema nel quale
vengono  riportati  tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti
nella  sequenza  prevista  e  con  l'esatta  indicazione  del  numero
progressivo;  la  denominazione  e  la  descrizione dei campi possono
essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita' risulta
piu'  agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli
stessi  dovra' comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero)
nella  corrispondente casella oppure, ove risulti piu' agevole, senza
alcuna  indicazione.  Vanno  comunque riportati gli zeri prestampati,
nel  caso  di compilazione del modello in lire, ovvero ",00" nel caso
di compilazione del modello in euro.
   2.2  Lo  schema  di  cui  al  punto  1 va riprodotto su stampati a
striscia  continua  di  formato a pagina singola. Le facciate di ogni
modello   devono  essere  tra  loro  solidali  e  lungo  i  lembi  di
separazione  di  ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza:
"Attenzione:  Da non staccare". Le dimensioni per il formato a pagina
singola,   esclusi   gli  spazi  occupati  dalle  bande  laterali  di
trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
         larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
         altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
   2.3  I  fogli che compongono lo schema devono essere privati delle
bande laterali di trascinamento.
   2.4  La  stampa  deve  essere  effettuata su una sola facciata dei
fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
   2.5  I  dati  devono  essere  stampati usando il tipo di carattere
"courier",  o  altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale
di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
   3. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli
   3.1  E'  autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei
punti  1  o  2,  la  riproduzione  e/o  la contemporanea compilazione
meccanografica  dei modelli indicati nel punto 1, su fogli singoli di
formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita'
dei modelli nel tempo.
   3.2   I   modelli   di  cui  al  punto  1  sono  resi  disponibili
gratuitamente  dal  Ministero  delle finanze in formato elettronico e
possono    essere   utilizzati   prelevandoli   dal   sito   Internet
www.agenziaentrate.it   nel   rispetto,  in  fase  di  stampa,  delle
caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.
   3.3  I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri
siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate  nel  comma  precedente  e  rechino l'indirizzo del sito dal
quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente atto.
   4. Modalita' per la trasmissione dei dati
   4.1  I  modelli,  debitamente  compilati  e  sottoscritti, in base
all'art.  5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore delle
manifatture    e    del    commercio,    devono    essere   trasmessi
all'Amministrazione  finanziaria,  unitamente  alla dichiarazione dei
redditi.
   4.2  La  trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente
all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel,
o  Internet,  ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo
3,  commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, secondo le
specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto
   5. Asseverazione
   5.1  I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35,
comma  1,  lettera  b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
come  modificato  dal  decreto  legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
devono  verificare  che  gli  elementi  contabili  ed  extracontabili
indicati   nei   modelli   di   dichiarazione  e  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore,  corrispondono a quelli
risultanti  dalle  scritture  contabili  e  da  altra  documentazione
idonea.
   5.2  L'asseverazione  non  deve essere effettuata relativamente ai
dati:
   a)  per  i  quali  sia  necessario esaminare, a tal fine, l'intera
documentazione contabile o gran parte di essa;
   b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
   c)  relativi  alle  unita'  immobiliari utilizzate per l'esercizio
dell'attivita'.
   Motivazioni
   Il  presente  provvedimento,  previsto dall'art. 5 dei decreti del
Ministro  dell'economia  e delle finanze 15 febbraio 2002, stabilisce
le  modalita'  con cui i contribuenti comunicano alla amministrazione
finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore,   relativi   ad   attivita'  economiche  nel  settore  delle
manifatture  e  del  commercio. Inoltre stabilisce le caratteristiche
tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione,
anche  meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione  degli  studi di settore, e le caratteristiche e le
modalita'   di  predisposizione  dei  predetti  dati  da  trasmettere
all'Amministrazione finanziaria.
   I  modelli  che  sono approvati con il presente provvedimento sono
parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il
modello  Unico  2002, della quale sono parte anche i 128 modelli gia'
approvati   con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  del  12
febbraio 2002.
   Riferimenti normativi
   a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
   Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art.
68, comma 1);
   Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
   Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2,
comma 1).
   b) Disciplina degli studi di settore Decreto legislativo 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
   Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione
dei  soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi
di settore;
   Decreto   legislativo   9   luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   Norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti;
   Decreto ministeriale 26 novembre 1999: Approvazione di questionari
per gli studi di settore;
   Legge  8  maggio  1998,  n.  146  (art.  10): Individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento;
   Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento delle imposte sui
redditi;
   Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
successive   modificazioni:   Emanazione   del   regolamento  recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
   Decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
Disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
   Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio
2002:   Approvazione  dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati
rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli studi di settore relativi
alle  attivita'  economiche  delle  manifatture,  del  commercio, dei
servizi e delle attivita' professionali;
   Decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 15 febbraio
2002:  Approvazione  degli  studi  di  settore  relativi ad attivita'
economiche  nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi
e delle attivita' professionali.

   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

       Roma, 22 febbraio 2002
                                                Il direttore: FERRARA