IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova   legislatura,  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
 Visto   il   decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare,  l'art.  35,  comma 2, il quale prevede che il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito
il  parere  del Ministero della salute, determina il numero dei posti
da  assegnare  a  ciascuna  scuola  di specializzazione in medicina e
chirurgia;
 Visto  il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni
e  integrazioni,  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro della salute, che ha
indicato  le specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
34 del citato decreto legislativo n. 368/1999;
 Visto  il  decreto  17 dicembre  1997  del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle
strutture destinatarie della formazione specialistica;
 Visto  il  decreto del Ministro della salute in data 17 maggio 2002,
adottato    di    concerto    con    il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca e con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  concernente  la  previsione  del fabbisogno annuo di
medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il
triennio   accademico  2000/2003,  e  la  determinazione  del  numero
complessivo  delle  borse di studio da assegnare nell'anno accademico
2001/2002,  con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di
scuola di specializzazione;
 Ritenuto  che  l'offerta  formativa  delle  universita'  si  rivolge
all'intero territorio nazionale;
 Ravvisata  la  opportunita'  di  adottare  quale  criterio  base per
lassegnazione   delle   borse  di  studio  quello  di  assicurare  la
continuita'  formativa  delle  scuole  tenendo  conto delle capacita'
ricettive,  nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite
nella  rete  formativa  della  scuola  stessa  ed, in mancanza di una
propria   rete   formativa,   sulla  base  del  volume  assistenziale
complessivo,  per  ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti
nell'ambito  territoriale  di  ciascuna regione o provincia autonoma,
rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione  della  direttiva  93/16/CEE  del Consiglio del 5 aprile
1993  ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art.
8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
 Visti  i  decreti  ministeriali 25 marzo 2002 e 26 giugno 2002 con i
quali  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
ha  assegnato 5500 borse di studio alle scuole di specializzazione in
medicina e chirurgia per l'anno accademico 2001/2002;
 Vista  la  nota  27 marzo  2002,  prot.  1085,  con  la quale questo
Ministero,  nel  comunicare l'assegnazione delle borse di studio alle
scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, ha precisato, tra
l'altro,  che  le  borse  non assegnate dagli Atenei, per mancanza di
idonei,   sarebbero  state  riassegnate  ad  altre  universita',  con
apposito provvedimento, soltanto per la medesima tipologia;
 Preso  atto  delle richieste di talune universita' per la modifica e
per  la integrazione delle assegnazioni previste nei predetti decreti
ministeriali 25 marzo 2002 e 26 giugno 2002;
 Ritenuto,  per  le  motivazioni  suesposte,  opportuno  integrare  e
rettificare   l'assegnazione   alle  scuole  di  specializzazione  in
questione   delle  borse  di  studio  di  cui  ai  precitati  decreti
ministeriali 25 marzo 2002 e 26 giugno 2002;
 Vista la richiesta del Ministero dell'interno mirata a sostituire un
posto resosi vacante presso la scuola di specializzazione in medicina
del  lavoro  dell'Universita' di L'Aquila, con un posto per la stessa
tipologia di scuola di specializzazione presso l'Universita' di Bari;
 Vista  la  nota  del  17 giugno  2002, n. 339/IX/22379 del Ministero
degli  affari  esteri,  con  la  quale  nel  comunicare che tre posti
riservati  ai  medici  provenienti  da  Paesi in via di sviluppo, per
l'anno  accademico  2001/2002,  non  sono  stati  utilizzati,  chiede
l'attivazione  di  un  posto,  per la stessa categoria, per un medico
risultato   idoneo  alla  scuola  di  specializzazione  in  chirurgia
generale dell'Universita' Cattolica;
 Sentito il Ministero della salute;

                              Decreta:

                               Art. 1.
 Per   l'anno  accademico  2001/2002,  ferma  restando  la  dotazione
complessiva   prevista   per   ciascuna   tipologia   di   scuola  di
specializzazione, il numero dei medici da ammettere, con assegnazione
delle  borse  di  studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.
257/1991,   alle   scuole  di  specializzazione  di  cui  ai  decreti
ministeriali 25 marzo 2002 e 26 giugno 2002 citato nelle premesse, e'
integrato  e  rideterminato  come  risulta  nell'allegata tabella che
costituisce   parte   integrante   del   presente  provvedimento.  Le
assegnazioni  delle  borse  di studio alle scuole di specializzazione
indicate nella predetta tabella sostituiscono quelle gia' predisposte
con i decreti ministeriali 25 marzo 2002 e 26 giugno 2002.