Con  la  presente  circolare  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche  Sociali  intende  definire  i  requisiti,le  modalita'  di
partecipazione  e  le  priorita'  per  il  finanziamento  di progetti
sperimentali   elaborati   per   l'anno  2002  da  organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nei registri regionali di volontariato di cui
all'art.6  della  legge  11  agosto 1991,n.266.Tali progetti dovranno
intervenire  nei  settori  del  disagio  sociale,secondo le priorita'
indicate  nella  presente  circolare con il coinvolgimento degli enti
locali  per favorire l'introduzione e la diffusione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate.

   MODALITADI PARTECIPAZIONE
   I  progetti  presentati  saranno  esaminati  e  valutati secondo i
criteri  contenuti  nella  presente circolare.Per il finanziamento di
quelli  che  verranno  dichiarati  ammissibili  verra'  utilizzato lo
stanziamento  di  Euro  1.032.913,79 di cui al decreto di riparto del
Fondo   nazionale   per   le   politiche   sociali   2002   in   data
8.2.2002,registrato  alla Corte dei Conti il 18.3.2002,reg.n.1,foglio
188,con  il  quale e' stata ripartita la disponibilita' del Fondo per
le politiche sociali per l'anno 2002 (legge 27 dicembre 1997,n.449).
   Il   costo  complessivo  del  progetto  per  cui  si  richiede  il
finanziamento  non  potra' superare il 10% dell'ammontare complessivo
del  fondo citato. In caso di progetti complessi,di maggiore importo,
ovvero  articolati  su  piu'  fondi di finanziamento,l'organizzazione
proponente  e'  tenuta  a  indicare  per  quale parte del progetto si
richiede  il  finanziamento,precisandone  la destinazione per voce di
spesa.
   Ogni  organizzazione  di  volontariato che presenti un progetto,ai
sensi   della  presente  circolare,  deve  concorrere,in  misura  non
inferiore al 30%del costo complessivo del progetto,alla copertura dei
costi  previsti per la realizzazione del progetto stesso,specificando
dettagliatamente  le  fonti  da  cui  derivano  le risorse stesse (ad
esempio:quote   associative;donazioni;introiti  legati  all'attivita'
svolta  dall'organizzazione  proponente;quote  di  ammortamento delle
strutture,dei   servizi,delle  attrezzature,del  personale  impegnato
nella  realizzazione del progetto).Tale specificazione costituisce un
requisito  essenziale  ai  fini  dell'ammissibilita'  del progetto al
finanziamento,a conferma della concreta capacita' dell'organizzazione
di  sostenere  l'impegno  economico  connesso  alla realizzazione del
progetto proposto.
   I   compensi   previsti   per  le  risorse  umane,necessarie  alla
realizzazione  del  progetto,non devono superare il 40%dell'ammontare
complessivo  del  costo del progetto (personale retribuito,formatori,
progettisti,consulenti,rimborso     spese     per     il    personale
volontario,etc.).Della  sopraddetta  quota  solo  il  10%deve  essere
destinato alle spese di consulenza e di progettazione.
   Nel caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o
da   soggetti   privati,alla   domanda  dovra'  essere  allegata  una
dichiarazione,sottoscritta  dal  legale rappresentante,che attesti le
modalita'  di  partecipazione  al  progetto  e  l'impegno finanziario
assunto dal soggetto che eroga il co-finanziamento.
   Saranno  privilegiati  i  progetti presentati da organizzazioni di
volontariato  che  non  hanno  in  precedenza  ottenuto finanziamenti
erogati dal Fondo per il volontariato e/o da altri Fondi.A tale scopo
le   organizzazioni  proponenti  allegheranno  al  progetto  apposita
dichiarazione a firma del rappresentante legale.
   L'Osservatorio  nazionale  per  il volontariato potra' disporre il
finanziamento dei progetti in maniera globale o parziale.

   A)Soggetti destinatari del finanziamento
   Possono  richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti
indicati  in  premessa  singole organizzazioni di volontariato,ovvero
piu'  organizzazioni  di volontariato congiuntamente,a condizione che
l'organizzazione proponente e/o eventuali consociate siano legalmente
costituite  alla data del 1 ogennaio 2001 e regolarmente iscritte nei
registri  regionali del volontariato,di cui all'art. 6 della legge 11
agosto  1991,n.266  e  alle  leggi e delibere regionali e provinciali
attuative della legge quadro.
   In   attuazione   di   quanto  disposto  dall'art.13  della  legge
n.266/91,non saranno presi in considerazione:
   a)progetti  attinenti la materia della cooperazione internazionale
allo sviluppo,che ricadono nella disciplina della legge n.49/87;
   b)progetti attinenti la materia della protezione civile.

   B)Priorita' nella valutazione dei progetti
   L'Osservatorio  nazionale  per  il volontariato dara' priorita' ai
progetti  significativamente  connotati  da una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
   1.contrasto   di   forme   di  disagio  di  soggetti  svantaggiati
(anziani,minori,soggetti   con  scarso  livello  di  reddito,famiglie
monoparentali,persone   senza   fissa  dimora,nomadi,detenuti  ed  ex
detenuti,     portatori     di     handicap,malati,alcolisti,etc.)e/o
creazione/sviluppo  di servizi territoriali in grado di contribuire a
sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette;
   2.contrasto  alle  poverta'  estreme,alle  poverta' economiche,per
favorire  l'inclusione  di  soggetti  svantaggiati,in  particolare di
giovani che vivono in contesti di forte degrado urbano e sociale;
   3.particolare  innovativita',sia  per  il contesto territoriale di
riferimento  sia  per  la  tipologia di intervento,e realizzazione di
attivita' caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
   4.promozione    di    collaborazione    con    enti    locali,enti
pubblici,soggetti  privati,imprese,sindacati; 5.creazione di sinergie
e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e
del terzo settore;
   6.promozione   di   interventi  pilota,sperimentali,finalizzati  a
mettere  a  punto modelli di intervento che possano essere trasferiti
in altri contesti territoriali e/o utilizzati per far fronte ad altri
fenomeni di disagio sociale;
   7.promozione   di   forme   di   volontariato   che  prevedano  il
coinvolgimento   dei   giovani,sviluppando  in  tal  modo  esperienze
educative,di partecipazione sociale e di integrazione giovanili.
   Gli   elementi  indicati  nei  punti  precedenti  dovranno  essere
adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.

   C)Termini e modalita' di presentazione delle richieste
   Le  organizzazioni  di volontariato che abbiano i requisiti di cui
alla  lettera A)dovranno inviare, entro quaranta giorni dalla data di
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   Italiana,la   richiesta   redatta,in  carta  semplice,in
conformita'  allo  schema  allegato  che costituisce parte integrante
della presente circolare (fara' fede la data di spedizione del timbro
postale accettante).
   La  richiesta  dovra'  essere  inviata a mezzo raccomandata A.R.al
Ministero  del  Lavoro e delle Politiche Sociali -Dipartimento per le
Politiche   Sociali   e  Previdenziali  -Direzione  Generale  per  il
volontariato,l'associazionismo   sociale  e  le  politiche  giovanili
-Osservatorio  nazionale per il volontariato - via Fornivo,,n.8 Pal.A
- 00192 Roma.
   Alla richiesta dovranno essere allegati:
   a)copia  dello  Statuto  vigente,redatto  conformemente  a  quanto
disposto dall'art.3,comma 3,della legge 11 agosto 1991,n.266;
   b)copia    dell'atto    costitutivo    dell'associazione    ovvero
autocertificazione a cura del legale rappresentante da cui risulti la
data di costituzione dell'associazione stessa;
   c)dichiarazione  a  cura  del legale rappresentante da cui risulti
l'avvenuta  iscrizione  nel  Registro Generale del Volontariato nella
regione ove ha sede l'organizzazione;
   d)dichiarazione     a     cura     del    legale    rappresentante
dell'organizzazione  di volontariato proponente da cui risulti che il
medesimo   progetto  non  ha  precedentemente  beneficiato  di  altri
finanziamenti;
   e)dichiarazione  del  legale  rappresentante  di cui alla pagina 2
della presente circolare,relativa a precedenti finanziamenti.
   D)Descrizione  del progetto Le richieste di finanziamento dovranno
essere  composte  da  una  domanda  di  contributo  e da un elaborato
progettuale.Ai  fini di una loro corretta formulazione si rinvia agli
allegati 1 e 2 della presente circolare.
   In   particolare,nella   domanda  di  contributo  dovranno  essere
chiaramente indicati:
   il nome dell'organizzazione di volontariato;
   il nome del legale rappresentante;
   l'indirizzo  ed altri riferimenti utili alla esatta individuazione
della sede;
   la tipologia giuridica dell'organizzazione proponente;
   l'entita' del contributo richiesto;
   l'entita' del contributo a carico dell'organizzazione che presenta
domanda,che  non  dovra'  essere  comunque  inferiore al 30%del costo
complessivo previsto dal progetto che si intende realizzare;
   il titolo del progetto presentato;
   i destinatari a cui il progetto e' rivolto;
   la documentazione allegata.
   Il formulario di presentazione del progetto,allegato alla presente
circolare,dovra'  essere compilato seguendo lo schema predisposto,ivi
compreso il piano economico a firma del legale rappresentante.

   E)Motivi di inammissibilita'
   Non  verranno  prese  in  considerazione  le  domande che,oltre ad
essere prive dei requisiti innanzi richiesti,risulteranno:
   spedite oltre il termine di scadenza;
   concernenti   richieste   generiche   di   finanziamento,prive  di
requisiti    progettuali   o   finalizzate   all'acquisto   ed   alla
ristrutturazione di immobili;
   finalizzate  al  finanziamento  di  progetti  gia'  finanziati con
questo Fondo o con altri Fondi;
   prive della documentazione prevista dalla presente circolare;
   prive  della  firma  del  legale  rappresentante  sulla domanda di
contributo e/o sul piano economico.

   F)Oneri non ammissibili a contributo
   Non verranno comunque finanziati i seguenti oneri o spese:
   gli  oneri  relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione
proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il
finanziamento;
   gli  oneri  relativi  a  seminari  e convegni non collegati con il
progetto;
   le   spese   per   l'ordinario   funzionamento   e   la   gestione
dell'organizzazione;
   ogni  altro  tipo  di  spesa  non  strettamente  finalizzata  alla
realizzazione del progetto.

   G)Commissione di valutazione
   La  valutazione  dei  progetti  ai  fini  della  ammissibilita' al
finanziamento verra' compiuta da una Commissione nominata con decreto
del   Ministro   del   Lavoro   e   delle  Politiche  Sociali,sentito
l'Osservatorio nazionale per il volontariato.
   La  Commissione  sara' composta da cinque membri,di cui tre scelti
fra   persone   di   particolare  e  comprovata  esperienza  maturata
nell'ambito  della valutazione all'interno del mondo del volontariato
e del terzo settore e/o fra docenti universitari in materie afferenti
alle politiche sociali; un componente dell'Osservatorio nazionale per
il   volontariato   senza   diritto  di  voto  ed  un  componente  in
rappresentanza      della      Direzione      Generale     per     il
volontariato,l'associazionismo  sociale e le politiche giovanili,anch
'esso senza diritto di voto.
   I  progetti  pervenuti  saranno esaminati dalla Commissione,in una
prima  fase  preliminare,per  verificare  il  possesso  dei requisiti
formali.
   I progetti che avranno superato tale fase saranno valutati secondo
i   criteri   contenuti  nella  presente  circolare,ad  insindacabile
giudizio della Commissione.
   La  Commissione  provvedera' alla stesura della graduatoria finale
che verra' approvata dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

   G)Progetti ammessi al finanziamento
   Le  organizzazioni  di volontariato che abbiano presentato domanda
di  finanziamento  per  un  progetto che venga dichiarato ammissibile
dovranno,entro   30   giorni   dalla   data   di   ricevimento  della
comunicazione,inviare la seguente documentazione:
   composizione attuale dell'organo rappresentativo;
   certificato  penale  e  certificato  relativo  a eventuali carichi
pendenti  del  rappresentante legale dell'organizzazione che presenta
la   domanda;ovvero   dichiarazione  sostitutiva  in  cui  il  legale
rappresentante affermi di non aver riportato condanne penali e di non
essere  a  conoscenza  di  essere sottoposto a procedimenti penali in
corso;
   bilancio consuntivo 2001;
   bilancio preventivo 2002 in caso sia previsto dallo statuto;
   codice fiscale dell'organizzazione;
   estremi  del  conto corrente bancario (codice CAB e ABI)o di altra
forma per l'accreditamento della somma concessa.
   Entro  la stessa data tali organizzazioni di volontariato dovranno
produrre  esplicita  dichiarazione  del  legale  rappresentante dalla
quale risulti l'impegno a realizzare il progetto nei tempi e nei modi
previsti  dalla  presente  circolare,con  l'indicazione della data di
inizio del progetto e della sua durata.
   Il  mancato  invio  o  l'invio anche parziale della documentazione
richiesta  entro  il  termine comportera' la decadenza dal diritto al
finanziamento.  In  entrambi i casi citati,subentrera' nel diritto al
finanziamento il progetto immediatamente successivo nella graduatoria
di quelli dichiarati ammissibili dalla Commissione di valutazione.

   H)Monitoraggio in itinere
   L'Osservatorio  nazionale  per il volontariato potra' sottoporre i
progetti  ammessi  al  finanziamento  a  verifiche  nel  corso  della
realizzazione,nonche'    ad   una   valutazione   finale   circa   il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto.
   Le  organizzazioni  di  volontariato ammesse al finanziamento sono
tenute  ad inviare,a partire dalla data di inizio del progetto stesso
una relazione,con scadenza trimestrale,sullo stato di avanzamento del
progetto  accompagnata  da  un  prospetto  riepilogativo  delle spese
sostenute nel trimestre di riferimento.
   In  caso  di  accertamento  di  motivi che inducano a ritenere non
realizzabile  la prosecuzione del progetto,ovvero di un uso dei fondi
erogati   non  conforme  alle  finalita'  della  presente  circolare,
l'ufficio    competente    potra',in    qualsiasi    momento,disporre
l'interruzione  del  finanziamento  e  chiedere la restituzione delle
somme gia' versate.

   I)Modalita' di erogazione del finanziamento
   Il finanziamento verra' ripartito ed erogato in due fasi:
   una  quota  pari all'80%dell'importo complessivo finanziato verra'
versata  al momento dell'accettazione da parte dell'organizzazione di
volontariato   delle   modalita'   e  dei  termini  previsti  per  la
realizzazione del progetto approvato;
   una  quota  pari  al  restante  20%verra' versata al termine della
realizzazione  del  progetto e a seguito della presentazione,da parte
dell'organizzazione  beneficiaria,di una dettagliata relazione finale
illustrativa  dei  risultati  conseguiti  e delle spese sostenute per
l'intero progetto corredate delle relative fatture e/o giustificativi
di spesa in copia conforme all'originale.

   Roma,5 giugno 2002

                                              Il Ministro
                                 del lavoro e delle politiche sociali
                                                MARONI

   Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2002
   Ufficio  di  controllo  preventivo  sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali,registro n.5,foglio n.290