IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328; Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 settembre 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 84187/19/5/744 del 23 novembre 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione degli stessi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione, da parte di organizzazioni senza scopo di lucro, di nuove strutture, destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano; stabilisce, altresi', le modalita' di verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e disciplina le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi. 2. Ai sensi del presente regolamento, per soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravita' sia accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge. 3. Per amministrazione statale competente si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.