IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335,  concernente  l'ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337,  concernente  l'ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338,  concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino  dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di  Stato, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 5, comma
1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Considerato  che  l'articolo 59  del decreto legislativo n. 334 del
2000 prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno
per   l'istituzione,   l'organizzazione   e  il  funzionamento  della
Commissione   per   la   progressione   in   carriera  del  personale
appartenente  ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di
Stato;
  Visto  l'articolo 4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
7 settembre  2001, n. 398, recante il regolamento sull'organizzazione
degli  uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  n.  220/01  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
nell'adunanza  della  sezione  consultiva  per gli atti normativi del
17 dicembre 2001;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Istituzione della Commissione per la progressione
               in carriera del personale appartenente
               ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti
                       della Polizia di Stato.
  E'  istituita  la  Commissione  per la progressione in carriera del
personale  appartenente  ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della
Polizia  di  Stato, prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, di seguito denominata "Commissione".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La   legge  1  aprile  1981,  n.  121,  reca:  "Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  335,  reca:  "Ordinamento  del  personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  337,  reca:  "Ordinamento  del  personale  della
          Polizia  di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
          o tecnica".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  338,  reca: "Ordinamento dei ruoli professionali
          dei sanitari della Polizia di Stato".
              - Il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca:
          "Riordino  dei  ruoli  del  personale direttivo e dirigente
          della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
          legge 31 marzo 2000, n. 78".
              - Il  testo  dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
          2000,  n.  78  (Delega  al  Governo  in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e della Polizia di
          Stato.  Norme  in  materia  di coordinamento delle Forze di
          polizia.), e' il seguente:
              "Art.  5  (Delega  al  Governo  per  il  riordino della
          Polizia  di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro  il  termine  di  cui all'art. 1, comma 1, uno o piu'
          decreti  legislativi  per la revisione dell'ordinamento del
          personale  dei  ruoli  di  cui alla legge 1 aprile 1981, n.
          121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a)  riordinamento dei ruoli del personale direttivo e
          dirigente  della  Polizia di Stato, mediante soppressione o
          istituzione  di  nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo
          la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con
          consistenza  organica adeguata alle funzioni da assolvere e
          all'armonico   sviluppo  delle  carriere,  con  conseguente
          rideterminazione  del  livello  dirigenziale  del  prefetto
          avente  funzioni di Capo della Polizia - direttore generale
          della   pubblica   sicurezza   al  fine  di  assicurare  la
          sovraordinazione  gerarchica di cui all'art. 65 della legge
          1  aprile  1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione
          funzionale  connessa  all'esercizio delle sue attribuzioni,
          provvedendo   anche   alla  revisione  delle  modalita'  di
          accesso,  dei relativi corsi di formazione in modo coerente
          con  la  riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento,
          prevedendo,  per  i ruoli di nuova istituzione, le relative
          funzioni,  ad  esclusione  di  quelle  che  comportano  una
          specifica qualificazione;
                b)    integrazione    delle   disposizioni   relative
          all'accesso  alle  qualifiche dirigenziali della Polizia di
          Stato,  prevedendo  che  l'accesso  alla qualifica di primo
          dirigente  possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
          comunque  non  inferiore  al  20  per  cento delle vacanze,
          mediante  concorso,  per  titoli  ed  esami,  riservato  al
          personale,    in    possesso    del   diploma   di   laurea
          rispettivamente  prescritto,  dei ruoli dei commissari, dei
          direttori    tecnici   e   dei   sanitari   e   conseguente
          determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
                c)  previsione che i dirigenti della Polizia di Stato
          possano  essere  temporaneamente  collocati,  entro  limiti
          determinati,  non  superiori al 5 per cento della dotazione
          organica,  e  per  particolari  esigenze  di  servizio,  in
          posizione    di   disponibilita',   anche   per   incarichi
          particolari  o  a tempo determinato assicurando comunque la
          possibilita'   per   l'Amministrazione,  di  provvedere  al
          conferimento  degli  incarichi  dirigenziali per i posti di
          funzione non coperti;
                d)  adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta'
          pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore
          per  il  personale  della  Polizia di Stato, tenendo conto,
          relativamente  all'eta' pensionabile, delle disposizioni in
          vigore  per  il  personale  dei  corrispondenti ruoli delle
          Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
                e)  previsione  dell'abrogazione  dell'art.  51 della
          legge 10 ottobre 1986, n. 668;
                f)    previsione    delle   occorrenti   disposizioni
          transitorie".
              - Il  testo  dell'art.  59  del  decreto  legislativo 5
          ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              "Art. 59 (Commissione per la progressione in carriera).
          -  1.  Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare
          ai  sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
          decreto, e' istituita la commissione per la progressione in
          carriera  del personale appartenente ai ruoli dei direttivi
          e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal Capo
          della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
          e  composta  dal  vice  direttore  generale  della pubblica
          sicurezza  con funzioni vicarie e dai dirigenti generali di
          livello B. Il capo della polizia - direttore generale della
          pubblica  sicurezza puo' delegare le funzioni di presidente
          al   vice  direttore  generale  con  funzioni  vicarie.  Il
          suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e
          funzionamento della commissione.
              2. Ai fini della progressione in carriera del personale
          direttivo  e  dirigente appartenente ai ruoli professionali
          dei   sanitari   e   dei   ruoli  che  espletano  attivita'
          tecnico-scientifica  a  tecnica,  la  commissione di cui al
          comma  1,  e' integrata dal direttore centrale di sanita' e
          da un dirigente superiore dei ruoli dei direttori tecnici.
              3.  Le  funzioni  di  segretario della Commissione sono
          svolte  da  un  funzionario  della  Polizia  di  Stato  con
          qualifica  non  inferiore  a  vice  questore  aggiunto,  in
          servizio  presso  la  direzione  centrale del personale del
          Dipartimento della pubblica sicurezza.
              4.  Ai  lavori della Commissione partecipa, in qualita'
          di  relatore  e  senza  voto,  il  direttore  centrale  del
          personale  o,  in  caso  di  impedimento, su sua delega, il
          direttore di un servizio della medesima direzione.
              5.  Per  l'espletamento  delle funzioni di cui ai commi
          precedenti  la  direzione  centrale del personale trasmette
          alla   commissione   tutti   gli   elementi   valutativi  e
          informativi in suo possesso.
              6.    La    Commissione   formula   al   consiglio   di
          amministrazione   la  proposta  di  graduatoria  di  merito
          relativa   ai  funzionari  ammessi  a  valutazione  per  la
          promozione  alle  qualifiche  di commissario capo e di vice
          questore  aggiunto  del  ruolo  direttivo speciale, di vice
          questore  aggiunto  e  di  dirigente superiore e qualifiche
          equiparate  e  per  l'ammissione al corso di formazione per
          l'accesso  alla  qualifica  di primo dirigente e qualifiche
          equiparate,   sulla   base   dei  criteri  di  valutazione,
          determinati  dal  consiglio  di  amministrazione secondo le
          disposizioni  di  cui  agli articoli 61 e 62, ultimo comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 335, su proposta della medesima Commissione.
              7.   Il   consiglio   di   amministrazione  approva  la
          graduatoria  motivando le decisioni adottate in difformita'
          alla proposta formulata dalla Commissione.
              8.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano  alle  nomine  e alle promozioni successive al 31
          dicembre 2001".
              - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e' il seguente:
              "Art.  4  (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1.
          Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni
          e  i  compiti  spettanti  al Ministero in materia di tutela
          dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  stabiliti dalla
          legge   1   aprile  1981,  n.  121,  e  dalle  altre  norme
          concernenti  le  attribuzioni  del  Ministro dell'interno -
          Autorita'  nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento
          della   pubblica  sicurezza  e  delle  altre  autorita'  di
          pubblica  sicurezza,  anche  relativamente  alle  Forze  di
          polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
              2.   Il   Dipartimento   della  pubblica  sicurezza  e'
          articolato   secondo  i  criteri  di  organizzazione  e  le
          modalita'  stabiliti  dalla  legge  n.  121  del 1981, e in
          armonia    con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di
          pari livello anche a carattere interforze:
                a) segreteria del Dipartimento;
                b)   ufficio   per   l'amministrazione  generale  del
          Dipartimento;
                c)  ufficio  per il coordinamento e la pianificazione
          delle Forze di polizia;
                d) ufficio centrale ispettivo;
                e)  direzione  centrale per gli affari generali della
          Polizia di Stato;
                f) direzione centrale della polizia criminale;
                g) direzione centrale della polizia di prevenzione;
                h)   direzione  centrale  per  la  polizia  stradale,
          ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione;
                i) direzione centrale dei servizi antidroga;
                l) direzione centrale per le risorse umane;
                m) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
                n) direzione centrale di sanita';
                o) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
          della gestione patrimoniale;
                p) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
              Dal  Dipartimento  della  pubblica sicurezza dipende la
          Direzione   investigativa   antimafia.  Dipendono  altresi'
          l'Istituto  superiore  di  polizia  per  la  formazione, la
          qualificazione   e  l'aggiornamento  dei  funzionari  della
          Polizia  di  Stato nonche' la Scuola di perfezionamento per
          le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento
          dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.
              3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e' preposto
          un   prefetto  con  le  funzioni  di  Capo  della  Polizia,
          direttore   generale   della  pubblica  sicurezza,  e  sono
          assegnati  secondo  quanto  previsto dalla legge n. 121 del
          1981   e   dal  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre
          1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento
          delle  funzioni  vicarie,  un  vice  direttore generale per
          l'attivita'  di coordinamento e di pianificazione e un vice
          direttore  generale al quale e' affidata la responsabilita'
          della   direzione  centrale  della  polizia  criminale.  Ai
          prefetti  con  funzioni  di  vice direttore generale, ferme
          restando   le   attribuzioni   agli   stessi  conferite  da
          disposizioni  di  legge  o  di  regolamento,  il Capo della
          Polizia,  direttore generale della pubblica sicurezza, puo'
          delegare,  di  volta in volta o in via generale, specifiche
          funzioni".
              - Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dell'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato  ,  sottoposti  al  visto ed alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'Amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e la loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c)  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e)  previsione  di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo dell'art. 59 del decreto legislativo 5
          ottobre 2000, n. 334, si veda nelle note alle premesse.