(parte 1)
                             AVVERTENZA
   Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai
sensi   di  quanto  previsto  dall'art.  58,  comma  4,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, (pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del  23‚dicembre  1997)  ed  in  attuazione delle direttive contenute
nella  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate  n.  49/E  del  13  febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  40  del  18 febbraio 1998), gli
estratti  delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni,  indicati  nel
sommario,  concernenti  la determinazione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative
detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
   Tale  pubblicazione  si  rende opportuno effettuare nell'interesse
dei   contribuenti,   d'intesa  con  il  Ministero  delle  finanze  -
Dipartimento  delle  entrate  - Direzione centrale fiscalita' locale,
nelle  more della emanazione del decreto interministeriale - previsto
dall'art.  52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997,
come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del
decreto   legislativo   30   dicembre   1999,   n.   506   -  decreto
interministeriale  che  approvera'  il  modello relativo all'estratto
delle  deliberazioni  in  materia  di  determinazione  delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  al quale i comuni
devono  attenersi  per  la  trasmissione  dei  dati  occorrenti  alla
pubblicazione  dell'estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  e che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
   Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i
successivi  estratti  di deliberazioni comunali concernenti la stessa
materia  saranno  pubblicati  in  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 31 maggio 2002.
   La  presente  pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e
non  e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle
deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale  al  fine  di
facilitare  la  ricerca  sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle
fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
   Pertanto,  ogni  ulteriore  informazione  in  merito  al contenuto
riportato  dalla  presente  pubblicazione  dovra'  essere assunta dal
contribuente direttamente presso il comune interessato.
       Il  comune  di AGLIENTU (provincia di Sassari) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. -
imposta comunale sugli immobili - con effetto dal 1o gennaio 2002.
     I)  aliquota  da  applicare  per  tutti gli immobili situati nel
territorio comunale 4,5 per mille;
     II)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro  155  rapportate  al  periodo
dell'anno;
       (Omissis).
   02A05231;
       Il  comune  di  AGRATE  CONTURBIA  (provincia  di  Novara)  ha
adottato,  il  21  gennaio  2002  e  26  febbraio  2002,  la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote per l'imposta
   comunale  sugli  immobili  nella  stessa  misura  dell'anno 2001 e
     quindi:
4,5 per  mille per gli immobili adibita ad abitazione principale; 6,5
     per mille per tuttti gli altri;
       (Omissis).
   1.   di   determinare  per  l'anno  2002  la  detrazione  relativa
all'imposta comunale sugli immobili nella misura di Euro 104;
       (Omissis).
   02A05232;
       Il  comune di ALBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 1o
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  stabilire,  per  l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  ordianria  del 6 per mille e nella misura agevolata del 5 per
mille  per  i  soli  immobili  costituenti  abitazione  principale  e
relative pertinenze.
       (Omissis).
   02A05233;
       Il  comune  di  ALME'  (provincia  di Bergamo) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
     aliquota nella misura unica del 5 per mille;
     riduzione dell'imposta del cinquanta per cento (50%) per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabili e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al Comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
     dall'imposta   dovuta   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del suo ammontare, lire 200.000 (Euro 103,29) rapportate
al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per  abitazione principale s'intende quella nella quale il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altri  diritto  reale,  ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le
disposizioni  di cui al presente capo sia applicano anche alle unita'
immobiliari  appartenente  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari;
     ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.  446,  per l'applicazione dell'art. 9 del decreto
legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di applicazione
dell'imposta  ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti
od  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  le persone fisiche
iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui all'art. 11 della
legge  n.  9/63,  soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la
cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha  effetto a decorrere dal 1o
gennaio dell'anno successivo;
       (Omissis).
   02A95234;
       Il  comune  di  ARLENA  DI  CASTRO  (provincia  di Viterbo) ha
adottato,  il  22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di   determinare   per   l'anno  2002,  alla  luce  delle  vigenti
disposizioni  in  materia  finanziaria e delle previste necessita' di
bilancio, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;
   di   confermare   la   detrazione   d'imposta  dovuta  per  unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
Euro  103,29  (L. 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae dalle destinazione come previsto dall'art. 3 comma
55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
       (Omissis).
   02A05235;
       Il  comune  di  ARQUATA  SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha
adottato,  il  19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Per  l'anno l'anno 2002 viene determinata l'applicazione delle
seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
     aliquota base di riferimento: 6,5 per mille;
     unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
da  persone  fisiche  soggetti  passivi residenti nel comune: 5,5 per
mille.  Tale  aliquota  si  applica  anche  agli  immobili  adibiti a
pertinenze  ai  sensi dell'art. 30 comma 14 della legge n. 488 del 23
dicembre  1999.  Tale agevolazione e' limitata alle sole categorie C2
(depositi)  e  C6  (autorimesse),  per non piu' di una pertinenza per
ciascuna abitazione principale;
     unita' immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non
superiore  a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per
mille (art. 6 comma 2 del regolamento);
     aliquota ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi
volti   al   recupero   di   immobili  in  stato  di  inagibilita'  o
inabitabilita'  cosi'  come  definita  dall'art.  6  del  regolamento
comunale  per  la  gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti: 2 per mille;
     l'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente  alle unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
     unita'  immobiliare  d'abitazione  concessa  in uso gratuito dal
possessore  ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo
grado ed affini fino al primo grado: 5,5 per mille;
   2.  Vengono  inoltre  determinate  per  l'anno  2002  le  seguenti
detrazioni d'imposta.
     A)  detrazione  d'imposta per le unita' immobiliari direttamente
adibite  ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel
comune  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3, del decreto leggislativo 30
dicembre  1992  n.  504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662: lire 200.000. Tale detrazione e'
elevata  a  lire  230.000  soltanto  per  le  unita'  immobiliari con
categoria  catastale  A2,  A3, A4, A5, A6. Si da atto che la maggiore
detrazione  di  lire  230.000 non si applica ai contribuenti che sono
proprietari  di unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale,
classificate  in  catasto in A1 (abitazioni signorili) A7 (abitazioni
in  villini)  A8  (abitazioni  in  ville)  A9  (castelli,  palazzi di
eminenti pregi artistici e storici).
     B)  Detrazione  d'imposta pari a lire 300.000 per i soggetti cui
alla  precedente  lettera  A)  appartenenti  ad  una  delle  seguenti
categorie di particolare disagio sociale:
       soggetti  passivi  portatori  di  handicap  o  nel  cui nucleo
famigliare  e'  presente  un  invalido o un portatore di handicap con
invalidita'  non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento,
risultante   dal   certificato   di  riconoscimento  dell'invalidita'
rilasciato  dalle  competenti strutture pubbliche ed a condizione che
l'abitazione  costituisca  l'unica  unita'  immobiliare  posseduta  a
titolo  di  proprieta',  usufrutto,  uso,  o  abitazione  sull'intero
territorio nazionale.
       Le  richieste  per usufruire della maggiore detrazione di lire
300.000  dovranno  pervenire  al  Comune  corredate  dalle necessarie
certificazioni  attestanti  l'invalidita' dal 1o al 30 giugno 2002 ed
avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2002. I requisiti per
l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento
della presentazione della richiesta per l'anno 2002.
     Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per
     l'anno  d'imposta  2001,  per  le  quali  non  sono  intervenute
     variazioni.
Non potranno beneficiare della detrazione di lire 300.000 i
contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
       contribuenti   che   non   presentano  nei  termini  richiesti
l'apposita istanza;
       contribuenti  che  non  comprovano  con i suddetti documenti i
requisiti richiesti per la maggiore detrazione.
     Le  richieste  relative alla maggiore detrazione di lire 300.000
vengono  accolte  con  riserva  al  fine  di  provvedere, entro il 31
dicembre  del  terzo  anno successivo a quello di presentazione, alla
eventuale  notifica  della  motivata  rettifica  per  mancanza  delle
condizioni richieste.
     C)   Detrazione   d'imposta  pari  a  lire  200.000  per  unita'
immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore
ai  suoi  familiari  (parenti in linea retta fino al secondo grado ed
affini fino al primo grado);
       Le  richieste  per potere usufruire della aliquota pari al 5,5
per  mille  con una detrazione di lire 200.000 relative ad abitazioni
concesse  in  uso  gratuito dal possessore ai suoi familiari dovranno
pervenire   al   Comune  corredate  dalle  necessarie  documentazioni
(contratto  di  comodato  e  attestazione grado di parentela) pena la
decadenza  del  beneficio, dal 1o al 30 giugno 2002 per il versamento
della prima rata, ovvero dal 1o al 20 dicembre 2002 per il versamento
della  seconda  rata,  e  che  avranno  validita' per il solo periodo
d'imposta 2002.
       Si  considerano  validamente  prodotte le richieste presentate
per  l'anno  d'imposta  2001  per  le  quali  non  siano  intervenute
variazioni.
       (Omissis).
   02A05236;
       Il   comune  di  ASCOLI  SATRIANO  (provincia  di  Foggia)  ha
adottato,  il  12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  determinare  l'aliquota  per l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2002  nella stessa misura stabilita nell'anno
2001:
     unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale:  4 per
mille, con riduzione al 50 per cento dell'imposta dovuta;
     fabbricati   concessi   in  locazione  a  titolo  di  abitazione
principale  alle  condizioni definite dagli accordi di cui alla legge
n. 431/98: 3 per mille;
     aree fabbricabili: 6 per mille;
     altri fabbricati: 7 per mille.
   Di  non  apportare  modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale, che rimane
stabilita in L. 200.000
       (Omissis).
   02A05237;
       Il comune di BAGNOREGIO (provincia di Viterbo) ha adottato, il
27   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1)   di  stabilire  per  l'anno  2002,  alla  luce  delle  vigenti
disposizioni  in  materia  finanziaria e delle previste necessita' di
bilancio, nel rispetto dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1992
n. 504 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,25 per mille per tutti gi
immobili,  fatte  eccezioni per gli immobili di categoria catastale A
non   adibiti   ad   abitazione  principale  la  cui  aliquota  viene
determinata nella misura percentuale del 7 per mille.
   2)  viene  confermata  altresi' la detrazione di L. 200.000 per la
prima casa. (Omissis).
   02A05238;
       Il  comune  di  BAIRO (provincia di Torino) ha adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  confemare  per  l'anno  2002  le  aliquote  per l'applicazione
dell'imposta  comunale  immobiliare  (I.C.I.)  determinate  alla base
imponibile  d  fabbricati,  aree fabbricabili e terreni agricoli siti
nel  territorio  di  questo  comune  applicate con delibrazione della
Giunta  comunale  n.  6  del  7  febbraio  2001,  nelle  forme  sotto
specificate:
     a)  aliquota  del  7  per  mille  per  le unita' immobiliari non
abitate.  L'aliquota  si  riduce  del  50  per  cento per gli stabili
inagibili,  dichiarati  tali  a  seguito  di accertamento d'ufficio o
autocertificazione del proprietario;
     b)  aliquota  del  4  per  mille per gli stabili inagibili per i
quali  e' stato prodotto all'ufficio tecnico progetto per i lavori di
risttrutturazione  e/o di recupero. Il beneficio dell'aliquota minima
e'  concesso  per  un  periodo  massimo  di  tre  anni dalla data del
rilascio della concessionaria edilizia;
     c) aliquota del 5 per mille in tutti gli altri casi;
     d) detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.
    (Omissis).
   02A05239;
       Il comune di BALESTRATE (provincia di Palermo) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   stabilire  con  decorrenza 1o gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli immobili nella misura unica 5,5 per mille, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504 cosi' come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
       (Omissis).
   02A05240;
       Il  comune di BESOZZO (provincia di Varese) ha adottato, il 21
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   Di   confermare   le  aliquote  e  le  detrazioni  in  vigore  per
l'applicazione  dell'I.C.I.  di  questo  Comune  per  l'anno  2002  e
precisamente:
       Aliquota  ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti
passivi   compresi  i  soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa,   residenti   in  questo  Comune,  per  unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale e pertinenze: cinque
per mille;
       Aliquota  da applicare per i soggetti passivi, gli immobili ed
i  terreni  edificabili  che  non rientrano fra quelli previsti nella
precedente classificazione sette per mille;
       Detrazione   per  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo:
         Euro 103,39 annue;
         Euro 206,58 annue se il contribuente rientra nella categoria
della   famiglia   residente   costituita  da  unico  componente  con
trattamento di pensione al minimo ed i seguenti limiti di eta':
           donne 55 anni compiuti;
           uomini 60 anni compiuti.
       (Omissis).
   02A05241;
       Il  comune  di BIANZE' (provincia di Vercelli) ha adottato, il
28   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Di confermare per l'esercizio 2002, la aliquota I.C.I. al 5,5,
per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote
cosi' come precedentemente stabilito con deliberazione G.C. n. 35 del
15 marzo 2001;
   2.  Di  confermare,  per  l'esercizio, 2002, la detrazione di Euro
154,94/annue  per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;
   3.  Di confermare, per il 2002, l'applicazione del disposto di cui
al  comma  56  dell'art.  3  legge  n. 662/1996, nel senso che dovra'
essere  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  sanitari  e  simili,  a  seguito  di  ricovero permanente a
condizione che la stessa non risulti locata.
       (Omissis).
   02A05242;
       Il  comune  di  BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 31
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   Di  fissare  per  l'anno  2002  nella misura del quattro per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'Imposta Comunale sugli Immobili
I.C.I.  istituita con decreto legislativo 504/1992 e in L. 200.000 la
detrazione per l'attribuzione principale e sue pertinenze.
       (Omissis).
   02A05243;
       Il  comune  di BOCCIOLETO (provincia di Vercelli) ha adottato,
il   23  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del sei per mille.
   2. Di fissare in Euro 103,29 la detrazione sull'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art.
8, comma 3, del decreto legislativo 504/1992.
       (Omissis).
   02A05244;
       Il  comune di BODIO LOMNAGO (provincia di Varese) ha adottato,
il   21  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Di  determinare  per  l'anno  2002  le  aliquote  dell'Imposta
Comunale sugli Immobili nel seguente modo:
       aliquota  ordinaria  da  applicarsi  sul  valore  catastale di
fabbricati,  aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio
comunale nella misura del sei per mille;
       aliquota   agevolata   da  applicarsi  all'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale nella quale il contribuente - che
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale o in
qualita' di locatore finanziario -, dimora abituale e sue pertinenze,
cosi' come individuate nell'art. 10 del regolamento sopra richiamato,
e per le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito a parenti,
cosi'   come   stabilito   nell'art.   11  del  regolamento  comunale
sull'I.C.I., nella misura del quattro per mille;
       aliquota  agevolata  a  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzo  di  sottotetti, nella misura del
quattro  per  mille.  L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente
alle  unita'  immobiliari  oggetto dell'intervento e per la durata di
tre  anni dalla data di inizio lavori, cosi' come stabilito dall'art.
1 - comma 5 - della legge n. 449/1997;
   2.  di  stabilire  in di Euro 130,00 - la detrazione da applicarsi
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
       (Omissis).
   02A05245;
       Il  comune  di BORGIALLO (provincia di Torino) ha adottato, il
26   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Di  prendere  atto della delibera della Giunta comunale n. 112
dell'11  dicembre  2001  che  determina  per  l'anno 2002, l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
       abitazione principale 5,5 per mille;
       altri fabbricati ed aree edificabili 6 per mille.
   2.  Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.,
nella misura di Euro 103,30.
       (Omissis).
   02A05246;
       Il comune di BORRIANA (provincia di Biella) ha adottato, il 27
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  confermare  riapprovandolo il sistema tariffario del 2001 e in
particolare:
       l'applicazione delle tariffe I.C.I. come segue:
         consistenze  per  abitazione  principale  e  pertinenze alle
stesse 4,5 per mille;
         consistenze di non residenze 5,5 per mille;
         fabbricati produttivi 5,5 per mille ad esclusione delle
imprese esercenti commercio al minuto;
   la  detrazione  per  abitazione  prinicipale  e'  di  Euro  119,00
rapportate  al  periodo  d'anno  durante  il  quale  si  protrae tale
destinazione;
       (Omissis).
   Avvertenza:  la  presente  deliberazione  sostituisce  quella gia'
pubblicata nel supplemento ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale -
   serie  speciale  -  n.  86  del  12  aprile 2002, pagina 14, prima
   colonna. 02A05247;
       Il  comune di BOTRICELLO (provincia di Catanzaro) ha adottato,
il   31  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Di  approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli
Immobili,  in  questo  Comune,  con effetto dal 1o gennaio 2002, come
segue:
       aliquota ridotta, da applicare:
         per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale:
nella misura del cinque per mille;
         aliquota  da  applicare  per  le  persone  fisiche  soggetti
passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale: nella misura del sei
per mille;
         aliquota  da  applicare ai soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel Comune: nella
misura del sei per mille;
         aliquota  per  gli  immobili  utilizzati  ma non posseduti a
titolo  di  proprieta' da enti ed organizzazioni senza scopo di lucro
di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lett.  i del decreto legislativo n.
504/1992: nella misura del sei per mille;
   2.  Di  stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza del suo ammontare, Euro 123,95 pari a L. 240.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale si potrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
   Per   abitazione   principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro  diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale
disposizione  si  applica  anche alle unita' immobiliari appartenenti
alle   cooperative   edilizie  e  proprieta'  indivise  destinate  ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi
   regolarmente   assegnati  dagli  Istituti  Autonomi  per  le  Case
       Popolari. (Omissis).
   02A05248;
       Il comune di BRANDICO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  determinare  al 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno
2002 (con detrazione di Euro 103,29) per le abitazioni principali dei
residenti che utilizzano gli alloggi come prima casa;
   2. di determinare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002
da  applicare  agli  immobili diversi dalle abitazioni principali dei
residenti.
       (Omissis).
   02A05249;
       Il  comune  di  BRINDISI  ha  adottato,  l'8 febbraio 2002, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;
   7 per mille per tutti gli altri immobili.
       (Omissis).
   02A05250;
       Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato, il 20
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   5,5 per mille aliquota ordinaria;
   5,2 per mille aliquota abitazione principale e L. 200.000
detrazione per abitazione principale;
   4  per  mille  per  fabbricati  realizzati  ed ancora posseduti da
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di
costruzione ed alienazione di immobili.
       (Omissis).
   02A05251;
       Il  comune  di  CAIRO  MONTENOTTE  (provincia  di  Savona)  ha
adottato,  il  21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
       (Omissis).
   1.  Stabilire  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille
senza prevedere differenziazioni per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale,  per  quelle  appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a  proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  nonche'  per  gli  alloggi regolarmente assegnati
dagli I.A.C.P.;
   2.  stabilire  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ridotta al 5 per
mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione,  locali
accessori  e  pertinenze  comprese, locati a far corso dal 1o gennaio
2001  con  uno  dei contratti di locazione convenzionati stipulato ai
sensi  dell'art.  2,  comma  3,  legge  9  dicembre 1998 n. 431 e del
decreto ministeriale 5 marzo 1999 giusta l'accordo locale di cui alla
presa d'atto deliberata con provvedimento di questa giunta municipale
n. 10 del 18 gennaio 2001;
   3.  condizionare  il  beneficio  di  cui  aI punto 2) a favore del
soggetto  locatario,  proprietario  degli  immobili,  alla condizione
soggetto  locatario, proprietario degli immobili, alla condizione che
il  locatore  firmatario elegga residenza nell'abitazione oggetto del
contratto di locazione convenzionato entro i tre mesi successivi alla
data  di  stipula del contratto e successivamente ivi la mantenga per
tutto il periodo di vigenza deI contratto stesso. Se per un qualunque
motivo,  in  corso  di  contratto,  il  locatore  sposta  la  propria
residenza  in altro immobile, anche nel comune, il beneficio cessa di
essere   applicabile  dal  locatario  dalla  data  di  variazione  di
residenza risultante in anagrafe;
   4.  dare  atto  che  la detrazione spettante alla prima abitazione
viene stabilita dalla legge in Euro 103,29;
   5.  disporre  che  la  detrazione  spettante alla prima abitazione
venga  elevata  in  favore  di categorie di soggetti in situazioni di
particolare  disagio  economico  o  sociale  come  segue  -  soggetti
beneficiari:
       a) pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore ad anni
sessanta.
   Potranno  beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94
i pensionati che:
       1)  possiedono  come  unica  abitazione  quella  di  residenza
dichiarata ai fini I.C.I.;
       2)  al 1o gennaio dell'anno di imposizione abbiano eta' pari o
superiore ad anni sessanta;
       3)  possiedono  un reddito lordo non superiore a Euro 7.746,85
(pari  a  L. 15.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello
di imposizione.
       Qualora iI coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento
e'  costituito  dalla  somma  dei  redditi  lordi  dei  due coniugi e
l'ammontare  complessivo  non  deve essere superiore a Euro 10.845,59
(pari a L. 21.000.000).
   b) Disoccupati e cassintegrati - lavoratori in mobilita'.
   Potranno beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94
il  soggetto  disoccupato  o  cassintegrato,  nonche'  lavoratori  in
mobilita' che:
       1)   possiede   come  unica  abitazione  quella  di  residenza
dichiarata ai fini I.C.I.;
       2)  si trova nella situazione di disoccupato o cassintegrato o
lavoratore  in  mobilita'  aI 1o gennaio dell'anno di imposizione, ad
esclusione  delle  situazioni  di inserimento in attivita' di "lavori
socialmente utili" come disciplinate dalla normativa vigente;
       3)  possiede  un  reddito  lordo non superiore a Euro 7.746,85
(pari  a  L. l5.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello
di imposizione;
       Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento
e'  costituito  dalla  somma  dei  redditi  lordi  dei  due coniugi e
l'ammontare  complessivo  non  deve essere superiore a Euro 10.845,59
(pari a L. 21.000.000).
   c) Famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti
   Potra' beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94 il
capofamiglia che:
       1)   possiede   come  unica  abitazione  quella  di  residenza
dichiarata ai fini I.C.I.;
       2) ha quale familiare a carico moglie/marito o figlio o
       fratello/sorella   o   nipote   portatore   di   handicap  non
       autosufficiente;
3) possiede un reddito lordo non superiore aEuro 10.845,59
(pari  a  L. 21.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello
di imposizione.
   La  detrazione spetta anche quando il portatore di handicap sia lo
stesso capofamiglia purche' sussistano le condizioni di cui ai numeri
1 e 3.
   Per  soggetti  portatori di handicap si intendono anche coloro che
beneficiano  dell'indennita'  di accompagnamento, oltre agli invalidi
con  invalidita'  del  100% riconosciuta dalle competenti commissioni
sanitarie  delle  A.S.L.,  parificando  ad  essi  i  soggetti  grandi
invalidi    riconosciuti    inabili   dalle   commissioni   sanitarie
dell'I.N.P.S.  ed  i soggetti grandi invalidi del lavoro riconosciuti
dalle commissioni I.N.A.I.L.
   Condizioni comuni alle ipotesi di detrazione
   Per tutte le ipotesi di detrazione sopra indicate valgono le
seguenti condizioni:
   Ai  fini  della  determinazione  della  condizione  di reddito, iI
reddito  lordo  viene  elevato di Euro 2.065,83 (pari a L. 4.000.000)
per ogni altro familiare a carico.
   Per  il  coniuge o altro familiare a carico si intende il soggetto
ritenuto tale ai fini della legge fiscale.
   Per  reddito  lordo  si  assume l'ammontare del reddito imponibile
complessivo utilizzato ai fini dell'Irpef.
   Non  vengono  presi  in  considerazione  gli eventuali redditi del
soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi occorrenti al
sostentamento del soggetto disabile.
   La detrazione e' subordinata alla condizione che il coniuge, anche
se  non  a  carico,  e/o gli altri familiari a carico non possiedano,
anche  per  quota,  a titolo di proprieta', diritto reale (usufrutto,
uso, abitazione) la disponibilita' di abitazioni ulteriori;
   6)   Stabilire   le   seguenti   modalita'   per   la  concessione
dell'applicazione  dell'aliquota ridotta di cui al punto 2) e/o della
detrazione di cui al punto 5);
   Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 3) le modalita'
per la concessione della riduzione dell'aliquota e/o della detrazione
vengono  cosi'  stabilite  i  soggetti  interessati devono presentare
domanda  per  l'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della maggiore
detrazione   sugli   appositi  modelli  predisposti  dal  funzionario
responsabile I.C.I.;
   la domanda assumera' la forma dell'auto certificazione;
   la domanda dovra' dichiarare l'esistenza di tutte le condizioni
previste per la concessione del beneficio;
   limitatamente alla richiesta del beneficio dell'applicazione della
maggior  detrazione  dovra'  essere  allegata  la  dichiarazione  dei
redditi  modello  730,  740  o  mod.  CUD  (ex  201, 101) sostitutivo
relativo  all'anno  fiscale precedente a quello di imposizione I.C.I.
per il quale viene richiesta la maggiore detrazione.
   Per  la  sola  categoria  dei soggetti disoccupati e lavoratori in
mobilita',  l'interessato  dovra'  altresi'  presentare la mobilita',
l'interessato dovra' altresi' presentare la documentazione rilasciata
dal  competente  Ufficio di Collocamento che attesti la situazione di
disoccupazione  o  di  lavoro  in  mobilita',  mentre  per  la  cassa
integrazione   la  documentazione  dovra'  essere  quella  rilasciata
dall'azienda del cassaintegrato.
   Per  la  sola  categoria  delle famiglie con soggetti portatori di
handicap  non autosufficienti, alla domanda dovra' essere allegata la
certificazione  della  competente  A.S.L., I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. che
attesti  la  non  autosufficienza  del soggetto portatore di handicap
stesso;
   la  domanda  dovra'  essere  presentata  a  mani  in comune presso
l'ufficio  del  protocollo  od  inviata mediante lettera raccomandata
a.r., entro il termine previsto per il versamento della prima rata di
imposta  dell'anno  di  riferimento.  Nel caso di invio per posta, si
terra' conto del timbro dell'ufficio postale.
   Il  termine di presentazione si intende perentorio con la sanzione
della decadenza dell'agevolazione per l'anno di riferimento;
   i  contribuenti  che hanno presentato la richiesta entro i termini
potranno   applicare   l'aliquota  ridotta  e/o  tenere  conto  della
detrazione gia' dall'anno della domanda di presentazione;
   acquisite  le  domande  nella procedura sopra descritta, l'ufficio
I.C.I.  comunale  dovra'  procedere  alla  verifica  delle situazioni
dichiarate;
   la  verifica  dell'elemento  reddituale  avverra' sulla base della
denuncia presentata dal soggetto interessato ai fini I.R.P.E.F.;
   la  domanda  per  l'applicazione  dell'aliquota  ridotta  vale per
l'intero  periodo  di  vigenza del contratto: se questo viene risolto
anzitempo   spetta  al  locatore  l'obbligo  di  darne  comunicazione
all'ufficio  entro  due  mesi  dalla data di risoluzione e l'aliquota
ridotta cessa di poter essere applicata dalla data di risoluzione del
contratto;
   la  domanda  per  la  concessione  della maggior detrazione per la
prima  casa  ha invece validita' annuale e dovra' essere ripetuta per
ogni anno in cui si chiede l'agevolazione;
   nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  incomplete  e comunque non
rispondenti  a  verita'  si dara' corso alle sanzioni civili e penali
secondo  quanto  disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio
1968 n. 15.
   02A05252;
       Il  comune  di  CALCO  (provincia  di  Lecco)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. Di confermare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili
I.C.I.  nella misura dell'aliquota unica del 4.55 per mille per tutti
i  soggetti passivi, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 che
disciplina la materia;
   2.  di  confermare  altresi',  per  effetto  dell'art.  3 legge n.
662/1996  comma  55,  la  detrazione  dell'imposta, per quelle unita'
immobiliari  destinate ad abitazione principale del soggetto passivo,
fissata  in  Euro  103,29  (L.  200.000  =)  anche  per  l'anno 2002,
proporzionata  comunque  ai  mesi  dell'anno  durante  i  quali viene
adibita a tale destinazione.
   02A52353;
       Il  comune  di  CALLIANO  (provincia di Asti) ha adottato il 9
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.   Di   determinare  le  seguenti  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili per l'anno 2002 nel comune di
Calliano:
       a)  per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  ed i soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale:
4,5 per mille;
       b)  per  i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili
non rientranti nella precedente lettera a): 6 per mille.
   2. Di sottolineare che per la determinazione della base imponibile
si   applicheranno   i   criteri  previsti  dalIart.  5  deI  decreto
legislativo n. 504/1992 s.m.i., compreso quanto stabilito dall'art. 3
comma  48,  51  e  52  Iett. a) legge n. 662/1996, e che l'imposta e'
ridotta  del  50  per  cento per i fabbricati dichiarati inagibili od
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente al periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni dall'ufficio tecnico comunale.
   3.   Di   puntualizzare   che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte,  fino  e  concorrenza  del  suo ammontare, L. 200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
   4. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
   5.  Di  sottolineare,  infine,  che, ai sensi dell'art. 58 comma 2
decreto  legislativo  n. 446/1997, per l'applicazione delle modalita'
d'imposta  ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od
imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte
negli  appositi elenchi di cui all'art. 11 legge n. 9/63, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo, la cui eventuale cancellazione
ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
   02A05254;
       Il  comune  di  CALOSSO (provincia di Asti) ha adottato, il 22
gennaio  e  il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Di confermare per l'anno 2002, (omissis), nella misura del 5,5
per   mille   l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  da
applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
       (Omissis).
   Di  confermare  a  determinare,  per  l'anno 2002, la misura della
destinazione  I.C.I.,  da  applicare all'abitazione principale, nella
misura minima prevista per legge, pari ad Euro 103,29.
       (Omissis).
   02A05255;
       Il  comune di CAMAGNA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   Stabilire  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, in via generale, nella misura del 5,5 per mille.
   Stabilire per l'anno 2002 l'aliquota comunale sugli immobili del 7
per  mille  per  edifici  o unita' immobiliari adibito ad abitazione,
diversi  dalla  prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei
proprietari, o comunque sfitti.
   Stabilire  la  detrazione  spettante  per  la  prima casa, in Euro
103,50.
   02A05256;
       Il  comune di CAMPOBELLO DI LICATA (provincia di Agrigento) ha
adottato,  il  20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Confermare  per  l'anno  2002  nella  misura del 4.5 per mille
l'aliquota  da applicare per l'imposta comunale sugli immobili di cui
al  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  e  successive
modifiche ed integrazioni.
   02A05257;
       Il  comune  di  CAMPOLONGO  MAGGIORE (provincia di Venezia) ha
adottato,  il  14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   Di  determinare  per  il  2002,  a norma dell'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 504/1992, le seguenti aliquote I.C.I.:
       5  per  mille  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazioni
principale e relative pertinenze;
       6 per mille per gli altri immobili;
       4 per mille per i possessori di terreni agricoli che abbiano
messo  a  dimora  un  quantitativo  di essenze alboree o coltivazioni
biologiche su almeno il 5% del terreno agricolo.
   2. Di determinare per il 2002:
       in   Euro  104,00  la  detrazione  prevista  per  l'abitazione
principale  a  norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n.
504/1992,  cosi' come sostituito dall'art. 3 comma 55, della legge n.
662/1996;
       in   Euro  260,00  la  detrazione  prevista  per  l'abitazione
principale  qualora  nel nucleo familiare dei soggetti passivi vi sia
la presenza di invalidi, disabili o portatori di handicap per i quali
esista una situazione di permanente inabilita' al 100 per cento.
   02A05258;
       Il   comune  di  CANDIA  CANAVESE  (provincia  di  Torino)  ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  A  seguito delle proposte espresse dalla Giunta comunale e qui
riconfermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  I.C.I. sara' applicata in questo comune nella "misura unica
del 5,5 per mille";
   2.  resta  invariata  e  fissata  in  Euro 103,29 (L. 200.000), la
detrazione per l'abitazione principale;
   02A05259;
       Il  comune di CANNARA (provincia di Perugia) ha adottato, l'11
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
il  corrente  anno 2001 nella misura del 5 per mille per l'abitazione
principale e la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000);
   di  confermare  nella  misura  del  4 per mille l'aliquota per gli
immobili  del  centro  storico che verranno adibiti a nuove attivita'
commerciali  o artigianali, e per gli immobili che verranno ad essere
abitati da giovani coppie di nuova costituzione o sposate da non piu'
di cinque anni;
   di  determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota relativa a
tutti gli altri fabbricati;
   di determinare la tariffa per le aree edificabili nella misura del
6 per mille.
   02A05260;
       Il  comune  di CANOSIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   di   riconfermare   nella   misura  del  6  per  mille  l'aliquota
dell'imposta   comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2002
relativamente  all'abitazione  principale  e  di aumentare di 6,5 per
mille  l'aliquota  I.C.I.  per  tutti  gli altri immobili al di fuori
delle abitazioni principali;
   di  dare atto che le detrazioni I.C.I. per l'abitazione principale
adibita   a   dimora   abituale  del  contribuente  (anche  se  unico
dimorante), che lo possiede a titolo di proprieta', ovvero di diritto
reale  di usufrutto, uso o abitazione, e' di L. 200.000 (Euro 103,29)
spettante  per  l'intero  anno  o  rapportato ai mesi durante i quali
sussiste la destinazione ad abitazione principale.
   02A05261;
       Il  comune di CAPRAROLA (provincia di Viterbo) ha adottato, il
25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.   l'aliquota  I.C.I.  di  questo  Comune  per  l'anno  2002  e'
determinata  nella  misura del 6 per mille. E' invece stabilita nella
misura del 7 per mille per le sole abitazioni diverse dall'abitazione
principale;
   2.  l'aliquota  del  6  per mille si applica anche alle abitazioni
date  in  uso  gratuito  a  parenti  di  primo grado, cioe' a figli o
genitori  che  vi  risiedono  anagraficamente  e  che  la  usano come
abitazione  principale,  a queste abitazioni non si puo' applicare la
detrazione di cui al successivo punto 3).
   3.  di  stabilire  per l'anno 2002 le detrazione di cui all'art. 8
comma  3  del  decreto  legislativo  n.  504  del  20  dicembre  1992
sostituito dall'art. 3 comma 55 legge 662/96, in lire 210.000.
       (Omissis).
   02A05262;
       Il  comune  di  CARDANO  AL  CAMPO  (provincia  di  Varese) ha
adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   4  per  mille  abitazione  principale  e pertinenze (box, cantina,
lavanderia annessi all'abitazione principale).
   6 per mille, altri immobili, terreni.
   detrazione L. 200.000 pari a Euro 103,29 per abitazione
principale.
   Restano   confermate   le   ulteriori  agevolazioni  e  detrazioni
approvate  con  delibera  di consiglio comunale n. 72 del 21 dicembre
2001   di   modifica   al  regolamento  comunale  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili accertamento con adesione.
       (Omissis).
   02A05263;
       Il  comune  di  CARLAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 4
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. Di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2002:
       aliquota ordinaria 5,5 per mille;
       aliquota per l'abitazione principale, 5 per mille;
       aliquota per immobili adibiti ad uso commerciale, 5 per mille;
       aliquote per terreni edificabili, 5 per mille.
   2.   Di   confermare   la  detrazione  dell'imposta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29.
       (Omissis).
   02A05264;
       Il  comune  di  CARPIGNANO  SALENTINO  (provincia di Lecce) ha
adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  determinare  per  il prossimo servizio finanziario le aliquote
I.C.I.  da  applicare  nel Comune nelle misure indicate nell'allegato
"A"  alla  presente deliberazione, che costituisce parte integrante e
sostanziale della stessa;
   di  determinare  in  Euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione.
       (Omissis).
   Allegato  "A"  A.  Persone  fisiche soggetti passivi residenti nel
comune  esclusivamente  alla unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, 5 per mille.
   B.  Per  tutti  gli  altri  immobili diversi da quelli previsti al
punto precedente e fatti salvi quelli previsti ai punti successivi, 5
per mille.
   C.  Per  interventi  volti  al  recupero  di  immobili inagibili o
inabitabili  o  finalizzati  al  recupero  di  immobili  di interesse
artistico o architettonico localizzati nei C.S.. L'aliquota agevolata
e'  applicata  per  la  durata  di tre anni dall'inizio lavori, 3 per
mille.
   D.  Per  immobili  di nuova costruzione classificati nel "gruppo Z
Unita'  immobiliare  a destinazione terziaria, produttiva e diversa",
per  la  durata  di  anni  5  a  decorrere  dalla  certificazione  di
agibilita' o dall'effettivo utilizzo dell'opera, se precedente, 4 per
mille.
   E. Detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae la destinazione, 103.29.
   02A05265;
       Il comune di CASALE MARITTIMO (provincia di Pisa) ha adottato,
il  18  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Di stabilire per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili
cosi' come riportato nella tabella:
       (Omissis).
=====================================================================
                       Soggetti | Aliquota
=====================================================================
Unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e |
per le autorimesse censite con alloggio, in favore |
delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci ci |
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, locali |
adibiti ad attivita' commerciale ed artigianale, |
turistiche       e       direzionali       |5,5       per       mille
---------------------------------------------------------------------
Tutte    le    altre    unita'    immobiliari    |    7   per   mille
---------------------------------------------------------------------
Detrazione per la prima abitazione | Euro 144,61 02A05266;
       Il   comune  di  CASASCO  D'INTELVI  (provincia  di  Como)  ha
adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   Di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno 2002 nella misura
unica del 5 per mille.
       (Omissis).
   02A05267;
       Il  comune  di  CASCINETTE  D'IVREA  (provincia  di Torino) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   Di  determinare  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune nella misura
diversificata  del 5,3 per mille per le abitazioni principali e del 7
per mille per tutti gli altri immobili, confermando la detrazione per
l'abitazioni principale in L. 200.000 - Euro103,29.
       (Omissis).
   02A05268;
       Il  comune  di  CASOLA  VALSENIO  (provincia  di  Ravenna)  ha
adottato,  il  15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta Comunale
sugli Immobili nelle seguenti misure:
       abitazione principale e pertinenze: 5,4 per mille;
       abitazioni locate e pertinenze: 6,5 per mille;
       abitazioni che i proprietari concedono in locazione a titolo
di  abitazione  principale  a  canone  di affitto concordato: 3,6 per
mille;
       immobili non locali e pertinenze: 8 per mille;
       altri fabbricati: 6 per mille;
       aree fabbricabili: 7 per mille.
   Le unita' immobiliari indicate alle categorie catastali C2 C6 e C7
pertinenze  di unita' immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate
alla stessa aliquota dell'unita' immobiliare principale.
       2.  Di  confermare  in  Euro 108,46 la detrazione dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo.  Tale  detrazione  si  applica  anche  alle unita'
immobiliari,  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dai soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi
per le Case Popolari.
   Sono  equiparate  alle abitazioni principali le unita' immobiliari
in  uso  gratuito  ai  parenti  in  linea  retta  fino al primo grado
(genitori e figli).
   Di  determinare  in  Euro  180,76  la  detrazione  per  le  unita'
immobiliari  adibite ad abitazione principale dei soggetti rientranti
nelle   categorie   indicanti   situazioni   di  particolare  disagio
socio-economico.
   3.  Di  stabilire  che  viene  considerata direttamente adibita ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
       (Omissis).
   02A05269;
       Il  comune  di CASOLI (provincia di Chieti) ha adottato, il 23
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.   di  confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  siti nel comune di Casoli nella misura del
5,5 per mille.
       (Omissis).
   02A05270;
       Il comune di CASSINA RIZZARDI (provincia di Como) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  fissare,  per  l'anno  2002  le  seguenti aliquote ai fini
dell'applicazione   dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:
       3  per  mille, l'aliquota da applicare a favore di proprietari
che  eseguano  interventi  volti  al  recupero  di unita' immobiliari
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nei
centri  storici,  ovvero  volti  alla  realizzazione di autorimesse o
posti  auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per
la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
       5 per mille, l'aliquota da applicare con la detrazione di Euro
144,61 (L. 280.000) alle seguenti tipologie di immobili:
         unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del
soggetto passivo;
         unita'  immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
         unita'  immobiliare,  non  locata,  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente;
         unita'  immobiliari  di pertinenza all'abitazione principale
intendendosi  come tali box, depositi, autorimesse. L'agevolazione e'
pero'  limitata  esclusivamente  a  non  piu'  di  una pertinenza per
ciascuna abitazione principale.
       5  per  mille senza alcuna detrazione, l'aliquota da applicare
alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche a
parenti  in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi
ultimi le utilizzino come abitazione principale.
       6  per  mille, l'aliquota da applicare alle aree edificabili e
terreni agricoli;
       7  per  mille,  l'aliquota  da applicare agli immobili diversi
dalle  abitazioni  principali  ed in caso di piu' pertinenze, esclusa
quella dell'abitazione principale.
       (Omissis).
   02A05271;
       Il  comune  di CASTAGNITO (provincia di Cuneo) ha adottato, il
24   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   4)  Di  confermere,  per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille
per  le  abitazioni principali e nella misura del 6 per mille per gli
altri  immobili,  l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli   immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504.
   5)  Di confermare, altresi', in Euro 103,29 la detrazione prevista
per le abitazioni principali. (Omissis).
   02A05272;
       Il   comune  di  CASTEL  FRENTANO  (provincia  di  Chieti)  ha
adottato,  l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1) Di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili siti nel comune di Castel Frentano nella misura del 6
per mille..
       (Omissis).
   02A05273;
       Il comune di CASTEL MADAMA (provincia di Roma) ha adottato, il
12   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1)  Di  confermare  per  l'anno  2002  le  seguenti  aliquote  per
l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo
comune:
   aliquota da applicare:
       aliquota ordinaria, 6 per mille;
       abitazioni principale, 5 per mille;
       abitazioni secondarie, 6 per mille.
   2)  Aliquota  agevolata  in  favore  dei  proprietari che eseguono
interventi volti:
       al  recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili 3
per mille;
       al   recupero   di   immobili   di   interesse   artistico  od
architettonico localizzati nel centro storico 3 per mille;
   per la durata di tre anni dall'inizio del lavoro.
   3) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
   4)L'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  (50%)  per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge  4  gennaio  1968,  n.  15  nella quale deve dichiarare la data
d'inizio   delle   condizioni  che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
   5)   Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la
determinazione   dell'imposta   dovuta   per   le   predette   unita'
immobiliari,  e'  inoltre  stabilito  che  per  abitazione principale
s'intende  quella  nella  quale  il  contribuente,  che la possiede a
titolo  di  proprieta',  usufrutto  od altro diritto reale, ed i suoi
familiari  dimorano  abitualmente. Le disposizioni di cui al presente
Capo  si  applicano  anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibita ad abitazione
principale  dei  soci  assegnati,  nonche'  agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
   6) Determinare la detrazione per nuclei familiari con reddito
   inferiore  al limite di L. 10.000.000 = nell'importo di L. 250.000
   =;
7) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata; (Omissis).
   02A05374;
       Il  comune di CASTEL MELLA (provincia di Brescia) ha adottato,
il   4  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1)   di  confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nel 2001
e precisamente nella seguente misura:
       5,2   per   mille  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale e relative pertinenze (box garage);
       5,2  per  mille  per  la  seconda  abitazione  concessa in uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado,
i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale;
       6   per   mille   per  gli  immobili  diversi  dall'abitazione
principale;
       detrazione  spettante per l'abitazione principale Euro 103,30.
    (Omissis).
   02A05275;
       Il  comune di CASTELLETTO DI BRANDUZZO (provincia di Pavia) ha
adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1) di determinare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota I.C.I. al
5 per mille per le seguenti unita' immobiliari:
       unita'   immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo  d'imposta  e  da  soci  di  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa.  In  caso  di  contitolarita'  nella proprieta'
dell'immobile,  il contitolare per il quale lo stesso non costituisce
abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota del 5 per mille
senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo n. 504/1992;
       unita'  abitative  date  in  comodato,  come  da dichiarazione
sostitutiva  di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta,
da  presentare  entro la scadenza del 15 giugno 2002, ad ascendenti e
discendenti  di  primo  grado  in  linea  retta,  ovvero  al coniuge,
residente anagraficamente nel comune;
       abitazione   affitate  con  contratto  registrato  a  soggetti
residenti  nel  comune,  a  seguito  di  presentazione,  da parte del
soggetto  passivo  d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con allegata copia del contratto registrato;
       aree fabbricabili;
       terreni agricoli;
   2)  di  determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per
mille,  per  altri  fabbricati  con  esclusione di quelli elencati di
seguito ai punti 3,4 e 5;
   3) di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. agevolata al
4 per mille per i fabbricati ex rurali accatastati in cat. D/10;
   4) di determinare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
decreto  legislativo  n.  504/1992,  l'aliquota  al 4 per mille per i
fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno  per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione di immobili,
limitatamente a quelli ultimati nel periodo del 1o gennaio 1997 al 31
dicembre  2001.  Il  soggetto  passivo d'imposta dovra' allegare alla
dichiarazione  I.C.I.  una  dichiarazione sostitutiva di atto notorio
dalla  quale  risulti la data di ultimazione lavori e l'iscrizione di
tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino;
   5)  di  considerare  ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 23
dicembre   1996,   n.   662,  abitazione  principale  anche  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o usufrutto o altro
diritto  reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di ricovero, a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata, ovvero da cittadini temporaneamente
residenti all'estero;
   6)  di  confermare  per  l'anno  2002, in L. 200.000 la detrazione
d'imposta  per  l'abitazione principale, fatti salvi i casi di cui al
successivo punto 7);
   7) di elevare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  n.  504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3
del  decreto-legge  11  marzo  1997,  n. 50, convertito nella legge 9
maggio  1997,  n.  122,  da  L.  200.000  a  L. 300.000 la detrazione
d'imposta  relativa  all'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  a  favore  dei  contribuenti in condizione di particolare
disagio   economico  e  sociale  in  possesso  di  tutti  i  seguenti
requisiti:
       a) essere residenti nel comune di Castelletto di Branduzzo;
       b) essere proprietari, ovvero titolari dei diritto di
usofrutto, uso od abitazone di un'unica unita' immobiliare adibita ad
abitazione   principale  eventualmente  comprensiva  di  posto  auto,
garage, cantina ed area pertinenziale;
       c)   non   possedere   alcuna   altra  proprieta'  immobiliare
nell'ambito del territorio italiano;
       d)   tale   abitazione  non  deve  essere  classificata  nelle
categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;
       e) essere pensionato o non in condizione lavorativa;
       f) aver compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o
gennaio 2002;
       g)  avere  percepito, nell'anno 2001, un reddito imponibile ai
fini  I.R.PE.F.,  riferito all'interno nucleo familiare, intendendosi
per  tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore a
L.   26.500.000,   escluso   il   reddito  derivante  dall'abitazione
principale e sue pertinenze.
   Le  condizioni  di  cui  alle  lettere  b),  c) e d) devono essere
possedute  da  parte  di  tutti i componenti il nucleo familiare alla
data del 1o gennaio 2002.
   Per  avere  diritto  a  tale detrazione i contribuenti interessati
dovranno  inoltrare  apposita  domanda, entro il 15 giugno, allegando
fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2001 da
tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza puo' essere resa
una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta' attestante i
redditi percepiti. (Omissis).
   02A05276;
       Il  comune  di  CASTELLETTO  STURA  (provincia  di  Cuneo)  ha
adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di determinare, per quanto concerne il 2002, l'aliquota I.C.I.
da  applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille,
con detrazione di Euro 103,29 per le prime abitazioni;
       (Omissis).
   3.  di  dare  atto che la pertinenza della prima abitazione verra'
presa in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione;
   4.  di dare atto che verra' considerata, ai fini della detrazione,
prima  casa, anche quella di prioprieta' di persone non residenti che
autocertifichino  di  aver  dovuto  trasferire  la  residenza  presso
istituti  o case do riposo site in altri comuni o risultino portatori
di  handicap  (riconosciuto  ai  sensi della legge n. 104/1992) e per
tale  motivo ricoverate in strutture. Tali fabbricati devono pertanto
risultare sfitti ed a disposizione; (Omissis).
   02A05277;
       Il  comune  di CASTELLINALDO (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  27 dicembre 2001 e 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1)  Di  confermare  e  determinare per l'anno 2002 (omissis) nella
misura  del  5  per  mille  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  da  applicarsi  in  misura  unica a tutte le basi
imponibili.
       (Omissis).
   1)  Di  confermere e determinare, per l'anno 2002, la misura della
detrazine  I.C.I.,  da  applicare  all'abitazione  principale,  nella
misura minima prevista per legge, pari ad Euro 103,29. 02A05278;
       Il  comune  di  CASTELLO  DI  BRIANZA  (provincia di Lecco) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1)  di determinare in misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per
l'anno  2002  per  la prima abitazione e le relative pertinenze e del
5,5 per mille per tutte le proprieta' diverse dalla prima abitazione,
conformando la misura delle detrazioni vigenti in euro 103,29;
   2)  di  dare  atto  che sono assimilate alle abitazioni principali
quelle  previste dal regolamento dell'imposta comunale sugli immobili
approvato  con  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  3 del 25
gennaio 1999. (Omissis).
   02A05279;
       Il comune di CASTELNUOVO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha
adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1) di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge
27  dicembre  1997,  n.  449,  per  l'anno 2002, le seguenti aliquote
dell'imposta comunale per gli immobili:
       1.  aliquota  del  5,5 per mille per i terrei agricoli che non
ricadono  in  aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
       2. aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti
passivi  a  soci  di cooperative a proprieta' indivisa, residente nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
       3. aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti
passivi  e  soci  di  cooperative  a proprieta' indivisa per l'unita'
immobiliare  non  direttamente  adibita  ad  abitazione principale ma
adibita,  anche saltuariamente nel corso dell'anno del proprietario o
da suoi familiari;
       4.  aliquota  del 7 per mille per le persone fisiche, soggetti
passivi  e  soci  di  cooperative  a proprieta' indivisa per l'unita'
immobiliare  non  direttamente adibita ad abitazione principale e non
adibita,  anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o
da suoi familiari. (Omissis).
   02A05280;
       Il  comune  di  CASTELNUOVO  CALCEA  (provincia  di  Asti)  ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1)  di confermare per l'anno 2002, per le motivazioni riportate in
premessa,  nella  misura  del  5,5  per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  da  applicarsi in misura unica a
tutte le basi imponibili;
   (Omissis);
   3) di proporre al consiglio comunale la detrazione per le
abitazioni principali, nella misura minima prevista dalla legge (Euro
103,29 pari a L. 200.000). (Omissis).
   02A05281;
       Il  comune  di CASTELVETERE SUL CALORE (provincia di Avellino)
ha  adottato,  il  12  febbraio  2002,  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   Riconfermare  nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta
Comunale  sugli Immobili per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 6 comma 1
del  decreto  legislativo  n.  504  del 30 dicembre 1992 e successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' in euro 103,29 la detrazione
per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del
soggetto passivo;
       (Omissis).
   02A05282;
       Il  comune  di  CASTIGLION FIORENTINO (provincia di Arezzo) ha
adottato,  l'11  marzo  2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  stabilire  le  aliquote  dell' Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.),  per  Iesercizio in corso, con effetto dal 1o gennaio 2002,
come segue:
       1. aliquota ordinaria: 5,9 per mille;
       2. aliquota ridotta per abitazioni principali: 5,3 per mille;
di dare atto che per "abitazioni principali", ai fini dell'
applicazione  della  aliquota  ridotta  sopraindicata,  si  intendono
esclusivamente:
       a)  abitazioni  di  proprieta'  dei  soggetti passivi, ove gli
stessi risiedono e dimorano abitualmente;
       b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
       c)  alloggi  regolermente assegnati dall'Istituto autonomo per
le Case Popolari;
       d)  abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi
familiari e parenti, entro il primo grado, in linea retta (genitori o
figli)  o  collaterale  (fratelli), che le utilizzino come abitazioni
principali  acquisendovi la residenza e stabilendovi la loro abituale
dimora  e  risultino,  inoltre, privi di qualsiasi proprieta' sia nel
comune che altrove;
       e)   Unita'   immobiliari   ad   uso  abitatvo  che  risultino
inutitizzate  in quanto possedute, ad esclusivo titolo di proprieta',
da  soggetti  anziani  o  disabili  che a causa delle loro condizioni
abbiano  dovuto  acquisire  la  residenza  in  istituti di ricovero o
sanitari;
       f)  pertinenze  distintamente  iscritte  in  catasto,  purche'
durevolmente,  effettivamente ed esclusivamente asservite alle unita'
immobiliari  rientranti  nella definizione di "abitazione principale"
del soggetto passivo di Imposta.
   di  stabilire,  inoltre,  che  dall'imposta  dovuta  per le unita'
immobiliari  destinate  ad  uso  di  "abitazioni  principaliº vengano
detratte,   fino   a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000,
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione  e suddivise tra tutti i soggetti passivi che adibiscono
Iimmobile di loro spettanza ad "abitazione principale";
   di  dare  atto  che  la detrazione indicata spetta alle abitazioni
principali   come  sopra  definite  con  le  seguenti  limitazioni  e
precisazioni per i punti d) ed f):
       d)  sulle  abitazioni  concesse  in  uso  gratuito a parenti e
familiari  la  detrazione spetta, secondo i requisiti precedentemente
indicati  e  a  condizione  che  il  soggetto  passivo di imposta non
possegga altro immobile sul quale l'abbia gia' scontata fino alla sua
completa concorrenza o parzialmente;
       f)  sulle  pertinenze  distintamente  iscritte  in  catasto la
detrazione  spetta  solo per la parte di essa eventualmente eccedente
l'imposta  dovuta  sull'abitazione  principale,  fino  alla  completa
concorrenza della stessa o della eventuale quota spettante.
       (Omissis).
   02A05283;
       Il  comune  di  CASTIGLIONE  D'INTELVI  (provincia di Como) ha
adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo
504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n.
662/1996,  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 2002 nella misura unica del
4,3 per mille;
   di  stabilire  la  misura  della  detrazione  dovuta  per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  fissandola  in Euro
104,00;
       (Omissis).
   02A05284;
       Il  comune  di  CASTIGLIONE  TINELLA  (provincia  di Cuneo) ha
adottato,  il  28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  determinare  nella misura deI 6 per mille l'aliquota I.C.I. da
applicare per l'anno 2002.
   di  determinare  in  euro  103,29  la  detrazione  prevista per le
abitazioni principali.
       (Omissis).
   02A05285;
       Il  comune  di CASTRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il
1o   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili
(I.C.I.) per l'anno 2002 come segue:
       nella  misura  del  4,5  per mille, rapportata al valore degli
immobili,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6  del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504 e correlative disposizioni, nei
confronti   delle   persone   fisiche  soggetti  passivi  e  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per
Iunita  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale e
per  le  relative  pertinenze  nei  limiti dello speciale regolamento
adottato con delibera consiliare n. 5 del 24 dicembre 2000;
       nella  misura  del  7  per  mille  rapportata  al valore degli
immobili,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dalIart.  6  del  decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come integrato con legge
23  dicembre  1996,  n.  662,  nei  confronti  dei  soggetti  passivi
d'imposta aventi titolo sugli alloggi che risultino "non locati";
       nella  misura  del  6,5  per  mille rapportato al valore degli
immobili,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per tutti gli altri casi;
   2.  di  stabilire  in  Euro  150,00  per  l'intero  anno  2002  la
detrazione d'imposta per la "1a casa" disciplinata dalIart. 8 comma 2
del decreto legislativo n. 504/1992 e succ. mod.;
       (Omissis).
   02A05286;
       Il  comune di CECINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  approvare le seguenti aliquote differenziate I.C.I. per l'anno
2002 per le ragioni e secondo le modalita' espresse in narrativa:
       aliquota   ridotta   pari   al  5,9  per  mille  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  le pertinenze e le
unita'  immobiliari  concesse in uso gratuito per residenza a parenti
in linea retta fino al secondo grado;
       aliquota   ridotta   pari   all'1  per  mille  per  le  unita'
immobiliari  concesse  in  locazione  nel  rispetto del protocollo di
intesa  degli  affitti  "concordati"  tra le associazioni inquilini e
proprietari  ex  articoli  2, 4 e 5 legge n. 431/1998, con decorrenza
dalla   data   di   stipula   e  dietro  presentazione  di  specifica
dichiarazione da parte del soggetto passivo;
       aliquota   del  7  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  a
disposizione  o locate per periodi inferiori all'anno, nonche' per le
aree fabbricabili;
       aliquota  ordinaria del 6,1 per mille in tutti gli altri casi;
       (Omissis).
   02A05287;
       Il comune di CELLE ENOMONDO (provincia di Asti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  stabilire, come stabilisce, per i motivi e con le finalita' in
Premessa  illustrate, l'aliquota d'imposta I.C.I. del Comune di Celle
Enomondo,   per   il   2002,  nella  misura  "unica"  del  6%e,  pari
all'aliquota  gia'  applicata  per il 2001, con detrazione prima casa
pari a L. 200.000.
       (Omissis).
   02A05288;
       Il comune di CEPRANO (provincia di Frosinone) ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  approvare  le  aliquote  I.C.I.  -  Imposta comunale sugli
immobili  -  da applicare nel Comune di Ceprano per l'anno 2002, come
segue:
       a)  L'aliquota  da  applicare  per le persone fisiche soggetti
passivi  e  di  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
       ad  abitazione principale, e' stabilita nella misura del 5 per
       mille;
b) l'aliquota da applicare per i soggetti passivi dell'I.C.I.
relativamente  agli  immobili  diversi  dall'abitazione principale e'
stabilita nella misura del 6,85 per mille.
   2. di stabilire che per gli immobili adibiti a dimora abituale del
soggetto  passivo,  nonche'  dei  cittadini italiani non residenti ed
agli  anziani  ricoverati  negli  istituti  di assistenza purche' non
locati,  e  relative  pertinenze e' concessa una detrazione pari Euro
103,00.
       (Omissis).
   02A05289;
       Il  comune di CESERETO (provincia di Alessandria) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   stabilire  per l' anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, in via generale, nella misura del 6 per mille;
   stabilire  la  detrazione  spettante  per  la  prima casa, in euro
103,50.
       (Omissis).
   02A05290;
       Il  comune di CERETE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 6 per
mille, con detrazione prima casa pari a Euro 129,11 estesa anche alle
abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado.
       (Omissis).
   02A05291;
       Il  comune  di CERTALDO (provincia di Firenze) ha adottato, il
31   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  adottare  per  l'anno 2002 le seguenti aliquote, detrazioni ed
agevolazioni  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), come segue:
       a) aliquote:
         6 per mille quale aliquota ordinaria;
         7 per mille per le unita' immobiliari destinate a civile
abitazione  tenute  sfitte,  intendendosi come tali quelle non locate
per l'intero anno o tenute a disposizione;
         2  per  mille  per  gli  alloggi  con  contratti  di affitto
concordati di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998.
       b) detrazioni di imposta:
         euro 139,45 per l'abitazione principale;
         euro 216,92 per l'abitazione principale a favore dei
soggetti  che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni
di disagio economico e sociale:
         a)  nuclei  familiari  con  indicatore  I.S.E.E. fino a euro
9.038,00;
         b)  nuclei  familiari  con  indicatore  I.S.E.E. fino a euro
10.845,60 purche' si riscontri una delle seguenti condizioni:
           1) famiglie composte soltanto da ultrasessantacinquenni;
           2) famiglie con presenza di un componente portatore di
handicap,  in base alla legge n. 104/1992 o con invalidita' al 100% o
non autosufficiente.
       Per  le  famiglie  composte da un unico componente, il reddito
I.S.E.E. sara' innalzato di euro 516,46.
       (Omissis).
   02A05292;
       Il comune di CERZETO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno  2002  nella  misura  deI  6 per mille
l'aliquota  unica  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre
   1992,   n.   504   e   successive  modificazioni,  integrazioni  e
       sostituzioni. (Omissis).
   02A05293;
       Il  comune di CHIGNOLO PO (provincia di Pavia) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1) Di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure:
       abitazione principale: 4 per mille;
       terreni e aree fabbricabili: 6 per mille;
       tutti gli altri immobili 6 per mille.
   2)   Di   stabilire   l'importo   della  detrazione  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo,  nelle  misure  di  cui alla tabella allegata, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
   3)  Di  considerare  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, case di cura o
istituti sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.
   TABELLA  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'AUMENTO  DELLA  DETRAZIONE  PER
L'ABITAZIONE PRINCIPALE
   Per  gli immobili di valore catastale fino a euro 41.316,55. viene
concesso  l'aumento  della  detrazione  per  l'abitazione  principale
secondo  la  sotto  riportata  tabella.  per le seguenti categorie di
cittadini:
       a) pensionati;
       b) coniugi a carico dei pensionati;
       c)  portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
       d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 2001
regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
       e)  lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per
almeno sei mesi, nell'anno 2001;
   Le suddette categorie di cittadini potranno usufruire dell'aumento
della  detrazione, a condizione che non possiedano, anche a titolo di
usufrutto,  altri  immobili  o  quote  superiori  ad  1/3 del secondo
immobile  escluso  il box di pertinenza dell'abitazione principale, i
cui  redditi  imponibili  ai  fini  fiscali  corrispondano  a  quelli
previsti nell'allegata tabella.
   I  contribuenti dovranno attestare con l'autocertificazione quanto
segue:
       1)  La  condizione  d'appartenenza  ad  una  categoria ammessa
all'ulteriore detrazione;
       2) il reddito complessivo del nucleo familiare;
       3) Il non possesso d'altri immobili, escluso il garage di
pertinenza all'abitazione principale.
   Di  tali  detrazioni non potranno usufruire possessori di immobili
classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/6 - A/8 - A/9.
                  DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
=====================================================================
Componenti| | | | |
  nucleo  |258,23  1a | 206,58 2a | 154.94 3a | 129,11 4a | 00.000 5a
familiare | fascia | fascia | fascia | fascia | fascia
=====================================================================
1 persona | 5.164,57 | 6.041,51 | 6.962,36 | 7.883,20 | -
---------------------------------------------------------------------
2 persone | 7.597,08 | 9.117,01 | 10.636,43 | 12.155,85 | -
---------------------------------------------------------------------
3 persone | 9.761,04 | 11.713,24 | 13.665,45 | 15.622,82 | -
---------------------------------------------------------------------
4 persone |11.723,57 | 13.995,98 | 16.299,38 | 18.644,09 | -
       (Omissis).
   02A05294;
       Il comune di CHIUSA DI PESIO (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  15  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   Di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno 2002 nella misura
seguente:
       7 per mille aliquota ordinaria per tutti gli immobili;
       5 per mille aliquota differenziata per le abitazioni destinate
ad uso residenza principale da parte del proprietario.
       Di  determinare  la  detrazione  da applicarsi alla prima casa
nella misura di euro 103,30.
       (Omissis).
   02A05295;
       Il  comune  di  CHIUSI  DELLA  VERNA  (provincia di Arezzo) ha
adottato,  il  16  febbraio  2002  e  27  febbraio  2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1) Di confermare nella misura del 6,5 per mille 6,5 l'aliquota per
l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.
       (Omissis).
   1)   Di   elevare  ad  euro  115,00  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis).
   02A05296;
       Il  comune  di CICALA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
28   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
       Aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale.
       Aliquota del 7 per mille per gli immobili posseduti in
aggiunta all'abitazione principale.
       Detrazione   per   l'abitazione  principale  Euro  103,29  (L.
200.000).
       (Omissis).
   02A05297;
       Il  comune  di  CINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato,
l'11   febbraio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   Di  fissare,  per  l'anno  2002,  ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992  n.  504, come sostituito dall'art. 3
comma   53,   della   legge  23  dicembre  1996  n.  662,  l'aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  nella  misura che
segue:
       aliquota ordinaria: 7 per mille;
       aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale 5 per mille.
       (Omissis).
   02A05298;
       Il  comune  di  CISMON  DEL  GRAPPA  (provincia di Vicenza) ha
adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1) di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come segue:
       prima casa e relative pertinenze: 5 per mille;
       altri fabbricati e terreni edificabili: 6 per mille.
       (Omissis).
   02A05299;
       Il  comune di CITTADELLA (provincia di Padova) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2002  in  Euro  108,45 (pari a L.
210.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale,  intendendosi  per  abitazione principale quanto definito
all'art.  3,  commi 1 e 6 del regolamento comunale per l'applicazione
dell'l.C.l.;
   2.  di confermare la possibilita' di elevare a Euro 263,39 (pari a
L.  510.000)  la  detrazione  indicata  al  punto  1)  per abitazione
principale,  che  deve  essere l'unico immobile posseduto a titolo di
proprieta',   usufrutto   o  abitazione  dai  contribuenti  con  eta'
superiore  a 65 anni e titolari, oltre al reddito dell'abitazione, di
solo  reddito  familiare  annuo derivante da pensione minima (fissata
per  l'anno  2001  in  L.  9.605.700  apri ad Euro 4.960,93). Da tale
beneficio sono escluse le abitazioni di categorie catastale A/1 - A/7
- A/8 - A/9. La stessa detrazione elevata a Euro 263,39 potra' essere
fruita   da   contribuenti  portatori  di  handicap  con  invalidita'
superiore  all'85%  e  con  un reddito annuo del nucleo familiare non
superiore a L. 40.000.000 pari ad Euro 20658,27;
   3.   di   inserire   all'art.   3  del  regolamento  comunale  per
l'applicazione  dell'imposta sugli immobili, il seguente comma 3-bis:
"La  detrazione  dell'imposta  e'  aumentata del 100% nel caso in cui
l'abitazione   principale   sia  situata,  completamente  o  per  una
percentuale  non  inferiore all'1 per cento della superficie coperta,
all'interno  della  fascia  di  rispetto  per  elettrodotti cosi come
risulta  inserita  nel  vigente Piano regolatore generale (P.R.G.). I
contribuenti  che  fruiscono di tale agevolazione dovranno presentare
nei termini di legge la prescritta denuncia di variazione.
       (Omissis).
   02A05300;
       Il  comune  di  COLLE  DI  VAL  D'ELSA (provincia di Siena) ha
adottato,  il  28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1) Aliquota 2,5 per mille.
       Alla  aliquota  del  2,5 per mille sono soggetti i proprietari
che  eseguono  interventi  volti  al  recupero  di unita' immobiliari
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nel
centro  storico,  ovvero  volti  alla  realizzazione di autorimesse o
posti  auto  anche  pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti.
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
   2) Aliquota 4 per mille.
       Alla  aliquota 4 per mille sono soggette le unita' immobiliari
concesse  in  locazione  a canone concordato, secondo le disposizioni
della legge n. 431/1998.
   3) Aliquota 5 per mille.
       Alla aliquota 5 per mille sono soggetti:
       3/1) I fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11
aventi le seguenti caratteristiche:
         utilizzati come abitazione principale dal proprietario o, in
caso di usufrutto, uso ed abitazione, dal titolare di tale diritto;
         concessi in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea
retta   entro   il   terzo   grado   (genitori-figli,   nonni-nipoti,
nonni-pronipoti) ed in linea collaterale entro il secondo (fratelli),
a  condizione  che per gli stessi costituisca abitazione di residenza
anagrafica   (in   questo   caso  e'  necessario  inoltrare  apposita
comunicazione  all'ufficio  I.C.I. del Comune entro il termine per la
presentazione della denuncia dell'anno d'imposta);
         locati  per  oltre 180 giorni, anche non consecutivi durante
l'anno solare;
         nei  quali  il  proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed
abitazione,  il  titolare  di  tale  diritto, stabiliscono la propria
abitazione  principale  entro  il  secondo  anno  solare successivo a
quello  di  acquisto  ovvero  entro  tre  anni nel caso di acquisto e
successive   ristrutturazioni,   accertabili   con  il  rilascio  del
provvedimento autorizzatorio di opere edilizie;
         nelle  quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed
abitazione,   il   titolare   di  tale  diritto,  vi  eserciti  arti,
professioni o attivita' commerciali;
         nei  quali  sono in corso lavori di ristrutturazione, dietro
presentazione  di apposita richiesta all'ufficio e comunque fino alla
fine dei lavori stessi;
         unita'  immobiliare  catastalmente  indipendente comunicante
con  l'abitazione principale (attigua o su due piani diversi) purche'
venga  utilizzata  dallo  stesso nucleo familiare per l'intero anno e
venga presentata entro il 30 giugno di ogni anno, o comunque entro il
termine  previsto  per  la  consegna della denuncia di variazione una
dichiarazione   sostitutiva   di   atto   notorio  che  attesti  tale
condizione,   nel   rispetto  della  vigente  normativa  urbanistica.
L'applicazione  di tale aliquota spetta, per l'intero anno, a partire
dall'anno  successivo  a  quello in cui si verificano le condizioni e
cessa,  per  l'intero  anno,  dall'anno  successivo  a  quello in cui
vengono  meno  le  condizioni  stesse. La cessazione della condizione
deve essere dichiarata entro i trenta giorni successivi.
       3/2)  I  fabbricati  classificati  nelle  categorie catastali:
A/10; da B/1 a B/8; da C/1 a C/7; e da D/1 a D/12.
       3/3)  L'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
   4) Aliquota 7 per mille.
       Alla aliquota 7 per mille sono soggette:
         4/1) le aree fabbricabili;
         4/2) i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed
A/11  che non sono locati per oltre 180 giorni, anche non consecutivi
durante   l'anno   solare   o  che,  comunque,  non  rispondono  alle
caratteristiche di cui ai punti n. 2 e 3/1.
   TERRENI  AGRICOLI E FABBRICATI RURALI Ai sensi della circolare del
Ministero  delle  finanze n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli
ricadenti  nel  territorio  del  Comune  di  Colle di VaI d'Elsa sono
esenti  dall'imposta  ex art. 7 lettera h) del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 504.
   DETRAZIONE  La  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione principale e' fissata in Euro 108,46 (L. 210.000).
       Si   considera  inoltre  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale:
         l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' od
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
         l'abitazione  concessa  in  comodato  gratuito  a parenti in
linea  retta  entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti) e
collaterale entro il secondo grado (fratelli);
         l'abitazione  posseduta  da  un  soggetto che e' obbligato a
risiedere  in altro Comune per ragioni di studio e di lavoro, qualora
l'unita'  immobiliare  risulti  occupata,  quale dimora abituale, dai
familiari del possessore.
       I  soggetti che si trovano nelle condizioni sotto specificate,
possono  richiedere  l'applicazione  della  detrazione per abitazione
principale  fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per
la  stessa  unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione
principale.
       Contribuenti   che   possono  beneficiare  di  tale  ulteriore
detrazione:
         contribuenti  con eta' non inferiore a 65 anni se uomo, e 60
se donna;
         contribuenti   anche   di  eta'  inferiore  a  quanto  sopra
indicato, a condizione che abbiano acquisito la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
         contribuenti   anche   di  eta'  inferiore  a  quanto  sopra
indicato, che siano considerati persone disabili ai sensi della legge
n. 104/1992;
         contribuenti   anche   di  eta'  inferiore  a  quanto  sopra
indicato, che percepiscano una indennita' di accompagnamento ai sensi
della legge n. 18/1980.
       Condizioni per beneficiare della detrazione:
         l'unita' immobiliare deve costituire residenza anagrafica ed
abitazione principale del soggetto richiedente;
         nel caso in cui il contribuente abbia acquisito la residenza
in  istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
l'unita' immobiliare non deve risultare locata;
         il  fabbricato principale deve risultare classificato in una
delle  seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5, il nucleo
familiare  deve  essere costituito da non oltre due persone oppure di
un  maggior  numero  purche'  le persone eccedenti siano portatori di
handicap  ai  sensi  della  legge  n.  104/1992  o  percepiscono  una
indennita'  di  accompagnamento  ai  sensi  della legge n. 18/1980, o
abbiano un'eta' non superiore ad anni 18;
         alla   formazione   del   reddito   complessivo  del  nucleo
familiare,  per l'anno precedente, devono concorrere soltanto redditi
da  terreni,  per  un  importo  lordo non superiore a Euro 185,92 (L.
360.000),    e    trattamenti    pensionistici   di   importo   lordo
complessivamente  non superiore a Euro 6.197,48 (L. 12.000.000) se il
nucleo  familiare  e'  composto  da  una  sola  persona, oltre a Euro
5.164,57  (L.  10.000.000)  per  ciascuno  degli  altri componenti il
nucleo familiare. I suddetti limiti possono essere modificati di anno
in   anno   in   occasione   dell'adozione   della  deliberazione  di
determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.
       La  maggiore  detrazione  spetta, per l'intero anno, a partire
dall'anno  successivo in cui si verificano le condizioni e cessa, per
l'intero   anno,   dall'anno   successivo  in  cui  vengono  meno  le
condizioni.
       Per  ottenere  la  detrazione  il contribuente deve presentare
richiesta  all'ufficio  l.C.l.  del  Comune,  entro il termine per la
presentazione   della   denuncia   di  variazione  per  l'anno  2001,
utilizzando  l'apposito  modulo  in  distribuzione  presso  l'ufficio
stesso  e  presso  i patronati sociali dei sindacati dei lavoratori e
delle associazioni di categoria, impegnandosi, altresi', a comunicare
       l'eventuale  cessazione  delle  condizioni  entro  i 30 giorni
       successivi. (Omissis).
   02A05301;
       Il comune di COLLEFERRO (provincia di Roma) ha adottato, il 30
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   Aliquota unica per il 2002: 6 per mille;
   Detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale   del   soggetto  passivo  e  per  le  unita'  immobiliari
equiparate all'abitazione principale: Euro 103,29.
       (Omissis).
   02A05302;
       Il  comune  di  COMELICO  SUPERIORE  (provincia di Belluno) ha
adottato,  il  18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, come di seguito
meglio precisato;
   2.  di  stabilire per l'anno 2002 la detrazione di Euro 207,00 per
la prima casa di abitazione;
   3. di applicare, inoltre, le seguenti detrazioni:
       a)  di  applicare  una  detrazione  di  Euro 207,00 come se si
trattasse  di  prima casa, non locata, per quelle persone che sono in
casa  di  riposo e residenti, quindi, in altro Comune e che hanno una
casa nel comune di Comelico Superiore. Diversamente questa abitazione
non potrebbe godere della detrazione stabilita per la prima casa;
       b)  di  applicare  una  detrazione  di  Euro 207,00 come se si
trattasse  di  prima casa, nei casi in cui tra parenti di primo grado
viene  assegnata a titolo di uso una casa di abitazione di proprieta'
da destinare a prima casa di abitazione e residenza;
       c)  di  applicare  una  detrazione  di  Euro 207,00 come se si
trattasse di prima casa, nel caso in cui l'appartamento venga locato,
con  regolare  contratto  d'affitto  debitamente  registrato,  ad una
persona residente.
       (Omissis).
   02A05303;
       Il  comune  di  CONA  (provincia di Venezia) ha adottato, il 5
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di confermare, omissis, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per
mille;
   2.  di  prevedere  in Euro 103,30 annue il limite della detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale,  cosi'  come  previsto dell'art. 8, comma 8, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  504/1992  nel testo modificato dall'art. 3,
comma 55, della legge n. 662/1996.
       (Omissis).
   02A05304;
       Il  comune  di CORCIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il
31   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per  l'anno  2002 nella misura ordinaria del 6 per mille e di fissare
Ialiquota  nelle  seguenti  misure  per  le fattispecie imponibili di
seguito indicate:
       a)  aliquota  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in
linea  retta di primo grado e ai loro coniugi residenti nelle stesse,
come  indicato  dall'art.  6 del regolamento comunale I.C.I.: 5,5 per
mille;
       b)  aliquota  per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo
concesse   in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  alle
condizioni  definite  dagli  accordi  di  cui al comma 3, dell'art. 2
della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 4 per mille;
       c)  aliquota  per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo
(categorie  catastali  da  A/1  ad A/9) diverse da quelle di cui alle
precedenti lettere a) e b): 7 per mille;
       d) aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;
       e) aliquote per gli immobili appartenenti alle categorie
catastali  del  gruppo  D  e  alla categoria catastale A/10 (Uffici e
studi privati): 7 per mille;
       f)  aliquota per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili
oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente a 3 anni
dall'inizio  dei  lavori  (Art. 1, comma 5, legge n. 449/1997): 4 per
mille;
   2.   di   stabilire,   altresi',   le   seguenti   condizioni  per
l'applicazione delle aliquote di cui al punto 1):
       l`equiparazione, ai fini della sola applicazione dell'aliquota
agevolata  riservata  alle unita' immobiliari destinate ad abitazione
principale  con  esclusione del riconoscimento anche del diritto alla
detrazione,  delle  unita'  immobiliari  abitative  concesse  ad  uso
gratuito  a  parenti in linea retta di primo grado e ai loro coniugi,
viene effettuata alle seguenti condizioni;
       che  il  comodatario  sia  residente  nell'unita'  immobiliare
ricevuta in uso gratuito;
       che  il  soggetto  passivo,  oltre ad adempiere all'obbligo di
presentazione  della denuncia di variazione I.C.I. ai sensi dell'art.
10  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  provveda  a  consegnare
all'ufficio tributi del Comune apposita, dichiarazione sostitutiva di
atto  notorio  attestante  la concessione in uso gratuito dell'unita'
immobiliare  per la quale si applica l'aliquota agevolata di cui alla
lettera  a)  del  precedente  punto  1)  a  favore  dei  soggetti ivi
indicati.
       Resta  fermo  che l'applicazione dell'aliquota ridotta compete
solo  per  il  periodo  dell'anno  in  cui  tutte le condizioni sopra
indicate si verificano.
       I  soggetti  passivi  che beneficiano dell'aliquota ridotta di
cui  alla  lettera  c)  del  precedente  punto  1)  sono  obbligati a
presentare  all'ufficio  tributi  copia  del  contratto  di locazione
stipulato  sulla  base  degli  accordi  di cui al comma 3 dell'art. 2
della legge n. 431/1998, regolarmente registrato a norma di legge.
       Per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera
f)  del  precedente punto 1), i contribuenti sono tenuti a consegnare
la   documentazione   comprovante   lo   stato   di   inagibilita'  o
inabitabilita'   dell'immobile   nonche'  l'inizio  degli  interventi
finalizzati al recupero o apposita dichiarazione sostitutiva.
   3.  di  fissare,  per  l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione
principale  spettante  a  norma  del  comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo  n. 504/1992 nella misura di Euro 104,00, in applicazione
del  disposto  del  comma  3  del  succitato  art. 8, come modificato
dall'art.  3  del  decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 9 maggio 1997, n. 122;
   4.  di  stabilire  l'aumento della detrazione I.C.I. per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione principale da Euro 104,00 a Euro
155,00,  secondo il seguente criterio, con riferimento a categorie di
soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, ai
sensi  dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come
modificato  dal  decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla
legge 9 maggio 1997, n. 122:
   La  detrazione  di  Euro  155,00,  disposta in virtu' del comma 3,
dell'art.  8 del decreto legislativo n. 504/1992, compete ai soggetti
passivi  i  nuclei familiari nel corso del periodo d'imposta 2001 che
abbiano conseguito un reddito complessivo lordo come risultante dalle
dichiarazioni  dei  redditi,  non  superiore  ai  limiti  di  seguito
specificati,   graduati  sulla  base  della  numerosita'  del  nucleo
familiare;
=====================================================================
                | Reddito complessivo |Reddito complessivo lordo
Nucleo familiare| lordo (Euro) | (Lire)
=====================================================================
  1 componente | 9.297,00 | 18.001.502
---------------------------------------------------------------------
  2 componenti | 15.494,00 | 30.000.567
---------------------------------------------------------------------
  3 componenti | 18.076,00 | 35.000.017
---------------------------------------------------------------------
  4 componenti | 20.659,00 | 40.001.402
---------------------------------------------------------------------
  5 componenti | 23.241,00 | 45.000.851
   Per  ogni  componente  in  piu'  rispetto  al quinto devono essere
aggiunti al limite di reddito previsto per 5 componenti Euro 2.583,00
(L.  5.001.385).  Per  nucleo  familiare  si  intende  l'insieme  dei
soggetti   residenti   nell'abitazione   per   la   quale  usufruisce
dell'incremento   della   detrazione   come   da  stato  di  famiglia
anagrafico.
   I  contribuenti  che  rientrano nel criterio sopra citato indicato
dovranno  esibire  o presentare all'ufficio tributi del Comune, entro
il  mese  di dicembre del 2002, copie della dichiarazioni dei redditi
riferite  all'anno  di  imposta 2001 di tutti i componenti del nucleo
familiare  come  sopra  definito,  oppure  dichiarazione  sostitutiva
attestante  il  proprio  reddito  e  del nucleo familiare, nonche' la
composizione  dello  stesso,  secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
       (Omissis).
   02A05305;
       Il comune di CORTE PALASIO (provincia di Lodi) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Di  determinare  per  l'anno  2002  le  aliquote  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  che  saranno applicate in questo
Comune nelle seguenti misure:
       a)  Unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale: 5,5
per mille.
   Si  considera  direttamente adibita ad abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulta locata:
       b) Altre unita' immobiliari: 5,8 per mille;
       c) terreni agricoli: 5,8 per mille;
       d) aree edificabili: 5,8 per mille;
       e) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliare  inagibili o
inabili 5,8 per mille;
       f)  aliquota  agevolata  a  favore di proprietari che eseguono
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico nel centro storico 5,8 per mille.
       Le  aliquote  di  cui  alla lettera e) ed f) sono da applicare
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la  durata  di  3  anni  dall'inizio  dei lavori, cosi' come previsto
dall'art. 1, comma 5, della citata legge n. 449/1997;
       g)   aliquota  agevolata  per  proprietari  che  concedono  in
locazione  a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni
previste dagli accordi "tipo"º 5,8 per mille;
   2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per
l'abitazione principale.
       (Omissis).
   02A05306;
       Il  comune  di  COSTA  DE'  NOBILI  (provincia  di  Pavia)  ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  applicare con effetto dal 1o gennaio 2002, l'imposta sugli
immobili  I.C.I.  con  l'aliquota  del  5,5  per  mille per tutti gli
immobili;
   2.  di  stabilire  che  la  detrazione dall'imposta comunale sugli
immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo e' applicabile per l'anno 2001 nella
misura di L. 200.000.
       (Omissis).
   02A05307;
       Il  comune  di  COVO  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno
2002 sara' applicata da questo comune nel modo seguente:
       (a) 5 per mille per tutti gli immobili posseduti nel comune di
Covo;
       (b) detrazione di Euro 103,30 sulla prima casa;
       (c) detrazione di Euro 139,45 per l'abitazione principale dei
soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle
due seguenti condizioni:
         I.  reddito  familiare  derivante esclusivamente da pensione
minima di anzianita' aumentata di 1/3 (un terzo);
         Il.  possesso  di  abitazione principale appartenente ad una
delle seguenti categorie catastali:
           A/4 - Abitazioni di tipo popolare;
           A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare.
       (Omissis).
   02A05308;
       Il  comune  di  DEGO  (provincia di Savona) ha adottato, il 22
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di stabilire per l'anno 2002 per il comune di Dego, ai sensi e
per  gli  effetti  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5
per  mille per tutti gli immobili situati nel territorio del Comune e
soggetti a tale imposta;
   2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale e' fissata nella misura di Euro 103,29 (L.
200.000)  annue  cosi'  come  previsto dall'art. 3, comma 55, punto 2
della legge n. 662/1996.
       (Omissis).
   02A05309;
       Il  comune di DERUTA (provincia di Perugia) ha adottato, il 29
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  approvare  la proposta di deliberazione che si allega alla
presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
   2.  di  confermare  per  l'anno  2002  le  aliquote  d'imposta, le
detrazioni  e  le  agevolazioni  I.C.I. attualmente in vigore come di
seguito indicate:
=====================================================================
                 Tipologia |Aliquota I.C.I. anno 2002
=====================================================================
"Unita' Immobiliare adibita ad abitazione |
principale e relative pertinenze per un |
numero non superiore a due e purche' esse |
siano effettivamente utilizzate |
dall'occupante l'abitazione e non siano |
distanti da questa piu' di 100 metri in |
linea          d'aria"          |         5         per         mille
---------------------------------------------------------------------
Altri    fabbricati   -   Aree   fabbricabili   |   5,5   per   mille
---------------------------------------------------------------------
Immobili oggetto di interventi di recupero |
nei centri storici, che non siano |
assegnatari di contribuzioni pubbliche per |
il recupero per un periodo di tre anni |
dalla      fine      dei      lavori      |      1      per     mille
---------------------------------------------------------------------
Detrazione d'imposta unita' immobiliare |
adibita ad abitazione principale | Euro 103,29
       (Omissis).
   02A05310;
       Il  comune di DESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 4
febbraio  2002  e  il  26 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  applicare nel comune di Desana, per l'anno 2002, l'imposta
comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 5 per mille e 7 per
mille  quale aliquota diversificata per alloggi non locati ex art. 6,
decreto  legislativo  n.  504/1992,  in via di conferma dell'aliquota
gia' praticata nello scorso esercizio.
       (Omissis).
   di  determinare  per  l'anno  2002,  nel comune di Desana, in Euro
103,29  la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo.
       (Omissis).
   02A05311;
       Il  comune di DOGLIANI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20
dicembre  2001  e  il  9  gennaio  2002, le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   2)  di  riconfermare  per  l'anno  2002  quanto gia' stabilito per
l'anno  2001  con  deliberazione  G.C.  n.  8  del  13  gennaio  2001
stabilendo le aliquote I.C.I. nel modo seguente:
       a) abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille;
       b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli:
aliquota 6 per mille;
       c)  immobili  inagibili,  inabitabili o di interesse storico o
architettonico  soggetti  ad  interventi  di recupero: aliquota 1 per
mille;
   (Omissi).
   4) di determinare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del
decreto  legislativo n. 267/2000, per l'anno 2001 e successivi anni e
sino   a   modifica,   la   seguente  disciplina  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.:
       a) abitazione principale: detrazione L. 200.000;
       b) abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  ed  abitata  da  nucleo  familiare, composto da una o piu'
persone,   il   cui  reddito  complessivo  netto  non  sia  superiore
all'equivalente  di  una  pensione minima di un lavoratore dipendente
assicurato presso l'I.N.P.S.: detrazione L. 300.000;
       c)  immobili  inagibili,  inabitabili o di interesse storico o
architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota agevolata
per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;
       d)  unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o disabili che acquisiscono la residenza o la
dimora  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari a seguito di ricovero
permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata: in quanto
considerata  abitazione principale con detrazione di L. 200.000 o, se
rientra nel caso di cui alla lettera b), di L. 300.000;
       (Omissis).
   02A05312;
       Il comune di DORMELLETTO (provincia di Novara) ha adottato, il
15   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  determinare  per  l'anno  2002 le aliquote I.C.I. nei seguenti
importi:
       unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo: 5,5 per mille - detrazione Euro 134,28;
       altri immobili adibiti ad abitazione affittati ai residenti: 6
per mille;
       altri   immobili   adibiti  ad  abitazione  affittati  ai  non
residenti: 6,5 per mille;
       altri   immobili  non  affittati  -  aree  produttive  -  aree
fabbricabili: 7 per mille.
       (Omissis).
   02A05313;
       Il  comune di ESINO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il
14   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   a)  di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per  l'anno  2002  nella  misura  del  5,8  per  mille  per tutti gli
immobili.
       Detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale: Euro 103,29 (L. 200.000).
       (Omissis).
   02A05314;
       Il  comune  di FARNESE (provincia di Viterbo) ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   I.  di  approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli
immobili,  in  questo  comune,  con effetto dal 1o gennaio 2002, come
segue:
       1)  aliquota  da  applicare  per  le  persone fisiche soggetti
passivi  ed  i  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale: 6 per mille;
       2)  aliquota  da  applicare  per  le  persone fisiche soggetti
passivi,  per le unita' immobiiari ad uso di abitazione, dagli stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;
       3)  aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6 per
mille;
       4)  aliquota  agevolata  per  immobili siti nel centro storico
ricadenti  nella  zona  A,  destinati  ad  abitazioni principali, che
saranno oggetto di recupero strutturale effettuato ai sensi dell'art.
31, comma 1, lettere c), d), e) della legge n. 457 del 5 maggio 1978,
per  i  primi  tre  anni successivi alla data di inizio lavori: 4 per
mille;
   II.  di  stabilire  al  fine  di favorire una politica di sviluppo
dell'economia  locale,  in  particolare per le unita' immobiliari, di
nuova  costruzione, destinate ad abitazioni e classificate nei gruppi
catastale  da  A2  ad  A5,  interamente posseduti da persona fisica o
giuridica,  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e
di  alienazione degli immobili, si stabilisce la seguente particolare
aliquota:
       a)  4  per  mille  per  il  primo  e  secondo  anno di imposta
successivo alla data di ultimazione dei lavori;
       b) 5 per mille per il terzo anno.
       A tal fine l'interessato dovra' produrre il certificato della
Camera  di commercio dal quale risulti l'oggetto dell'attivita' sopra
descritto;
   III. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 104,00 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per  la determinazione dell'imposta dovuta per le predette
unita' immobiliari;
       Per  abitazione  principale  s'intende  quella  nella quale il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
       Le  disposizioni  di  cui  al presente Capo si applicano anche
alle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa  ad  abitazione  principale dei soci assegnatari
nonche'  gli  alloggi  regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari.
       (Omissis).
   02A05315;
       Il  comune  di FIDENZA (provincia di Parma) ha adottato, il 31
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di rideterminare per ogni effetto di legge il seguente modo di
applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  dal 1o gennaio
2002:
       1)  conservazione  dell'aliquota  del 4,5 per mille del valore
imponibile per le unita' immobiliari:
         adibite a prima abitazione del possessore;
         concesse dal possessore (anche parziario, per la propria
quota)  in  uso gratuito per abitazione principale a parenti in linea
retta o collaterale entro il terzo grado;
         costituenti alloggi di proprieta' dell'istituto autonomo per
le case popolari (ora Azienda casa Emilia Romagna) o da esso comunque
gestiti,   assegnati  in  locazione  semplice  a  soggetti  aventi  i
requisiti  di  accesso  all'edilizia  residenziale pubblica e da essi
utilizzati per abitazione principale;
         possedute  dalle societa', cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  assegnate  in uso ai propri soci e da questi utilizzate per
abitazione principale;
         comprese le pertinenze, a norma dell'art. 10 del regolamento
di  applicazione  del  tributo,  quanto  alle autorimesse ed ai posti
macchina prescindendo dalla loro superficie (ma non piu' di una);
       2)  elevazione  al  5  per  mille  del  valore  imponibile per
qualunque   altro   immobile  (edifici,  aree  fabbricabili,  terreni
agricoli);
       3)   elevazione   al   7   per  mille  del  valore  imponibile
dell'aliquota per le abitazioni non utilizzate, eccettuate quelle:
         inabitabili,    inagibili    o    comunque    indisponibili,
riconoscibili per tali secondo la legge ed il regolamento comunale;
         considerate  abitazioni  principali o ad esse assimilate dal
regolamento    comunale   e   tenute   a   disposizione,   anche   se
temporaneamente non occupate;
         non  occupate,  per  la  durata  massima  di  un  anno dalla
cessazione    dell'ultima    utilizzazione    o   dall'autorizzazione
amministrativa  all'uso  o  dal  riacquisto  della disponibilita', da
chiunque possedute;
         costruite  per  la  locazione o la vendita da imprese aventi
questo fine esclusivo o prevalente, per la durata massima di tre anni
dall'autorizzazione amministrativa all'uso;
       4)  conferma  dell'aliquota  dell'imposta dell'1 per mille del
valore imponibile:
         per  le  unita' immobiliari inagibili o inabitabili, oggetto
di recupero edilizio;
         per  gli  immobili  di interesse artistico o architettonico,
siti nel centro storico, oggetto di recupero edilizio;
         per le autorimesse o i posti auto di nuova realizzazione;
         per sottotetti riutilizzati;
         per 3 anni dall'inizio dei lavori;
       5)  conferma  dell'aliquota  dell'imposta  del 2 per mille del
valore imponibile prevista dall'art. 2.4 della legge 9 dicembre 1998,
n.  431,  per  le  unita'  immobiliari  locate  a  norma delle stesse
disposizioni;
       6)  elevazione  ad  Euro  145,00 della detrazione dall'imposta
annua  dovuta  per  l'abitazione  principale,  quale  e' definita dal
regolamento (non anche per quelle assimilate);
       con le riduzioni del valore imponibile e dell'imposta disposte
dalla  legge  e  dal  regolamento comunale adottato con deliberazione
consiliare n. 78 del 28 dicembre 1998, esecutiva.
       (Omissis).
   02A05316;
       Il  comune  di  FIRENZE  ha  adottato, il 12 febbraio 2002, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  stabilire  per l'anno 2002, (omissis) le seguenti aliquote
I.C.I.:
       a)  una aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le unita'
immobiliari  diverse da quelle di cui alle successive lettere b), c),
d);
       b) una aliquota ridotta del 5,6 per mille in favore:
         delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci delle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare dfrettamente adibita ad abitazione principale;
         delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci delle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'   immobiliare  qualificabile  come  "pertinenza",  anche  se
distintamente   iscritta  in  catasto,  in  quanto  parte  integrante
dell'abitazione  principale  di  residenza,  purche' sia destinata ed
effettivamente  utilizzata  in  modo durevole a servizio della stessa
unita' immobiliare principale e purche' sia:
           a)   classificata   e/o   classificabile  nelle  categorie
catastali  C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie,
rimesse. autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);
           b)    direttamente   utilizzata   dal   soggetto   passivo
(proprietario,  usufruttuario  o  titolare  di altro diritto reale di
godimento,  anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta
per   l'abitazione  principale  e,  quindi,  con  l'esclusione  delle
pertinenze  oggetto,  a  qualunque  titolo, di detenzione da parte di
terzi;
       c) una aliquota agevolata del 5,7 per mille in favore:
         delle   persone  fisiche  soggetti  passivi,  residenti  nel
comune,  per  l'unica  proprieta' posseduta sul territorio nazionale,
concessa  in  uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a
condizione  che  il  soggetto  che  l'utilizza  vi abbia stabilito la
propria  residenza,  cosi'  come intesa ai fini anagrafici e vi abbia
effettiva stabile dimora;
         delle   persone  fisiche  soggetti  passivi,  residenti  nel
comune,  per  l'unita'  immobiliare destinata a civile abitazione che
costituisca  l'unica  proprieta'  posseduta sul territorio nazionale,
che sia locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel
comune,  che  la  utilizzi  come abitazione principale oppure che sia
occupata  senza  titolo  in presenza di procedura di sfratto prevista
dalle norme di legge;
         delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci delle
cooperative  edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare
ad   uso   abitativo,   posta   sul   confine   comunale  con  doppio
accatastamento,  che  costituisca  con  l'unita'  ubicata  nel comune
confinante la dimora abituale;
         delle  persone  fisiche  soggetti passivi anziani o disabili
che  acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero
o  sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'abitazione di cui
sono  proprietari  o  usufruttuari  a condizione che essa sia l'unica
abitazione  posseduta  su tutto il territorio nazionale e non risulti
in alcun modo locata;
         delle  persone  fisiche  soggetti passivi per l'unica unita'
immobiliare   accampionata   a   civile   abitazione,  posseduta  sul
territorio comunale, che risulti occupata abusivamente e per la quale
il   soggetto  passivo  abbia  presentato  denuncia  alle  competenti
autorita';
         delle  persone  fisiche  e  giuridiche  soggetti passivi per
tutte  le  unita'  immobiliari  accampionate  a civile abitazione che
siano  state  concessa  in locazione con contratto-tipo concordato ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, limitatamente al
periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione;
         delle  persone  fisiche  e  giuridiche  soggetti passivi per
tutte  le  unita' immobiliari accampionate nelle categorie C/1, C/2 e
C/3  e  date  in  locazione  per l'utilizzo esclusivo di attivita' di
esercizio  commerciale  o artigianale definito dal comune "storico" o
"tipico" ed inserito nell'apposito albo;
       d)  una  aliquota  del  9  per mille - in deroga alla aliquota
massima  - per le unita' immobiiari ad uso abitativo per le quali non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due anni;
   2.   di  determinare  per  l'anno  2002,  per  quanto  esposto  in
narrativa,  le  detrazioni I.C.I., ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni:
       a) in Euro 258,23 (L. 500.000):
         a  favore delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta e
dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel
comune,  che  siano disabili totali o invalidi di grado non inferiore
al  90%  (o  che  presentino  nel  proprio  nucleo  familiare persone
conviventi   nella   suddetta  situazione),  proprietari  nell'intero
territorio  nazionale  della  sola  unita'  immobiliare  direttamente
adibita  ad  abitazione  principale e sue eventuali pertinenze - come
individuate  dal  vigente  regolamento  comunale  per  l'applicazione
dell'I.C.I.  - a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come
da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nel 2001 altri redditi,
con  l'esclusione  di  quello dell'immobile, o comunque, se prodotti,
siano  stati di natura pensionistica e non superiori a Euro 22.207,65
(L. 43 milioni) lordi;
         a  favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci
di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune,
proprietari   nell'intero  territorio  nazionale  della  sola  unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  e sue
eventuali  pertinenze  -  come  individuate  dal  vigente regolamento
comunale  per  l'applicazione  dell'I.C.I. - a condizione che il loro
nucleo  familiare,  inteso  come da risultanze anagrafiche, non abbia
prodotto   nel   2001  altri  redditi,  con  l'esclusione  di  quello
dell'immobile o comunque, se prodotti, siano stati di natura
         pensionistica  e  non  superiori  a  Euro  11.878,51  (L. 23
       milioni) lordi; b) in Euro 103,29 (L. 200.000):
         a  favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci
di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune,
limitatamente   all'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad
abitazione  principale  e,  in  caso di eccedenza, alle sue eventuali
pertinenze,  come  individuate  dal  vigente regolamento comunale per
l'applicazione dell'l.C.I.;
         a  favore  delle persone fisiche, soggetti passivi anziani o
disabili  che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di
ricovero   o   sanitari   a   seguito  di  ricovero  permanente,  per
l'abitazione  di cui sono proprietari o usufruttuari a condizione che
essa  sia  l'unica  posseduta  su tutto il territorio nazionale e non
risulti in alcun modo locata;
   3.  di stabilire che (esclusi gli immobili direttamente adibiti ad
abitazione   principale   di  residenza  e  loro  pertinenze,  a  cui
appartiene  di  diritto l'aliquota ridotta) ai fini dell'applicazione
dell'aliquota  agevolata,  i  soggetti  che  intenderanno  usufruirne
dovranno  inviare  apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune
di  Firenze  - Direzione Entrate, direttamente o a mezzo raccomandata
con  avviso  di  ricevimento, entro il termine massimo della scadenza
della  seconda  rata, nella forma dell'autocertificazione nella quale
l'obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi - sotto la
propria  responsabilita'  -  il  possesso  di  ogni singolo requisito
previsto  per  usufruire  del  beneficio suddetto. I contribuenti che
avranno  inviato  la richiesta di cui sopra entro i termini indicati,
potranno   al   momento  del  pagamento  delle  rate  gia'  applicare
l'aliquota agevolata.
       L'amministrazione  si  riserva di richiedere la documentazione
comprovante  quanto  dichiarato  e  di  svolgere  controlli sulla sua
veridicita'. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le
sanzioni   previste  dalla  legge.  I  contribuenti  che  hanno  gia'
presentato  analoga dichiarazione per usufruire dell'aliquota ridotta
e/o  agevolata  nel corso degli anni precedenti, sono esonerati dallo
stesso onere nel 2002, sempre che persistano i requisiti richiesti;
   4. di stabilire che, ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui
alla lettera a) del punto 2) del presente dispositivo, i soggetti che
intenderanno  usufruirne  dovranno inviare apposita richiesta, a pena
di  decadenza, al comune di Firenze - Direzione Entrate, direttamente
o  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine
massimo    della   scadenza   della   seconda   rata,   nella   forma
ddll'autocertificazione  nella  quale  l'obbligato  al  pagamento del
tributo dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilita' - il
possesso  di  ogni  singolo  requisito  previsto  per  usufruire  del
beneficio  dell'ulteriore  detrazione  di imposta. I contribuenti che
avranno  inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati,
potranno  al momento del pagamento delle rate gia' tenere conto della
detrazione  richiesta.  L'Amministrazione si riserva di richiedere la
documentazione  comprovante quanto dichiarato e di svolgere controlli
sulla  sua  veridicita'.  Nel caso di dichiarazione infedele verranno
applicate le sanzioni pre viste dalla legge. I contribuenti che hanno
gia'  presentato analoga dichiarazione per usufruire della detrazione
nel  corso  degli  anni precedenti, sono esonerati dallo stesso onere
nel 2002, sempre che persistano i requisiti richiesti;
       (Omissis).
   02A05317;
       Il  comune di FIUMEFREDDO DI SICILIA (provincia di Catania) ha
adottato  l'11  febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 504, e successive modifiche e/o integrazioni, di confermare
per  l'anno  2002  le  aliquote  relative  all'imposta comunale sugli
immobili applicate per l'anno 2001:
       aliquota  del  4,5  per  mille  per  gli  immobili  adibiti ad
abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;
       aliquota  del  4  per  mille,  per  un  periodo  comunque  non
superiore  ai tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
       prevalente  dell'attivita'  la  costruzione e l'alienazione di
       immobili; aliquota del 4,5 per mille per i terreni agricoli;
aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di
immobili;
       L. 250.000 detrazione per abitazione principale;
       L. 280.000 detrazione abitazione principale per categorie
sociali.
       (Omissis).
   02A05318;
       Il  comune  di  FLAIBANO  (provincia di Udine) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno 2002 le seguenti aliquote relative
all'imposta comunale immobiliare (I.C.I.):
       abitazione principale: 4,5 per mille;
       altri immobili: 5 per mille.
   2. di stabilire in Euro 104,00 (pari a L. 201.372) l'importo della
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo.
       (Omissis).
   02A05319;
       Il  comune  di FORMIA (provincia di Latina) ha adottato, il 16
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I., per gli
immobili  destinati ad abitazione principale del soggetto passivo, al
4  per  mille,  mantenendo  le restanti aliquote invariate. Pertanto,
riepilogando, la situazione per l'anno 2002 e' la seguente:
       a) 4 per mille in favore delle unita' immobiliare destinate ad
abitazione  principale del soggetto passivo, delle unita' immobiliari
appartenenti  alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite
ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari e delle pertinenze
dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto
(art. 6 del Regolamento I.C.I.);
       b)  5,75  per  mille  in  favore  delle unita' immobiliari che
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  sono concesse da
persone  fisiche  in  uso gratuito ai parenti in linea retta entro il
primo  grado (genitori e figli) a condizione che l'unita' immobiliare
sia  utilizzata  come  abitazione  principale,  con  esclusione della
detrazione  prevista  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale.
       Al fine di usufruire della aliquota agevolata, gli interessati
sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, con le modalita' ed
entro  il  temine  previsto  per la presentazione delle dichiarazioni
I.C.I.,   apposita   comunicazione   al   Dipartimento  Entrate,  con
indicazione delle generalita' dell'occupante che utilizza a titolo di
abitazione principale l'immobile.
         c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
   2.  dare atto che dall'imposta dovuta l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale,  di  cui  alla lettera a) del punto 2) si
detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di Euro 103,29
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
       (Omissis).
   02A05320;
       Il  comune  di  FOSSATO  SERRALTA  (provincia di Catanzaro) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   stabilire   per   l'applicazione   dell'Imposta   comunale   sugli
immobilil, con effetto 1o gennaio 2002, l'aliquota nella misura unica
del 6,5 per mille.
       (Omissis).
   02A05321;
       Il  comune  di FRANCAVILLA BISIO (provincia di Alessandria) ha
adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  fissare per l'anno 2202, (omissis) l'aliquota unica I.C.I.
del comune di Francalla Bisio nella misura del 6 per mille;
       (omissis).
   3.  di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare
adibita   ad   abitazione   principale  di  cui  all'art.  8  decreto
legislativo  n.  504/1992  come  modificato  dal comma 55 dell'art. 3
legge n. 662/1996 e' nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000).
       (Omissis).
   02A05322;
       Il  comune  di FUMANE (provincia di Verona) ha adottato, il 10
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  confermare l'imposta I.C.I. anno 2002 applicando alla base
imponibile la seguente aliquota:
         6  per mille: immobile adibito ad abitazione principale ed a
tutto quanto costituisca pertinenza della abitazione principale;
           abitazione  locata  ad  un  soggetto  che la utilizzi come
abitazione principale;
           abitazione  concessa  in  comodato,  e/o titolo gratuito a
familiari che utilizzino come abitazione principale;
         6,5  per  mille:  immobile adibito a ad attivita' produttive
commerciali;
           aree fabbricabili;
         7  per  mille:  abitazione  non locate o non utilizzate come
abitazione principale (seconde case).
   2.  di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n.
662   del   23   dicembre  1996,  sull'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
opera  la  detrazione,  fino  a concorrenza del suo ammontare di Euro
103,29.
       (Omissis).
   02A05323;
       Il  comune di FUSINE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 15
gennaio  e  28 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella misura del 5 per mille e del 4,5 per
mille per l'abitazione principale.
       (Omissis).
   di  determinare,  per  l'anno  2002,  la detrazione per abitazione
principale in Euro 103,29 (L. 200.000).
       (Omissis).
   02A05324;
       Il comune di GALLICANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 12
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
       Aliquota del 5 per mille - detrazione Euro 103,29:
         a)  per  abitazione  nella  quale  il  contribuente  che  la
possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale do
godimento o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari
dimorano abitualmente;
         b)  per  l'abitazione  appartenente a cooperativa edilizia a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario;
         c)   per  l'alloggio  regolarmente  assegnato  dall'istituto
autonomo case popolari adibito a dimora abituale dell'assegnatario;
         d)   per   l'abitazione   posseduta  da  cittadino  italiano
residente  all'estero  per  ragioni  di  lavoro, a condizione che non
risulti locata o ceduta in comodato;
         e)  per  l'abitazione  posseduta  a  titolo  di proprieta' o
usufrutto  da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza
in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente
a condizione che la stessa non risulti locata;
         f)  per  due  unita'  immobiliari  contigue, occupate ad uso
abitazione dal contribuente, a condizione che venga comprovato che e'
stata  presentata  all'UTE  regolare  richiesta di variazione ai fini
dell'unificazione  catastale  delle  unita'  medesime.  In  tal  caso
l'equiparazione  all'abitazione  principale decorre dalla stessa data
in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
         g)  per  le pertinenze destinate in modo durevole a servizio
dell'abitazione principale. Si considerano pertinenze anche le unita'
immobiliari  iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e
simili), C/6 (stalle, scuderie rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie
chiuse  o  aperte, soffitte e simili), che siano ubicate nello stesso
edificio  o  complesso  immobiliare  nel  quale  e' sita l'abitazione
principale ovvero ad una distanza non superiore a 30 metri lineari.
       Aliquota  del  6  per  mille  (detrazione zero): per le unita'
immobiliari  con  contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi
come abitazione principale;
       Aliquota  dell'8  per  mille  (detrazione zero): per le unita'
immobiliari  ad  uso  abitativo  non  locate  possedute  in  aggiunta
all'abitazione principale;
       Aliquota  del  7  per  mille  (detrazione zero): per tutti gli
altri immobili;
       Aliquota  del 5 per mille (detrazione zero): per le abitazione
concesse  in  uso  gratutito  a  parenti in linea retta fino al terzo
grado  ed  adibite  ad  abitazione principale fermo restando che tale
agevolazione  compete al contribuente per una sola unita' immobiliare
e  previa  presentazione  di  denuncia  di  variazione nei termini di
legge.
       La  detrazione  dell'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale  e  relative pertinenze e' elevata per l'anno 2002 da Euro
103,29  a  Euro  258,23  per  i soggetti passivi che si trovino nelle
condizioni di seguito elencate:
         a) titolarita' di trattamento pensionistico;
         b) compimento del sessantesimo anno di eta' alla data del
1o gennaio 2002;
         c)  possesso  esclusivamente  di un'unica unita' immobiliare
nel  territorio nazionale classificata o classificabile catastalmente
nelle  categorie  A/2  (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5
(ultrapopolare) e A/6 (rurale), oltre ad eventuali pertinenze;
         d)  appartenenza ad un nucleo familiare, come risultante dal
registro  della popolazione residente, il cui reddito non superi, con
esclusione  del reddito relativo all'abitazione principale e relative
pertinenze, i seguenti limiti riferiti all'anno 2001:
           Euro   8.263,31  per  nucleo  familiare  composto  da  una
persona;
           Euro 13.944,34 per nucleo familiare composto da due o piu'
persone.
       Detti  redditi  devono  provenire  esclusivamente  da pensioni
I.N.P.S.   o   gestioni   sostitutive   dell'assicurazione   generale
obbligatoria,  da  pensioni  di  invalidita'  civile,  da  assegno di
accompagnamento  d'invalidita'  civile,  da  pensioni  di  guerra, da
rendite  I.N.A.I.L.,  da rendite catastali di terreni, da assegno per
alimenti  e  per  mantenimento  corrisposto  dal  coniuge  separato o
divorziato,  da  erogazioni  di  tipo assistenziale e da dividendi su
titoli.
       I   suddetti   redditi,   anche  se  non  imponibili  ai  fini
I.R.P.E.F.,  sono  rilevanti  ai  fini  del raggiungimento dei limiti
fissati  al  precedente  punto  d). Il possesso di redditi diversi da
quelli  sopra  elencati  determina  l'esclusione  dal beneficio della
maggiore detrazione.
       1.  I  contribuenti  che  intendono  usufruire  della maggiore
detrazione prevista al punto precedente, dovranno presentare apposita
autocertificazione,  resa  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il 30 giugno 2002, termine
di  presentazione della dichiarazione di variazione. La dichiarazione
dovra'  essere  redatta  esclusivamente  sul  modello predisposto dal
responsabile del tributo (Omissis).
   02A05325;
       Il  comune  di GAMALERO (provincia di Alessandria) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  fissare per l'anno 2002, per i motivi esposti in premessa,
l'aliquota  I.C.I.  del  comune  di  Gamalero  nella misura del 6 per
mille.
   (Omissis).
   3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobliare
adibita   ad   abitazione   principale  di  cui  all'art.  8  decreto
legislativo  n.  504/1992  come  modificato  dal comma 55 dell'art. 3
legge n. 662/1996 e' nella misura di Euro 103,92 (L. 200.000).
       (Omissis).
   02A05326;
       Il  comune  di GAMBOLO' (provincia di Pavia) ha adottato, il 5
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
       Di stabilire per l'esercizio 2002 l'applicazione delle
seguenti aliquote:
         aliquota  pari al 4,5 per mille per l'abitazione pricipale e
relative  pertinenze  (da intendersi quali pertinenze dell'abitazione
principale  e  relative  pertinenze  (  da intendersi quli pertinenze
dell'abitaizone principale box, cantine, magazzini e simili che
         servano  l'abitazione stessa ancorche' non confinanti con la
         stessa);
aliquota pari al 6,5 per mille pr ogni altra tipologia
d'immobile;
       Di  applicare  la  misura  della  detrazione  di  imposta, per
l'unita'  immobliliare  adibita  ad  abitazione principale e relative
pertinenze  del  soggetto passivo, nell'imprto di Euro 103,29 (pari a
L.  200.000)  rapportati  al  periodo  dell'anno  durante il quale si
protrae tale destinazione.
       (Omissis).
   02A05327;
       Il comune di GARZIGLIANA (provincia di Torino) ha adottato, il
20   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
       Di diminuire l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili
I.C.I. valevole per l'intero esercizio 2002 di un punto percentuale e
cioe':
       aliquota unica ordinaria: 6 per mille, e di confermare in Euro
103,29 pari a L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
       (Omissis).
   02A05328;
       Il  comune  di  GEMMANO  (provincia  di Rimini) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
       Misura delle aliquote per l'anno 2002:
         5,8  per  mille:  unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale della persona fisica, soggetto passivo quale il
contribuente  che  la  possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o
altro  diritto reale abitualmente comprese le pertinenze della stessa
(tipologia lettera "A" e "E" regolamento comunale vigente);
         5,8  per  mille:  unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  da  persone  fisiche  soggetti  passivi delle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune,
nonche'  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  I.A.C.P., etc.
comprese  le  pertinenze  delle  stesse (tipologia lettera "A" art. 2
regolamento comunale vigente);
         5,8  per mille: unita' immobiliari categoria A (immobili per
uso  abitazione) locata per fini abitativi con contratto di locazione
comodato e/o suo gratuito ex art. 1571 C.C. e seguenti, registrato, a
soggetti  che  la  utilizzano  come dimora abituale e nella quale via
abbiano la propria residenza comprese le pertinenze stesse (tipologia
lettera "B" e "E" del regolamento comunale vigente);
         7  per  mille:  unita' immobiliare Categoria A (immobili per
uso  abiazione)  possedute  da  persone  fisiche  soggetti passivi in
aggiunta  all'abitazione  principale  non  locate  e/o  comunque  non
utilizzate  come  abitazioni  principali  di  terzi e/o congiunti e/o
tenute a disposizione (cosidette seconde case) tipologia (lettera "C"
del  regolamento  comunale  vigente); 7 per mille: unita' immobiliari
categoria  A  (immobili  per  uso  abitazione)  possedute  da persone
fisiche soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale locata
a   soggetti   che  non  la  utilizzano  come  abitazione  principale
(tipologia lettera C del regolamento comunale vigente);
         6,7  per  mille:  per tutti gli altri soggetti passivi e per
tutte le altre tipologie catastali.
       Misura  delle  riduzioni,  o  in alternativa, delle detrazioni
d'imposta  per  l'anno  2002:  dall'anno  2002, esclusivamente per la
tipologia  di  immobili  di  cui  ai  punti  n. 1, 2, 3 del prospetto
precedente  per  tutti i soggetti passivi persone fisiche, detrazione
di imposta su base annua di Euro 114,00 pari a L. 220,735.
       (Omissis).
   02A05329;
       Il  comune di GENIVOLTA (provincia di Cremona) ha adottato, il
12   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
       1. Di determinare per l'anno 2002 l'aliquoa dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  che  sara'  applicata in questo
comune, nella misura unica del 5 per mille.
       2.  Di  fissare  in  Euro  103,29 (L. 200.000) l'importo della
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
e relative pertinenze.
       (Omissis).
   02A05330;
       Il  comune di GENZANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato,
il  21  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
       Di fissare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I., istituite con
decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n.  504,  qui  definite nel
dettaglio nella misura del 5,3 per mille relativamente a:
         1)  alle  abitazioni  principali;  2)  alle pertinenze delle
abitazioni  principali,  alle  quali  siano esclusivamente asservite,
quali:  garage,  box, posto auto, soffitta, cantina che siano ubicati
nello  stesso  edificio  o  complesso  immobiliare  nel quale e' sita
l'abitazione principale;
         3)  alle  unita'  innnobiliari  equiparate  alle  abitazioni
principali quali:
           a)  unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da  anziano  o disabile che acquisisce la residenza in
istituto  di  ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti
locata;
           b)  l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a
parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la
occupano  quale  loro  abitazione  principale,  a  condizione  che il
conduttore sia maggiorenne e che l'occupazione sia desumibile da atti
certi;
           c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso
di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione;
           d)  l'abitazione  posseduta  da  un  soggetto che la legge
obbliga  a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora
l'unita'  immobiliare  risulti occupata, quale abitazione principale,
dai familiari del possessore;
       Di  fissare la detrazione per l'abitazione principale e per le
unita'  inimobiliari equiparate alle abitazioni principali, di cui al
precedente  punto  3)  in:  Euro 103,30 con le modalita' previste dal
comma 55, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
       Di confermare l'aliquota ordinaria del 6 per mille;
       Di fissare una apposita aliquota pari al 6,5 per mille per le
abitazioni non locate;
       (Omissis).
   02A05331;
       Il  comune di GERMAGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il
22   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura
del  5,5  per  mille  per  tutti  gli  immobili  e  la detrazione per
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  nella  misura di Euro
103,29 (pari a L. 200.000).
       (Omissis).
   02A05332;
       Il  comune  di GODEGA DI SANT'URBANO (provincia di Treviso) ha
adottato,  il  28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno 2002 nella misura deI 5 per mille
l'aliquota   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),  ad
eccezione  delle  abitazione non locale o tenute a disposizione a cui
viene  applicata  nella misura del 7 per mille e di stabilire in Euro
134,28 la detrazione per l'abitazione principale;
   2. di considerare abitazione principali anche:
       le    pertinenze    dell'abitazione   principale,   anche   se
distintamente   iscritte   in   catasto,   limitatamente   ai  locali
strettamente  funzionali  alla  stessa  abitazione  (garage, cantina,
soffitta, ripostigli);
       le  unita'  immobiliari,  in  precedenza adibite ad abitazione
principale,  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultino locate.
       (Omissis).
   02A05333;
       Il comune di GORLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. deI 5,25
per mille;
   2.  di  stabilire  in  Euro  129.11 (L. 250.000) la detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
       (Omissis).
   02A05334;
       Il   comune  di  GRAZZANO  BADOGLIO  (provincia  di  Asti)  ha
adottato,  il  18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente
all'anno 2002, l'aliquota I.C.I. deI 5 per mille per le abitazioni
   principali  e  l'aliquota  del  6  per  mille  per  le  abitazioni
   secondarie. 2. (Omissis).
3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e',
fino  a  concorrenza  del  suo ammontare di Euro 104,00 rapportata al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione. Se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
       (Omissis).
   02A05335;
       Il  comune  di  GROSSO (provincia di Torino) ha adottato, l'11
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  confermare,  per  l'anno  2002, all'imposta comunale sugli
immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
l'aliquota del 5,5 per mille.
       (Omissis).
   02A05336;
       Il  comune  di  GUALTIERI  SICAMINO' (provincia di Messina) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
       (Omissis).
   1.  di  fissare,  per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto
che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
=====================================================================
N.D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |Aliquote per mille
=====================================================================
 1 | 2 | 3
---------------------------------------------------------------------
 1 | Abitazione principale | 5,5
---------------------------------------------------------------------
    | Abitazioni concesse in comodato d'uso |
| gratuito ai figli e dagli stessi utilizzate |
 2 | come abitazione principale | 5,5
---------------------------------------------------------------------
 3 | Aliquota ordinaria | 6
---------------------------------------------------------------------
 4 | Terreni agricoli | 0,00
---------------------------------------------------------------------
 5 | Aree fabbricabili | 6
   2.  di  determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
=====================================================================
    | TIPOLOGIA DEGLI | |
| IMMOBILI nonche' | |
| categorie di | |
| soggetti in | |
| situazioni  di  |  |Detrazione  d'imposta  |particolare disagio | |
    (Euro in ragione
N.D.| economico-sociale |Riduzione d'imposta %| annua)
=====================================================================
 1 | 2 | 3 | 4
---------------------------------------------------------------------
    | Unita' immobiliari | |
| destinate ad | |
| abitazione | |
 1 | principale | - | 103,29