AVVERTENZA Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 maggio 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. Il comune di AGLIENTU (provincia di Sassari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - con effetto dal 1o gennaio 2002. I) aliquota da applicare per tutti gli immobili situati nel territorio comunale 4,5 per mille; II) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 155 rapportate al periodo dell'anno; (Omissis). 02A05231; Il comune di AGRATE CONTURBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 21 gennaio 2002 e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nella stessa misura dell'anno 2001 e quindi: 4,5 per mille per gli immobili adibita ad abitazione principale; 6,5 per mille per tuttti gli altri; (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 la detrazione relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura di Euro 104; (Omissis). 02A05232; Il comune di ALBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura ordianria del 6 per mille e nella misura agevolata del 5 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 02A05233; Il comune di ALME' (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota nella misura unica del 5 per mille; riduzione dell'imposta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabili e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (Euro 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altri diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo sia applicano anche alle unita' immobiliari appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/63, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; (Omissis). 02A95234; Il comune di ARLENA DI CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002, alla luce delle vigenti disposizioni in materia finanziaria e delle previste necessita' di bilancio, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; di confermare la detrazione d'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29 (L. 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae dalle destinazione come previsto dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). 02A05235; Il comune di ARQUATA SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Per l'anno l'anno 2002 viene determinata l'applicazione delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota base di riferimento: 6,5 per mille; unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune: 5,5 per mille. Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze ai sensi dell'art. 30 comma 14 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999. Tale agevolazione e' limitata alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse), per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale; unita' immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per mille (art. 6 comma 2 del regolamento); aliquota ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di immobili in stato di inagibilita' o inabitabilita' cosi' come definita dall'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille; l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; unita' immobiliare d'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado: 5,5 per mille; 2. Vengono inoltre determinate per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta. A) detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel comune ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto leggislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: lire 200.000. Tale detrazione e' elevata a lire 230.000 soltanto per le unita' immobiliari con categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6. Si da atto che la maggiore detrazione di lire 230.000 non si applica ai contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, classificate in catasto in A1 (abitazioni signorili) A7 (abitazioni in villini) A8 (abitazioni in ville) A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). B) Detrazione d'imposta pari a lire 300.000 per i soggetti cui alla precedente lettera A) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio sociale: soggetti passivi portatori di handicap o nel cui nucleo famigliare e' presente un invalido o un portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l'abitazione costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso, o abitazione sull'intero territorio nazionale. Le richieste per usufruire della maggiore detrazione di lire 300.000 dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l'invalidita' dal 1o al 30 giugno 2002 ed avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2002. I requisiti per l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta per l'anno 2002. Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l'anno d'imposta 2001, per le quali non sono intervenute variazioni. Non potranno beneficiare della detrazione di lire 300.000 i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche: contribuenti che non presentano nei termini richiesti l'apposita istanza; contribuenti che non comprovano con i suddetti documenti i requisiti richiesti per la maggiore detrazione. Le richieste relative alla maggiore detrazione di lire 300.000 vengono accolte con riserva al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle condizioni richieste. C) Detrazione d'imposta pari a lire 200.000 per unita' immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado); Le richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per mille con una detrazione di lire 200.000 relative ad abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie documentazioni (contratto di comodato e attestazione grado di parentela) pena la decadenza del beneficio, dal 1o al 30 giugno 2002 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1o al 20 dicembre 2002 per il versamento della seconda rata, e che avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2002. Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l'anno d'imposta 2001 per le quali non siano intervenute variazioni. (Omissis). 02A05236; Il comune di ASCOLI SATRIANO (provincia di Foggia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002 nella stessa misura stabilita nell'anno 2001: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4 per mille, con riduzione al 50 per cento dell'imposta dovuta; fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge n. 431/98: 3 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; altri fabbricati: 7 per mille. Di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita in L. 200.000 (Omissis). 02A05237; Il comune di BAGNOREGIO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2002, alla luce delle vigenti disposizioni in materia finanziaria e delle previste necessita' di bilancio, nel rispetto dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1992 n. 504 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,25 per mille per tutti gi immobili, fatte eccezioni per gli immobili di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale la cui aliquota viene determinata nella misura percentuale del 7 per mille. 2) viene confermata altresi' la detrazione di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). 02A05238; Il comune di BAIRO (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confemare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) determinate alla base imponibile d fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio di questo comune applicate con delibrazione della Giunta comunale n. 6 del 7 febbraio 2001, nelle forme sotto specificate: a) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari non abitate. L'aliquota si riduce del 50 per cento per gli stabili inagibili, dichiarati tali a seguito di accertamento d'ufficio o autocertificazione del proprietario; b) aliquota del 4 per mille per gli stabili inagibili per i quali e' stato prodotto all'ufficio tecnico progetto per i lavori di risttrutturazione e/o di recupero. Il beneficio dell'aliquota minima e' concesso per un periodo massimo di tre anni dalla data del rilascio della concessionaria edilizia; c) aliquota del 5 per mille in tutti gli altri casi; d) detrazione per l'abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 02A05239; Il comune di BALESTRATE (provincia di Palermo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire con decorrenza 1o gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica 5,5 per mille, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02A05240; Il comune di BESOZZO (provincia di Varese) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare le aliquote e le detrazioni in vigore per l'applicazione dell'I.C.I. di questo Comune per l'anno 2002 e precisamente: Aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi compresi i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo Comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze: cinque per mille; Aliquota da applicare per i soggetti passivi, gli immobili ed i terreni edificabili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione sette per mille; Detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: Euro 103,39 annue; Euro 206,58 annue se il contribuente rientra nella categoria della famiglia residente costituita da unico componente con trattamento di pensione al minimo ed i seguenti limiti di eta': donne 55 anni compiuti; uomini 60 anni compiuti. (Omissis). 02A05241; Il comune di BIANZE' (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di confermare per l'esercizio 2002, la aliquota I.C.I. al 5,5, per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi' come precedentemente stabilito con deliberazione G.C. n. 35 del 15 marzo 2001; 2. Di confermare, per l'esercizio, 2002, la detrazione di Euro 154,94/annue per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996; 3. Di confermare, per il 2002, l'applicazione del disposto di cui al comma 56 dell'art. 3 legge n. 662/1996, nel senso che dovra' essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A05242; Il comune di BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di fissare per l'anno 2002 nella misura del quattro per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. istituita con decreto legislativo 504/1992 e in L. 200.000 la detrazione per l'attribuzione principale e sue pertinenze. (Omissis). 02A05243; Il comune di BOCCIOLETO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del sei per mille. 2. Di fissare in Euro 103,29 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/1992. (Omissis). 02A05244; Il comune di BODIO LOMNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel seguente modo: aliquota ordinaria da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale nella misura del sei per mille; aliquota agevolata da applicarsi all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale o in qualita' di locatore finanziario -, dimora abituale e sue pertinenze, cosi' come individuate nell'art. 10 del regolamento sopra richiamato, e per le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito a parenti, cosi' come stabilito nell'art. 11 del regolamento comunale sull'I.C.I., nella misura del quattro per mille; aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, nella misura del quattro per mille. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dell'intervento e per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori, cosi' come stabilito dall'art. 1 - comma 5 - della legge n. 449/1997; 2. di stabilire in di Euro 130,00 - la detrazione da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A05245; Il comune di BORGIALLO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di prendere atto della delibera della Giunta comunale n. 112 dell'11 dicembre 2001 che determina per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: abitazione principale 5,5 per mille; altri fabbricati ed aree edificabili 6 per mille. 2. Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di Euro 103,30. (Omissis). 02A05246; Il comune di BORRIANA (provincia di Biella) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare riapprovandolo il sistema tariffario del 2001 e in particolare: l'applicazione delle tariffe I.C.I. come segue: consistenze per abitazione principale e pertinenze alle stesse 4,5 per mille; consistenze di non residenze 5,5 per mille; fabbricati produttivi 5,5 per mille ad esclusione delle imprese esercenti commercio al minuto; la detrazione per abitazione prinicipale e' di Euro 119,00 rapportate al periodo d'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 86 del 12 aprile 2002, pagina 14, prima colonna. 02A05247; Il comune di BOTRICELLO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: nella misura del cinque per mille; aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: nella misura del sei per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: nella misura del sei per mille; aliquota per gli immobili utilizzati ma non posseduti a titolo di proprieta' da enti ed organizzazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 7, comma 1, lett. i del decreto legislativo n. 504/1992: nella misura del sei per mille; 2. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 123,95 pari a L. 240.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale disposizione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprieta' indivise destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari. (Omissis). 02A05248; Il comune di BRANDICO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare al 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 (con detrazione di Euro 103,29) per le abitazioni principali dei residenti che utilizzano gli alloggi come prima casa; 2. di determinare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti. (Omissis). 02A05249; Il comune di BRINDISI ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze; 7 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02A05250; Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5,5 per mille aliquota ordinaria; 5,2 per mille aliquota abitazione principale e L. 200.000 detrazione per abitazione principale; 4 per mille per fabbricati realizzati ed ancora posseduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili. (Omissis). 02A05251; Il comune di CAIRO MONTENOTTE (provincia di Savona) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille senza prevedere differenziazioni per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.; 2. stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ridotta al 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione, locali accessori e pertinenze comprese, locati a far corso dal 1o gennaio 2001 con uno dei contratti di locazione convenzionati stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999 giusta l'accordo locale di cui alla presa d'atto deliberata con provvedimento di questa giunta municipale n. 10 del 18 gennaio 2001; 3. condizionare il beneficio di cui aI punto 2) a favore del soggetto locatario, proprietario degli immobili, alla condizione soggetto locatario, proprietario degli immobili, alla condizione che il locatore firmatario elegga residenza nell'abitazione oggetto del contratto di locazione convenzionato entro i tre mesi successivi alla data di stipula del contratto e successivamente ivi la mantenga per tutto il periodo di vigenza deI contratto stesso. Se per un qualunque motivo, in corso di contratto, il locatore sposta la propria residenza in altro immobile, anche nel comune, il beneficio cessa di essere applicabile dal locatario dalla data di variazione di residenza risultante in anagrafe; 4. dare atto che la detrazione spettante alla prima abitazione viene stabilita dalla legge in Euro 103,29; 5. disporre che la detrazione spettante alla prima abitazione venga elevata in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale come segue - soggetti beneficiari: a) pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore ad anni sessanta. Potranno beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94 i pensionati che: 1) possiedono come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.; 2) al 1o gennaio dell'anno di imposizione abbiano eta' pari o superiore ad anni sessanta; 3) possiedono un reddito lordo non superiore a Euro 7.746,85 (pari a L. 15.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione. Qualora iI coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e' costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a Euro 10.845,59 (pari a L. 21.000.000). b) Disoccupati e cassintegrati - lavoratori in mobilita'. Potranno beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94 il soggetto disoccupato o cassintegrato, nonche' lavoratori in mobilita' che: 1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.; 2) si trova nella situazione di disoccupato o cassintegrato o lavoratore in mobilita' aI 1o gennaio dell'anno di imposizione, ad esclusione delle situazioni di inserimento in attivita' di "lavori socialmente utili" come disciplinate dalla normativa vigente; 3) possiede un reddito lordo non superiore a Euro 7.746,85 (pari a L. l5.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione; Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e' costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a Euro 10.845,59 (pari a L. 21.000.000). c) Famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti Potra' beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94 il capofamiglia che: 1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.; 2) ha quale familiare a carico moglie/marito o figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente; 3) possiede un reddito lordo non superiore aEuro 10.845,59 (pari a L. 21.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione. La detrazione spetta anche quando il portatore di handicap sia lo stesso capofamiglia purche' sussistano le condizioni di cui ai numeri 1 e 3. Per soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che beneficiano dell'indennita' di accompagnamento, oltre agli invalidi con invalidita' del 100% riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie delle A.S.L., parificando ad essi i soggetti grandi invalidi riconosciuti inabili dalle commissioni sanitarie dell'I.N.P.S. ed i soggetti grandi invalidi del lavoro riconosciuti dalle commissioni I.N.A.I.L. Condizioni comuni alle ipotesi di detrazione Per tutte le ipotesi di detrazione sopra indicate valgono le seguenti condizioni: Ai fini della determinazione della condizione di reddito, iI reddito lordo viene elevato di Euro 2.065,83 (pari a L. 4.000.000) per ogni altro familiare a carico. Per il coniuge o altro familiare a carico si intende il soggetto ritenuto tale ai fini della legge fiscale. Per reddito lordo si assume l'ammontare del reddito imponibile complessivo utilizzato ai fini dell'Irpef. Non vengono presi in considerazione gli eventuali redditi del soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi occorrenti al sostentamento del soggetto disabile. La detrazione e' subordinata alla condizione che il coniuge, anche se non a carico, e/o gli altri familiari a carico non possiedano, anche per quota, a titolo di proprieta', diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) la disponibilita' di abitazioni ulteriori; 6) Stabilire le seguenti modalita' per la concessione dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 2) e/o della detrazione di cui al punto 5); Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 3) le modalita' per la concessione della riduzione dell'aliquota e/o della detrazione vengono cosi' stabilite i soggetti interessati devono presentare domanda per l'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della maggiore detrazione sugli appositi modelli predisposti dal funzionario responsabile I.C.I.; la domanda assumera' la forma dell'auto certificazione; la domanda dovra' dichiarare l'esistenza di tutte le condizioni previste per la concessione del beneficio; limitatamente alla richiesta del beneficio dell'applicazione della maggior detrazione dovra' essere allegata la dichiarazione dei redditi modello 730, 740 o mod. CUD (ex 201, 101) sostitutivo relativo all'anno fiscale precedente a quello di imposizione I.C.I. per il quale viene richiesta la maggiore detrazione. Per la sola categoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in mobilita', l'interessato dovra' altresi' presentare la mobilita', l'interessato dovra' altresi' presentare la documentazione rilasciata dal competente Ufficio di Collocamento che attesti la situazione di disoccupazione o di lavoro in mobilita', mentre per la cassa integrazione la documentazione dovra' essere quella rilasciata dall'azienda del cassaintegrato. Per la sola categoria delle famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti, alla domanda dovra' essere allegata la certificazione della competente A.S.L., I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. che attesti la non autosufficienza del soggetto portatore di handicap stesso; la domanda dovra' essere presentata a mani in comune presso l'ufficio del protocollo od inviata mediante lettera raccomandata a.r., entro il termine previsto per il versamento della prima rata di imposta dell'anno di riferimento. Nel caso di invio per posta, si terra' conto del timbro dell'ufficio postale. Il termine di presentazione si intende perentorio con la sanzione della decadenza dell'agevolazione per l'anno di riferimento; i contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini potranno applicare l'aliquota ridotta e/o tenere conto della detrazione gia' dall'anno della domanda di presentazione; acquisite le domande nella procedura sopra descritta, l'ufficio I.C.I. comunale dovra' procedere alla verifica delle situazioni dichiarate; la verifica dell'elemento reddituale avverra' sulla base della denuncia presentata dal soggetto interessato ai fini I.R.P.E.F.; la domanda per l'applicazione dell'aliquota ridotta vale per l'intero periodo di vigenza del contratto: se questo viene risolto anzitempo spetta al locatore l'obbligo di darne comunicazione all'ufficio entro due mesi dalla data di risoluzione e l'aliquota ridotta cessa di poter essere applicata dalla data di risoluzione del contratto; la domanda per la concessione della maggior detrazione per la prima casa ha invece validita' annuale e dovra' essere ripetuta per ogni anno in cui si chiede l'agevolazione; nel caso di dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non rispondenti a verita' si dara' corso alle sanzioni civili e penali secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. 02A05252; Il comune di CALCO (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura dell'aliquota unica del 4.55 per mille per tutti i soggetti passivi, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 che disciplina la materia; 2. di confermare altresi', per effetto dell'art. 3 legge n. 662/1996 comma 55, la detrazione dell'imposta, per quelle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, fissata in Euro 103,29 (L. 200.000 =) anche per l'anno 2002, proporzionata comunque ai mesi dell'anno durante i quali viene adibita a tale destinazione. 02A52353; Il comune di CALLIANO (provincia di Asti) ha adottato il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel comune di Calliano: a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; b) per i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili non rientranti nella precedente lettera a): 6 per mille. 2. Di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dalIart. 5 deI decreto legislativo n. 504/1992 s.m.i., compreso quanto stabilito dall'art. 3 comma 48, 51 e 52 Iett. a) legge n. 662/1996, e che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale. 3. Di puntualizzare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino e concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 4. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 5. Di sottolineare, infine, che, ai sensi dell'art. 58 comma 2 decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione delle modalita' d'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 11 legge n. 9/63, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. 02A05254; Il comune di CALOSSO (provincia di Asti) ha adottato, il 22 gennaio e il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2002, (omissis), nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; (Omissis). Di confermare a determinare, per l'anno 2002, la misura della destinazione I.C.I., da applicare all'abitazione principale, nella misura minima prevista per legge, pari ad Euro 103,29. (Omissis). 02A05255; Il comune di CAMAGNA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, in via generale, nella misura del 5,5 per mille. Stabilire per l'anno 2002 l'aliquota comunale sugli immobili del 7 per mille per edifici o unita' immobiliari adibito ad abitazione, diversi dalla prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei proprietari, o comunque sfitti. Stabilire la detrazione spettante per la prima casa, in Euro 103,50. 02A05256; Il comune di CAMPOBELLO DI LICATA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Confermare per l'anno 2002 nella misura del 4.5 per mille l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. 02A05257; Il comune di CAMPOLONGO MAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare per il 2002, a norma dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, le seguenti aliquote I.C.I.: 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazioni principale e relative pertinenze; 6 per mille per gli altri immobili; 4 per mille per i possessori di terreni agricoli che abbiano messo a dimora un quantitativo di essenze alboree o coltivazioni biologiche su almeno il 5% del terreno agricolo. 2. Di determinare per il 2002: in Euro 104,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3 comma 55, della legge n. 662/1996; in Euro 260,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale qualora nel nucleo familiare dei soggetti passivi vi sia la presenza di invalidi, disabili o portatori di handicap per i quali esista una situazione di permanente inabilita' al 100 per cento. 02A05258; Il comune di CANDIA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. A seguito delle proposte espresse dalla Giunta comunale e qui riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. sara' applicata in questo comune nella "misura unica del 5,5 per mille"; 2. resta invariata e fissata in Euro 103,29 (L. 200.000), la detrazione per l'abitazione principale; 02A05259; Il comune di CANNARA (provincia di Perugia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 2001 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000); di confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota per gli immobili del centro storico che verranno adibiti a nuove attivita' commerciali o artigianali, e per gli immobili che verranno ad essere abitati da giovani coppie di nuova costituzione o sposate da non piu' di cinque anni; di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota relativa a tutti gli altri fabbricati; di determinare la tariffa per le aree edificabili nella misura del 6 per mille. 02A05260; Il comune di CANOSIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 relativamente all'abitazione principale e di aumentare di 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili al di fuori delle abitazioni principali; di dare atto che le detrazioni I.C.I. per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante), che lo possiede a titolo di proprieta', ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, e' di L. 200.000 (Euro 103,29) spettante per l'intero anno o rapportato ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale. 02A05261; Il comune di CAPRAROLA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. di questo Comune per l'anno 2002 e' determinata nella misura del 6 per mille. E' invece stabilita nella misura del 7 per mille per le sole abitazioni diverse dall'abitazione principale; 2. l'aliquota del 6 per mille si applica anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado, cioe' a figli o genitori che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale, a queste abitazioni non si puo' applicare la detrazione di cui al successivo punto 3). 3. di stabilire per l'anno 2002 le detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 20 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3 comma 55 legge 662/96, in lire 210.000. (Omissis). 02A05262; Il comune di CARDANO AL CAMPO (provincia di Varese) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 4 per mille abitazione principale e pertinenze (box, cantina, lavanderia annessi all'abitazione principale). 6 per mille, altri immobili, terreni. detrazione L. 200.000 pari a Euro 103,29 per abitazione principale. Restano confermate le ulteriori agevolazioni e detrazioni approvate con delibera di consiglio comunale n. 72 del 21 dicembre 2001 di modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili accertamento con adesione. (Omissis). 02A05263; Il comune di CARLAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2002: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota per l'abitazione principale, 5 per mille; aliquota per immobili adibiti ad uso commerciale, 5 per mille; aliquote per terreni edificabili, 5 per mille. 2. Di confermare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02A05264; Il comune di CARPIGNANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per il prossimo servizio finanziario le aliquote I.C.I. da applicare nel Comune nelle misure indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa; di determinare in Euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Allegato "A" A. Persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune esclusivamente alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, 5 per mille. B. Per tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti ai punti successivi, 5 per mille. C. Per interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei C.S.. L'aliquota agevolata e' applicata per la durata di tre anni dall'inizio lavori, 3 per mille. D. Per immobili di nuova costruzione classificati nel "gruppo Z Unita' immobiliare a destinazione terziaria, produttiva e diversa", per la durata di anni 5 a decorrere dalla certificazione di agibilita' o dall'effettivo utilizzo dell'opera, se precedente, 4 per mille. E. Detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, 103.29. 02A05265; Il comune di CASALE MARITTIMO (provincia di Pisa) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di stabilire per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili cosi' come riportato nella tabella: (Omissis). ===================================================================== Soggetti | Aliquota ===================================================================== Unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e | per le autorimesse censite con alloggio, in favore | delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci ci | cooperative edilizie a proprieta' indivisa, locali | adibiti ad attivita' commerciale ed artigianale, | turistiche e direzionali |5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Tutte le altre unita' immobiliari | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- Detrazione per la prima abitazione | Euro 144,61 02A05266; Il comune di CASASCO D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02A05267; Il comune di CASCINETTE D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune nella misura diversificata del 5,3 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille per tutti gli altri immobili, confermando la detrazione per l'abitazioni principale in L. 200.000 - Euro103,29. (Omissis). 02A05268; Il comune di CASOLA VALSENIO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure: abitazione principale e pertinenze: 5,4 per mille; abitazioni locate e pertinenze: 6,5 per mille; abitazioni che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale a canone di affitto concordato: 3,6 per mille; immobili non locali e pertinenze: 8 per mille; altri fabbricati: 6 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille. Le unita' immobiliari indicate alle categorie catastali C2 C6 e C7 pertinenze di unita' immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell'unita' immobiliare principale. 2. Di confermare in Euro 108,46 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione si applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari. Sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli). Di determinare in Euro 180,76 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti rientranti nelle categorie indicanti situazioni di particolare disagio socio-economico. 3. Di stabilire che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A05269; Il comune di CASOLI (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili siti nel comune di Casoli nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 02A05270; Il comune di CASSINA RIZZARDI (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504: 3 per mille, l'aliquota da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 5 per mille, l'aliquota da applicare con la detrazione di Euro 144,61 (L. 280.000) alle seguenti tipologie di immobili: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; unita' immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; unita' immobiliari di pertinenza all'abitazione principale intendendosi come tali box, depositi, autorimesse. L'agevolazione e' pero' limitata esclusivamente a non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale. 5 per mille senza alcuna detrazione, l'aliquota da applicare alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale. 6 per mille, l'aliquota da applicare alle aree edificabili e terreni agricoli; 7 per mille, l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali ed in caso di piu' pertinenze, esclusa quella dell'abitazione principale. (Omissis). 02A05271; Il comune di CASTAGNITO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 4) Di confermere, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille per gli altri immobili, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 5) Di confermare, altresi', in Euro 103,29 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 02A05272; Il comune di CASTEL FRENTANO (provincia di Chieti) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili siti nel comune di Castel Frentano nella misura del 6 per mille.. (Omissis). 02A05273; Il comune di CASTEL MADAMA (provincia di Roma) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune: aliquota da applicare: aliquota ordinaria, 6 per mille; abitazioni principale, 5 per mille; abitazioni secondarie, 6 per mille. 2) Aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 3 per mille; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 3 per mille; per la durata di tre anni dall'inizio del lavoro. 3) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4)L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5) Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnati, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 6) Determinare la detrazione per nuclei familiari con reddito inferiore al limite di L. 10.000.000 = nell'importo di L. 250.000 =; 7) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 02A05374; Il comune di CASTEL MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nel 2001 e precisamente nella seguente misura: 5,2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box garage); 5,2 per mille per la seconda abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale; 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; detrazione spettante per l'abitazione principale Euro 103,30. (Omissis). 02A05275; Il comune di CASTELLETTO DI BRANDUZZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per le seguenti unita' immobiliari: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa. In caso di contitolarita' nella proprieta' dell'immobile, il contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota del 5 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; unita' abitative date in comodato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza del 15 giugno 2002, ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, ovvero al coniuge, residente anagraficamente nel comune; abitazione affitate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato; aree fabbricabili; terreni agricoli; 2) di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, per altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito ai punti 3,4 e 5; 3) di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. agevolata al 4 per mille per i fabbricati ex rurali accatastati in cat. D/10; 4) di determinare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo del 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001. Il soggetto passivo d'imposta dovra' allegare alla dichiarazione I.C.I. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e l'iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino; 5) di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ovvero da cittadini temporaneamente residenti all'estero; 6) di confermare per l'anno 2002, in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, fatti salvi i casi di cui al successivo punto 7); 7) di elevare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti in condizione di particolare disagio economico e sociale in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) essere residenti nel comune di Castelletto di Branduzzo; b) essere proprietari, ovvero titolari dei diritto di usofrutto, uso od abitazone di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, garage, cantina ed area pertinenziale; c) non possedere alcuna altra proprieta' immobiliare nell'ambito del territorio italiano; d) tale abitazione non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9; e) essere pensionato o non in condizione lavorativa; f) aver compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002; g) avere percepito, nell'anno 2001, un reddito imponibile ai fini I.R.PE.F., riferito all'interno nucleo familiare, intendendosi per tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore a L. 26.500.000, escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze. Le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) devono essere possedute da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2002. Per avere diritto a tale detrazione i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita domanda, entro il 15 giugno, allegando fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2001 da tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza puo' essere resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante i redditi percepiti. (Omissis). 02A05276; Il comune di CASTELLETTO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per quanto concerne il 2002, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille, con detrazione di Euro 103,29 per le prime abitazioni; (Omissis). 3. di dare atto che la pertinenza della prima abitazione verra' presa in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione; 4. di dare atto che verra' considerata, ai fini della detrazione, prima casa, anche quella di prioprieta' di persone non residenti che autocertifichino di aver dovuto trasferire la residenza presso istituti o case do riposo site in altri comuni o risultino portatori di handicap (riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992) e per tale motivo ricoverate in strutture. Tali fabbricati devono pertanto risultare sfitti ed a disposizione; (Omissis). 02A05277; Il comune di CASTELLINALDO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 dicembre 2001 e 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Di confermare e determinare per l'anno 2002 (omissis) nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). 1) Di confermere e determinare, per l'anno 2002, la misura della detrazine I.C.I., da applicare all'abitazione principale, nella misura minima prevista per legge, pari ad Euro 103,29. 02A05278; Il comune di CASTELLO DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare in misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 per la prima abitazione e le relative pertinenze e del 5,5 per mille per tutte le proprieta' diverse dalla prima abitazione, conformando la misura delle detrazioni vigenti in euro 103,29; 2) di dare atto che sono assimilate alle abitazioni principali quelle previste dal regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 25 gennaio 1999. (Omissis). 02A05279; Il comune di CASTELNUOVO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale per gli immobili: 1. aliquota del 5,5 per mille per i terrei agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 2. aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi a soci di cooperative a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale ma adibita, anche saltuariamente nel corso dell'anno del proprietario o da suoi familiari; 4. aliquota del 7 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale e non adibita, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari. (Omissis). 02A05280; Il comune di CASTELNUOVO CALCEA (provincia di Asti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002, per le motivazioni riportate in premessa, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; (Omissis); 3) di proporre al consiglio comunale la detrazione per le abitazioni principali, nella misura minima prevista dalla legge (Euro 103,29 pari a L. 200.000). (Omissis). 02A05281; Il comune di CASTELVETERE SUL CALORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Riconfermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' in euro 103,29 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 02A05282; Il comune di CASTIGLION FIORENTINO (provincia di Arezzo) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire le aliquote dell' Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per Iesercizio in corso, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: 1. aliquota ordinaria: 5,9 per mille; 2. aliquota ridotta per abitazioni principali: 5,3 per mille; di dare atto che per "abitazioni principali", ai fini dell' applicazione della aliquota ridotta sopraindicata, si intendono esclusivamente: a) abitazioni di proprieta' dei soggetti passivi, ove gli stessi risiedono e dimorano abitualmente; b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggi regolermente assegnati dall'Istituto autonomo per le Case Popolari; d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e parenti, entro il primo grado, in linea retta (genitori o figli) o collaterale (fratelli), che le utilizzino come abitazioni principali acquisendovi la residenza e stabilendovi la loro abituale dimora e risultino, inoltre, privi di qualsiasi proprieta' sia nel comune che altrove; e) Unita' immobiliari ad uso abitatvo che risultino inutitizzate in quanto possedute, ad esclusivo titolo di proprieta', da soggetti anziani o disabili che a causa delle loro condizioni abbiano dovuto acquisire la residenza in istituti di ricovero o sanitari; f) pertinenze distintamente iscritte in catasto, purche' durevolmente, effettivamente ed esclusivamente asservite alle unita' immobiliari rientranti nella definizione di "abitazione principale" del soggetto passivo di Imposta. di stabilire, inoltre, che dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari destinate ad uso di "abitazioni principaliº vengano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivise tra tutti i soggetti passivi che adibiscono Iimmobile di loro spettanza ad "abitazione principale"; di dare atto che la detrazione indicata spetta alle abitazioni principali come sopra definite con le seguenti limitazioni e precisazioni per i punti d) ed f): d) sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e familiari la detrazione spetta, secondo i requisiti precedentemente indicati e a condizione che il soggetto passivo di imposta non possegga altro immobile sul quale l'abbia gia' scontata fino alla sua completa concorrenza o parzialmente; f) sulle pertinenze distintamente iscritte in catasto la detrazione spetta solo per la parte di essa eventualmente eccedente l'imposta dovuta sull'abitazione principale, fino alla completa concorrenza della stessa o della eventuale quota spettante. (Omissis). 02A05283; Il comune di CASTIGLIONE D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 4,3 per mille; di stabilire la misura della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in Euro 104,00; (Omissis). 02A05284; Il comune di CASTIGLIONE TINELLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare nella misura deI 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2002. di determinare in euro 103,29 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 02A05285; Il comune di CASTRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 come segue: nella misura del 4,5 per mille, rapportata al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e correlative disposizioni, nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per Iunita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze nei limiti dello speciale regolamento adottato con delibera consiliare n. 5 del 24 dicembre 2000; nella misura del 7 per mille rapportata al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dalIart. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come integrato con legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei confronti dei soggetti passivi d'imposta aventi titolo sugli alloggi che risultino "non locati"; nella misura del 6,5 per mille rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per tutti gli altri casi; 2. di stabilire in Euro 150,00 per l'intero anno 2002 la detrazione d'imposta per la "1a casa" disciplinata dalIart. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e succ. mod.; (Omissis). 02A05286; Il comune di CECINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare le seguenti aliquote differenziate I.C.I. per l'anno 2002 per le ragioni e secondo le modalita' espresse in narrativa: aliquota ridotta pari al 5,9 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, le pertinenze e le unita' immobiliari concesse in uso gratuito per residenza a parenti in linea retta fino al secondo grado; aliquota ridotta pari all'1 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex articoli 2, 4 e 5 legge n. 431/1998, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo; aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari a disposizione o locate per periodi inferiori all'anno, nonche' per le aree fabbricabili; aliquota ordinaria del 6,1 per mille in tutti gli altri casi; (Omissis). 02A05287; Il comune di CELLE ENOMONDO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, come stabilisce, per i motivi e con le finalita' in Premessa illustrate, l'aliquota d'imposta I.C.I. del Comune di Celle Enomondo, per il 2002, nella misura "unica" del 6%e, pari all'aliquota gia' applicata per il 2001, con detrazione prima casa pari a L. 200.000. (Omissis). 02A05288; Il comune di CEPRANO (provincia di Frosinone) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le aliquote I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - da applicare nel Comune di Ceprano per l'anno 2002, come segue: a) L'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e' stabilita nella misura del 5 per mille; b) l'aliquota da applicare per i soggetti passivi dell'I.C.I. relativamente agli immobili diversi dall'abitazione principale e' stabilita nella misura del 6,85 per mille. 2. di stabilire che per gli immobili adibiti a dimora abituale del soggetto passivo, nonche' dei cittadini italiani non residenti ed agli anziani ricoverati negli istituti di assistenza purche' non locati, e relative pertinenze e' concessa una detrazione pari Euro 103,00. (Omissis). 02A05289; Il comune di CESERETO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire per l' anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, in via generale, nella misura del 6 per mille; stabilire la detrazione spettante per la prima casa, in euro 103,50. (Omissis). 02A05290; Il comune di CERETE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 6 per mille, con detrazione prima casa pari a Euro 129,11 estesa anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado. (Omissis). 02A05291; Il comune di CERTALDO (provincia di Firenze) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di adottare per l'anno 2002 le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue: a) aliquote: 6 per mille quale aliquota ordinaria; 7 per mille per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione tenute sfitte, intendendosi come tali quelle non locate per l'intero anno o tenute a disposizione; 2 per mille per gli alloggi con contratti di affitto concordati di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998. b) detrazioni di imposta: euro 139,45 per l'abitazione principale; euro 216,92 per l'abitazione principale a favore dei soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico e sociale: a) nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. fino a euro 9.038,00; b) nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. fino a euro 10.845,60 purche' si riscontri una delle seguenti condizioni: 1) famiglie composte soltanto da ultrasessantacinquenni; 2) famiglie con presenza di un componente portatore di handicap, in base alla legge n. 104/1992 o con invalidita' al 100% o non autosufficiente. Per le famiglie composte da un unico componente, il reddito I.S.E.E. sara' innalzato di euro 516,46. (Omissis). 02A05292; Il comune di CERZETO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 nella misura deI 6 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni. (Omissis). 02A05293; Il comune di CHIGNOLO PO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure: abitazione principale: 4 per mille; terreni e aree fabbricabili: 6 per mille; tutti gli altri immobili 6 per mille. 2) Di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 3) Di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, case di cura o istituti sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato. TABELLA PER L'APPLICAZIONE DELL'AUMENTO DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE Per gli immobili di valore catastale fino a euro 41.316,55. viene concesso l'aumento della detrazione per l'abitazione principale secondo la sotto riportata tabella. per le seguenti categorie di cittadini: a) pensionati; b) coniugi a carico dei pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 2001 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 2001; Le suddette categorie di cittadini potranno usufruire dell'aumento della detrazione, a condizione che non possiedano, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori ad 1/3 del secondo immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondano a quelli previsti nell'allegata tabella. I contribuenti dovranno attestare con l'autocertificazione quanto segue: 1) La condizione d'appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione; 2) il reddito complessivo del nucleo familiare; 3) Il non possesso d'altri immobili, escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale. Di tali detrazioni non potranno usufruire possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/6 - A/8 - A/9. DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ===================================================================== Componenti| | | | | nucleo |258,23 1a | 206,58 2a | 154.94 3a | 129,11 4a | 00.000 5a familiare | fascia | fascia | fascia | fascia | fascia ===================================================================== 1 persona | 5.164,57 | 6.041,51 | 6.962,36 | 7.883,20 | - --------------------------------------------------------------------- 2 persone | 7.597,08 | 9.117,01 | 10.636,43 | 12.155,85 | - --------------------------------------------------------------------- 3 persone | 9.761,04 | 11.713,24 | 13.665,45 | 15.622,82 | - --------------------------------------------------------------------- 4 persone |11.723,57 | 13.995,98 | 16.299,38 | 18.644,09 | - (Omissis). 02A05294; Il comune di CHIUSA DI PESIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura seguente: 7 per mille aliquota ordinaria per tutti gli immobili; 5 per mille aliquota differenziata per le abitazioni destinate ad uso residenza principale da parte del proprietario. Di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di euro 103,30. (Omissis). 02A05295; Il comune di CHIUSI DELLA VERNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 16 febbraio 2002 e 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Di confermare nella misura del 6,5 per mille 6,5 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. (Omissis). 1) Di elevare ad euro 115,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A05296; Il comune di CICALA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale. Aliquota del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale. Detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05297; Il comune di CINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di fissare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, l'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura che segue: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille. (Omissis). 02A05298; Il comune di CISMON DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: prima casa e relative pertinenze: 5 per mille; altri fabbricati e terreni edificabili: 6 per mille. (Omissis). 02A05299; Il comune di CITTADELLA (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 in Euro 108,45 (pari a L. 210.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi per abitazione principale quanto definito all'art. 3, commi 1 e 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.l.; 2. di confermare la possibilita' di elevare a Euro 263,39 (pari a L. 510.000) la detrazione indicata al punto 1) per abitazione principale, che deve essere l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', usufrutto o abitazione dai contribuenti con eta' superiore a 65 anni e titolari, oltre al reddito dell'abitazione, di solo reddito familiare annuo derivante da pensione minima (fissata per l'anno 2001 in L. 9.605.700 apri ad Euro 4.960,93). Da tale beneficio sono escluse le abitazioni di categorie catastale A/1 - A/7 - A/8 - A/9. La stessa detrazione elevata a Euro 263,39 potra' essere fruita da contribuenti portatori di handicap con invalidita' superiore all'85% e con un reddito annuo del nucleo familiare non superiore a L. 40.000.000 pari ad Euro 20658,27; 3. di inserire all'art. 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sugli immobili, il seguente comma 3-bis: "La detrazione dell'imposta e' aumentata del 100% nel caso in cui l'abitazione principale sia situata, completamente o per una percentuale non inferiore all'1 per cento della superficie coperta, all'interno della fascia di rispetto per elettrodotti cosi come risulta inserita nel vigente Piano regolatore generale (P.R.G.). I contribuenti che fruiscono di tale agevolazione dovranno presentare nei termini di legge la prescritta denuncia di variazione. (Omissis). 02A05300; Il comune di COLLE DI VAL D'ELSA (provincia di Siena) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Aliquota 2,5 per mille. Alla aliquota del 2,5 per mille sono soggetti i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2) Aliquota 4 per mille. Alla aliquota 4 per mille sono soggette le unita' immobiliari concesse in locazione a canone concordato, secondo le disposizioni della legge n. 431/1998. 3) Aliquota 5 per mille. Alla aliquota 5 per mille sono soggetti: 3/1) I fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 aventi le seguenti caratteristiche: utilizzati come abitazione principale dal proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, dal titolare di tale diritto; concessi in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta entro il terzo grado (genitori-figli, nonni-nipoti, nonni-pronipoti) ed in linea collaterale entro il secondo (fratelli), a condizione che per gli stessi costituisca abitazione di residenza anagrafica (in questo caso e' necessario inoltrare apposita comunicazione all'ufficio I.C.I. del Comune entro il termine per la presentazione della denuncia dell'anno d'imposta); locati per oltre 180 giorni, anche non consecutivi durante l'anno solare; nei quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, stabiliscono la propria abitazione principale entro il secondo anno solare successivo a quello di acquisto ovvero entro tre anni nel caso di acquisto e successive ristrutturazioni, accertabili con il rilascio del provvedimento autorizzatorio di opere edilizie; nelle quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, vi eserciti arti, professioni o attivita' commerciali; nei quali sono in corso lavori di ristrutturazione, dietro presentazione di apposita richiesta all'ufficio e comunque fino alla fine dei lavori stessi; unita' immobiliare catastalmente indipendente comunicante con l'abitazione principale (attigua o su due piani diversi) purche' venga utilizzata dallo stesso nucleo familiare per l'intero anno e venga presentata entro il 30 giugno di ogni anno, o comunque entro il termine previsto per la consegna della denuncia di variazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale condizione, nel rispetto della vigente normativa urbanistica. L'applicazione di tale aliquota spetta, per l'intero anno, a partire dall'anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni e cessa, per l'intero anno, dall'anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni stesse. La cessazione della condizione deve essere dichiarata entro i trenta giorni successivi. 3/2) I fabbricati classificati nelle categorie catastali: A/10; da B/1 a B/8; da C/1 a C/7; e da D/1 a D/12. 3/3) L'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4) Aliquota 7 per mille. Alla aliquota 7 per mille sono soggette: 4/1) le aree fabbricabili; 4/2) i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 che non sono locati per oltre 180 giorni, anche non consecutivi durante l'anno solare o che, comunque, non rispondono alle caratteristiche di cui ai punti n. 2 e 3/1. TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI Ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Colle di VaI d'Elsa sono esenti dall'imposta ex art. 7 lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. DETRAZIONE La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in Euro 108,46 (L. 210.000). Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti) e collaterale entro il secondo grado (fratelli); l'abitazione posseduta da un soggetto che e' obbligato a risiedere in altro Comune per ragioni di studio e di lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale dimora abituale, dai familiari del possessore. I soggetti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, possono richiedere l'applicazione della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per la stessa unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Contribuenti che possono beneficiare di tale ulteriore detrazione: contribuenti con eta' non inferiore a 65 anni se uomo, e 60 se donna; contribuenti anche di eta' inferiore a quanto sopra indicato, a condizione che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; contribuenti anche di eta' inferiore a quanto sopra indicato, che siano considerati persone disabili ai sensi della legge n. 104/1992; contribuenti anche di eta' inferiore a quanto sopra indicato, che percepiscano una indennita' di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980. Condizioni per beneficiare della detrazione: l'unita' immobiliare deve costituire residenza anagrafica ed abitazione principale del soggetto richiedente; nel caso in cui il contribuente abbia acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, l'unita' immobiliare non deve risultare locata; il fabbricato principale deve risultare classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5, il nucleo familiare deve essere costituito da non oltre due persone oppure di un maggior numero purche' le persone eccedenti siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 o percepiscono una indennita' di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980, o abbiano un'eta' non superiore ad anni 18; alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare, per l'anno precedente, devono concorrere soltanto redditi da terreni, per un importo lordo non superiore a Euro 185,92 (L. 360.000), e trattamenti pensionistici di importo lordo complessivamente non superiore a Euro 6.197,48 (L. 12.000.000) se il nucleo familiare e' composto da una sola persona, oltre a Euro 5.164,57 (L. 10.000.000) per ciascuno degli altri componenti il nucleo familiare. I suddetti limiti possono essere modificati di anno in anno in occasione dell'adozione della deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta. La maggiore detrazione spetta, per l'intero anno, a partire dall'anno successivo in cui si verificano le condizioni e cessa, per l'intero anno, dall'anno successivo in cui vengono meno le condizioni. Per ottenere la detrazione il contribuente deve presentare richiesta all'ufficio l.C.l. del Comune, entro il termine per la presentazione della denuncia di variazione per l'anno 2001, utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio stesso e presso i patronati sociali dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni di categoria, impegnandosi, altresi', a comunicare l'eventuale cessazione delle condizioni entro i 30 giorni successivi. (Omissis). 02A05301; Il comune di COLLEFERRO (provincia di Roma) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota unica per il 2002: 6 per mille; Detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 02A05302; Il comune di COMELICO SUPERIORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, come di seguito meglio precisato; 2. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione di Euro 207,00 per la prima casa di abitazione; 3. di applicare, inoltre, le seguenti detrazioni: a) di applicare una detrazione di Euro 207,00 come se si trattasse di prima casa, non locata, per quelle persone che sono in casa di riposo e residenti, quindi, in altro Comune e che hanno una casa nel comune di Comelico Superiore. Diversamente questa abitazione non potrebbe godere della detrazione stabilita per la prima casa; b) di applicare una detrazione di Euro 207,00 come se si trattasse di prima casa, nei casi in cui tra parenti di primo grado viene assegnata a titolo di uso una casa di abitazione di proprieta' da destinare a prima casa di abitazione e residenza; c) di applicare una detrazione di Euro 207,00 come se si trattasse di prima casa, nel caso in cui l'appartamento venga locato, con regolare contratto d'affitto debitamente registrato, ad una persona residente. (Omissis). 02A05303; Il comune di CONA (provincia di Venezia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, omissis, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille; 2. di prevedere in Euro 103,30 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dell'art. 8, comma 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 02A05304; Il comune di CORCIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura ordinaria del 6 per mille e di fissare Ialiquota nelle seguenti misure per le fattispecie imponibili di seguito indicate: a) aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e ai loro coniugi residenti nelle stesse, come indicato dall'art. 6 del regolamento comunale I.C.I.: 5,5 per mille; b) aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3, dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 4 per mille; c) aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b): 7 per mille; d) aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille; e) aliquote per gli immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo D e alla categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati): 7 per mille; f) aliquota per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente a 3 anni dall'inizio dei lavori (Art. 1, comma 5, legge n. 449/1997): 4 per mille; 2. di stabilire, altresi', le seguenti condizioni per l'applicazione delle aliquote di cui al punto 1): l`equiparazione, ai fini della sola applicazione dell'aliquota agevolata riservata alle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale con esclusione del riconoscimento anche del diritto alla detrazione, delle unita' immobiliari abitative concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e ai loro coniugi, viene effettuata alle seguenti condizioni; che il comodatario sia residente nell'unita' immobiliare ricevuta in uso gratuito; che il soggetto passivo, oltre ad adempiere all'obbligo di presentazione della denuncia di variazione I.C.I. ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, provveda a consegnare all'ufficio tributi del Comune apposita, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione in uso gratuito dell'unita' immobiliare per la quale si applica l'aliquota agevolata di cui alla lettera a) del precedente punto 1) a favore dei soggetti ivi indicati. Resta fermo che l'applicazione dell'aliquota ridotta compete solo per il periodo dell'anno in cui tutte le condizioni sopra indicate si verificano. I soggetti passivi che beneficiano dell'aliquota ridotta di cui alla lettera c) del precedente punto 1) sono obbligati a presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione stipulato sulla base degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998, regolarmente registrato a norma di legge. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera f) del precedente punto 1), i contribuenti sono tenuti a consegnare la documentazione comprovante lo stato di inagibilita' o inabitabilita' dell'immobile nonche' l'inizio degli interventi finalizzati al recupero o apposita dichiarazione sostitutiva. 3. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale spettante a norma del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura di Euro 104,00, in applicazione del disposto del comma 3 del succitato art. 8, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 1997, n. 122; 4. di stabilire l'aumento della detrazione I.C.I. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da Euro 104,00 a Euro 155,00, secondo il seguente criterio, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122: La detrazione di Euro 155,00, disposta in virtu' del comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, compete ai soggetti passivi i nuclei familiari nel corso del periodo d'imposta 2001 che abbiano conseguito un reddito complessivo lordo come risultante dalle dichiarazioni dei redditi, non superiore ai limiti di seguito specificati, graduati sulla base della numerosita' del nucleo familiare; ===================================================================== | Reddito complessivo |Reddito complessivo lordo Nucleo familiare| lordo (Euro) | (Lire) ===================================================================== 1 componente | 9.297,00 | 18.001.502 --------------------------------------------------------------------- 2 componenti | 15.494,00 | 30.000.567 --------------------------------------------------------------------- 3 componenti | 18.076,00 | 35.000.017 --------------------------------------------------------------------- 4 componenti | 20.659,00 | 40.001.402 --------------------------------------------------------------------- 5 componenti | 23.241,00 | 45.000.851 Per ogni componente in piu' rispetto al quinto devono essere aggiunti al limite di reddito previsto per 5 componenti Euro 2.583,00 (L. 5.001.385). Per nucleo familiare si intende l'insieme dei soggetti residenti nell'abitazione per la quale usufruisce dell'incremento della detrazione come da stato di famiglia anagrafico. I contribuenti che rientrano nel criterio sopra citato indicato dovranno esibire o presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il mese di dicembre del 2002, copie della dichiarazioni dei redditi riferite all'anno di imposta 2001 di tutti i componenti del nucleo familiare come sopra definito, oppure dichiarazione sostitutiva attestante il proprio reddito e del nucleo familiare, nonche' la composizione dello stesso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Omissis). 02A05305; Il comune di CORTE PALASIO (provincia di Lodi) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure: a) Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata: b) Altre unita' immobiliari: 5,8 per mille; c) terreni agricoli: 5,8 per mille; d) aree edificabili: 5,8 per mille; e) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliare inagibili o inabili 5,8 per mille; f) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico 5,8 per mille. Le aliquote di cui alla lettera e) ed f) sono da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della citata legge n. 449/1997; g) aliquota agevolata per proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo"º 5,8 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05306; Il comune di COSTA DE' NOBILI (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2002, l'imposta sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli immobili; 2. di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' applicabile per l'anno 2001 nella misura di L. 200.000. (Omissis). 02A05307; Il comune di COVO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 sara' applicata da questo comune nel modo seguente: (a) 5 per mille per tutti gli immobili posseduti nel comune di Covo; (b) detrazione di Euro 103,30 sulla prima casa; (c) detrazione di Euro 139,45 per l'abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle due seguenti condizioni: I. reddito familiare derivante esclusivamente da pensione minima di anzianita' aumentata di 1/3 (un terzo); Il. possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/4 - Abitazioni di tipo popolare; A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare. (Omissis). 02A05308; Il comune di DEGO (provincia di Savona) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 per il comune di Dego, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio del Comune e soggetti a tale imposta; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000) annue cosi' come previsto dall'art. 3, comma 55, punto 2 della legge n. 662/1996. (Omissis). 02A05309; Il comune di DERUTA (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare la proposta di deliberazione che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 2. di confermare per l'anno 2002 le aliquote d'imposta, le detrazioni e le agevolazioni I.C.I. attualmente in vigore come di seguito indicate: ===================================================================== Tipologia |Aliquota I.C.I. anno 2002 ===================================================================== "Unita' Immobiliare adibita ad abitazione | principale e relative pertinenze per un | numero non superiore a due e purche' esse | siano effettivamente utilizzate | dall'occupante l'abitazione e non siano | distanti da questa piu' di 100 metri in | linea d'aria" | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati - Aree fabbricabili | 5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Immobili oggetto di interventi di recupero | nei centri storici, che non siano | assegnatari di contribuzioni pubbliche per | il recupero per un periodo di tre anni | dalla fine dei lavori | 1 per mille --------------------------------------------------------------------- Detrazione d'imposta unita' immobiliare | adibita ad abitazione principale | Euro 103,29 (Omissis). 02A05310; Il comune di DESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 4 febbraio 2002 e il 26 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare nel comune di Desana, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 5 per mille e 7 per mille quale aliquota diversificata per alloggi non locati ex art. 6, decreto legislativo n. 504/1992, in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello scorso esercizio. (Omissis). di determinare per l'anno 2002, nel comune di Desana, in Euro 103,29 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A05311; Il comune di DOGLIANI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 dicembre 2001 e il 9 gennaio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2) di riconfermare per l'anno 2002 quanto gia' stabilito per l'anno 2001 con deliberazione G.C. n. 8 del 13 gennaio 2001 stabilendo le aliquote I.C.I. nel modo seguente: a) abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille; b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota 6 per mille; c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota 1 per mille; (Omissi). 4) di determinare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 267/2000, per l'anno 2001 e successivi anni e sino a modifica, la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.: a) abitazione principale: detrazione L. 200.000; b) abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto ed abitata da nucleo familiare, composto da una o piu' persone, il cui reddito complessivo netto non sia superiore all'equivalente di una pensione minima di un lavoratore dipendente assicurato presso l'I.N.P.S.: detrazione L. 300.000; c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota agevolata per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori; d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: in quanto considerata abitazione principale con detrazione di L. 200.000 o, se rientra nel caso di cui alla lettera b), di L. 300.000; (Omissis). 02A05312; Il comune di DORMELLETTO (provincia di Novara) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nei seguenti importi: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille - detrazione Euro 134,28; altri immobili adibiti ad abitazione affittati ai residenti: 6 per mille; altri immobili adibiti ad abitazione affittati ai non residenti: 6,5 per mille; altri immobili non affittati - aree produttive - aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis). 02A05313; Il comune di ESINO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,8 per mille per tutti gli immobili. Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05314; Il comune di FARNESE (provincia di Viterbo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). I. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiiari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; 3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; 4) aliquota agevolata per immobili siti nel centro storico ricadenti nella zona A, destinati ad abitazioni principali, che saranno oggetto di recupero strutturale effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e) della legge n. 457 del 5 maggio 1978, per i primi tre anni successivi alla data di inizio lavori: 4 per mille; II. di stabilire al fine di favorire una politica di sviluppo dell'economia locale, in particolare per le unita' immobiliari, di nuova costruzione, destinate ad abitazioni e classificate nei gruppi catastale da A2 ad A5, interamente posseduti da persona fisica o giuridica, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e di alienazione degli immobili, si stabilisce la seguente particolare aliquota: a) 4 per mille per il primo e secondo anno di imposta successivo alla data di ultimazione dei lavori; b) 5 per mille per il terzo anno. A tal fine l'interessato dovra' produrre il certificato della Camera di commercio dal quale risulti l'oggetto dell'attivita' sopra descritto; III. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari; Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02A05315; Il comune di FIDENZA (provincia di Parma) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di rideterminare per ogni effetto di legge il seguente modo di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dal 1o gennaio 2002: 1) conservazione dell'aliquota del 4,5 per mille del valore imponibile per le unita' immobiliari: adibite a prima abitazione del possessore; concesse dal possessore (anche parziario, per la propria quota) in uso gratuito per abitazione principale a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado; costituenti alloggi di proprieta' dell'istituto autonomo per le case popolari (ora Azienda casa Emilia Romagna) o da esso comunque gestiti, assegnati in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica e da essi utilizzati per abitazione principale; possedute dalle societa', cooperative edilizie a proprieta' indivisa assegnate in uso ai propri soci e da questi utilizzate per abitazione principale; comprese le pertinenze, a norma dell'art. 10 del regolamento di applicazione del tributo, quanto alle autorimesse ed ai posti macchina prescindendo dalla loro superficie (ma non piu' di una); 2) elevazione al 5 per mille del valore imponibile per qualunque altro immobile (edifici, aree fabbricabili, terreni agricoli); 3) elevazione al 7 per mille del valore imponibile dell'aliquota per le abitazioni non utilizzate, eccettuate quelle: inabitabili, inagibili o comunque indisponibili, riconoscibili per tali secondo la legge ed il regolamento comunale; considerate abitazioni principali o ad esse assimilate dal regolamento comunale e tenute a disposizione, anche se temporaneamente non occupate; non occupate, per la durata massima di un anno dalla cessazione dell'ultima utilizzazione o dall'autorizzazione amministrativa all'uso o dal riacquisto della disponibilita', da chiunque possedute; costruite per la locazione o la vendita da imprese aventi questo fine esclusivo o prevalente, per la durata massima di tre anni dall'autorizzazione amministrativa all'uso; 4) conferma dell'aliquota dell'imposta dell'1 per mille del valore imponibile: per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili, oggetto di recupero edilizio; per gli immobili di interesse artistico o architettonico, siti nel centro storico, oggetto di recupero edilizio; per le autorimesse o i posti auto di nuova realizzazione; per sottotetti riutilizzati; per 3 anni dall'inizio dei lavori; 5) conferma dell'aliquota dell'imposta del 2 per mille del valore imponibile prevista dall'art. 2.4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per le unita' immobiliari locate a norma delle stesse disposizioni; 6) elevazione ad Euro 145,00 della detrazione dall'imposta annua dovuta per l'abitazione principale, quale e' definita dal regolamento (non anche per quelle assimilate); con le riduzioni del valore imponibile e dell'imposta disposte dalla legge e dal regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 78 del 28 dicembre 1998, esecutiva. (Omissis). 02A05316; Il comune di FIRENZE ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, (omissis) le seguenti aliquote I.C.I.: a) una aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le unita' immobiliari diverse da quelle di cui alle successive lettere b), c), d); b) una aliquota ridotta del 5,6 per mille in favore: delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare dfrettamente adibita ad abitazione principale; delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare qualificabile come "pertinenza", anche se distintamente iscritta in catasto, in quanto parte integrante dell'abitazione principale di residenza, purche' sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio della stessa unita' immobiliare principale e purche' sia: a) classificata e/o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse. autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto); b) direttamente utilizzata dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi; c) una aliquota agevolata del 5,7 per mille in favore: delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale, concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora; delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare destinata a civile abitazione che costituisca l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale, che sia locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale oppure che sia occupata senza titolo in presenza di procedura di sfratto prevista dalle norme di legge; delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare ad uso abitativo, posta sul confine comunale con doppio accatastamento, che costituisca con l'unita' ubicata nel comune confinante la dimora abituale; delle persone fisiche soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'abitazione di cui sono proprietari o usufruttuari a condizione che essa sia l'unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata; delle persone fisiche soggetti passivi per l'unica unita' immobiliare accampionata a civile abitazione, posseduta sul territorio comunale, che risulti occupata abusivamente e per la quale il soggetto passivo abbia presentato denuncia alle competenti autorita'; delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unita' immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concessa in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione; delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unita' immobiliari accampionate nelle categorie C/1, C/2 e C/3 e date in locazione per l'utilizzo esclusivo di attivita' di esercizio commerciale o artigianale definito dal comune "storico" o "tipico" ed inserito nell'apposito albo; d) una aliquota del 9 per mille - in deroga alla aliquota massima - per le unita' immobiiari ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 2. di determinare per l'anno 2002, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni I.C.I., ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni: a) in Euro 258,23 (L. 500.000): a favore delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, che siano disabili totali o invalidi di grado non inferiore al 90% (o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione), proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze - come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. - a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nel 2001 altri redditi, con l'esclusione di quello dell'immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a Euro 22.207,65 (L. 43 milioni) lordi; a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze - come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. - a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nel 2001 altri redditi, con l'esclusione di quello dell'immobile o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a Euro 11.878,51 (L. 23 milioni) lordi; b) in Euro 103,29 (L. 200.000): a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, limitatamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e, in caso di eccedenza, alle sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.I.; a favore delle persone fisiche, soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'abitazione di cui sono proprietari o usufruttuari a condizione che essa sia l'unica posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata; 3. di stabilire che (esclusi gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale di residenza e loro pertinenze, a cui appartiene di diritto l'aliquota ridotta) ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Firenze - Direzione Entrate, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, nella forma dell'autocertificazione nella quale l'obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilita' - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio suddetto. I contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate gia' applicare l'aliquota agevolata. L'amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato e di svolgere controlli sulla sua veridicita'. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla legge. I contribuenti che hanno gia' presentato analoga dichiarazione per usufruire dell'aliquota ridotta e/o agevolata nel corso degli anni precedenti, sono esonerati dallo stesso onere nel 2002, sempre che persistano i requisiti richiesti; 4. di stabilire che, ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui alla lettera a) del punto 2) del presente dispositivo, i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Firenze - Direzione Entrate, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, nella forma ddll'autocertificazione nella quale l'obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilita' - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell'ulteriore detrazione di imposta. I contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato e di svolgere controlli sulla sua veridicita'. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni pre viste dalla legge. I contribuenti che hanno gia' presentato analoga dichiarazione per usufruire della detrazione nel corso degli anni precedenti, sono esonerati dallo stesso onere nel 2002, sempre che persistano i requisiti richiesti; (Omissis). 02A05317; Il comune di FIUMEFREDDO DI SICILIA (provincia di Catania) ha adottato l'11 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche e/o integrazioni, di confermare per l'anno 2002 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili applicate per l'anno 2001: aliquota del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta; aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore ai tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota del 4,5 per mille per i terreni agricoli; aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; L. 250.000 detrazione per abitazione principale; L. 280.000 detrazione abitazione principale per categorie sociali. (Omissis). 02A05318; Il comune di FLAIBANO (provincia di Udine) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale immobiliare (I.C.I.): abitazione principale: 4,5 per mille; altri immobili: 5 per mille. 2. di stabilire in Euro 104,00 (pari a L. 201.372) l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A05319; Il comune di FORMIA (provincia di Latina) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I., per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo, al 4 per mille, mantenendo le restanti aliquote invariate. Pertanto, riepilogando, la situazione per l'anno 2002 e' la seguente: a) 4 per mille in favore delle unita' immobiliare destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, delle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto (art. 6 del Regolamento I.C.I.); b) 5,75 per mille in favore delle unita' immobiliari che possedute in aggiunta all'abitazione principale sono concesse da persone fisiche in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) a condizione che l'unita' immobiliare sia utilizzata come abitazione principale, con esclusione della detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Al fine di usufruire della aliquota agevolata, gli interessati sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, con le modalita' ed entro il temine previsto per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I., apposita comunicazione al Dipartimento Entrate, con indicazione delle generalita' dell'occupante che utilizza a titolo di abitazione principale l'immobile. c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. dare atto che dall'imposta dovuta l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui alla lettera a) del punto 2) si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A05320; Il comune di FOSSATO SERRALTA (provincia di Catanzaro) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobilil, con effetto 1o gennaio 2002, l'aliquota nella misura unica del 6,5 per mille. (Omissis). 02A05321; Il comune di FRANCAVILLA BISIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2202, (omissis) l'aliquota unica I.C.I. del comune di Francalla Bisio nella misura del 6 per mille; (omissis). 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 e' nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05322; Il comune di FUMANE (provincia di Verona) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'imposta I.C.I. anno 2002 applicando alla base imponibile la seguente aliquota: 6 per mille: immobile adibito ad abitazione principale ed a tutto quanto costituisca pertinenza della abitazione principale; abitazione locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; abitazione concessa in comodato, e/o titolo gratuito a familiari che utilizzino come abitazione principale; 6,5 per mille: immobile adibito a ad attivita' produttive commerciali; aree fabbricabili; 7 per mille: abitazione non locate o non utilizzate come abitazione principale (seconde case). 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si opera la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 103,29. (Omissis). 02A05323; Il comune di FUSINE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 15 gennaio e 28 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e del 4,5 per mille per l'abitazione principale. (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A05324; Il comune di GALLICANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota del 5 per mille - detrazione Euro 103,29: a) per abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale do godimento o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari adibito a dimora abituale dell'assegnatario; d) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata o ceduta in comodato; e) per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; f) per due unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; g) per le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenze anche le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 30 metri lineari. Aliquota del 6 per mille (detrazione zero): per le unita' immobiliari con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; Aliquota dell'8 per mille (detrazione zero): per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale; Aliquota del 7 per mille (detrazione zero): per tutti gli altri immobili; Aliquota del 5 per mille (detrazione zero): per le abitazione concesse in uso gratutito a parenti in linea retta fino al terzo grado ed adibite ad abitazione principale fermo restando che tale agevolazione compete al contribuente per una sola unita' immobiliare e previa presentazione di denuncia di variazione nei termini di legge. La detrazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e' elevata per l'anno 2002 da Euro 103,29 a Euro 258,23 per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni di seguito elencate: a) titolarita' di trattamento pensionistico; b) compimento del sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002; c) possesso esclusivamente di un'unica unita' immobiliare nel territorio nazionale classificata o classificabile catastalmente nelle categorie A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare) e A/6 (rurale), oltre ad eventuali pertinenze; d) appartenenza ad un nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione residente, il cui reddito non superi, con esclusione del reddito relativo all'abitazione principale e relative pertinenze, i seguenti limiti riferiti all'anno 2001: Euro 8.263,31 per nucleo familiare composto da una persona; Euro 13.944,34 per nucleo familiare composto da due o piu' persone. Detti redditi devono provenire esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni di invalidita' civile, da assegno di accompagnamento d'invalidita' civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendite catastali di terreni, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale e da dividendi su titoli. I suddetti redditi, anche se non imponibili ai fini I.R.P.E.F., sono rilevanti ai fini del raggiungimento dei limiti fissati al precedente punto d). Il possesso di redditi diversi da quelli sopra elencati determina l'esclusione dal beneficio della maggiore detrazione. 1. I contribuenti che intendono usufruire della maggiore detrazione prevista al punto precedente, dovranno presentare apposita autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il 30 giugno 2002, termine di presentazione della dichiarazione di variazione. La dichiarazione dovra' essere redatta esclusivamente sul modello predisposto dal responsabile del tributo (Omissis). 02A05325; Il comune di GAMALERO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota I.C.I. del comune di Gamalero nella misura del 6 per mille. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 e' nella misura di Euro 103,92 (L. 200.000). (Omissis). 02A05326; Il comune di GAMBOLO' (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire per l'esercizio 2002 l'applicazione delle seguenti aliquote: aliquota pari al 4,5 per mille per l'abitazione pricipale e relative pertinenze (da intendersi quali pertinenze dell'abitazione principale e relative pertinenze ( da intendersi quli pertinenze dell'abitaizone principale box, cantine, magazzini e simili che servano l'abitazione stessa ancorche' non confinanti con la stessa); aliquota pari al 6,5 per mille pr ogni altra tipologia d'immobile; Di applicare la misura della detrazione di imposta, per l'unita' immobliliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, nell'imprto di Euro 103,29 (pari a L. 200.000) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A05327; Il comune di GARZIGLIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di diminuire l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili I.C.I. valevole per l'intero esercizio 2002 di un punto percentuale e cioe': aliquota unica ordinaria: 6 per mille, e di confermare in Euro 103,29 pari a L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05328; Il comune di GEMMANO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Misura delle aliquote per l'anno 2002: 5,8 per mille: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale della persona fisica, soggetto passivo quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale abitualmente comprese le pertinenze della stessa (tipologia lettera "A" e "E" regolamento comunale vigente); 5,8 per mille: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P., etc. comprese le pertinenze delle stesse (tipologia lettera "A" art. 2 regolamento comunale vigente); 5,8 per mille: unita' immobiliari categoria A (immobili per uso abitazione) locata per fini abitativi con contratto di locazione comodato e/o suo gratuito ex art. 1571 C.C. e seguenti, registrato, a soggetti che la utilizzano come dimora abituale e nella quale via abbiano la propria residenza comprese le pertinenze stesse (tipologia lettera "B" e "E" del regolamento comunale vigente); 7 per mille: unita' immobiliare Categoria A (immobili per uso abiazione) possedute da persone fisiche soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale non locate e/o comunque non utilizzate come abitazioni principali di terzi e/o congiunti e/o tenute a disposizione (cosidette seconde case) tipologia (lettera "C" del regolamento comunale vigente); 7 per mille: unita' immobiliari categoria A (immobili per uso abitazione) possedute da persone fisiche soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale locata a soggetti che non la utilizzano come abitazione principale (tipologia lettera C del regolamento comunale vigente); 6,7 per mille: per tutti gli altri soggetti passivi e per tutte le altre tipologie catastali. Misura delle riduzioni, o in alternativa, delle detrazioni d'imposta per l'anno 2002: dall'anno 2002, esclusivamente per la tipologia di immobili di cui ai punti n. 1, 2, 3 del prospetto precedente per tutti i soggetti passivi persone fisiche, detrazione di imposta su base annua di Euro 114,00 pari a L. 220,735. (Omissis). 02A05329; Il comune di GENIVOLTA (provincia di Cremona) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2002 l'aliquoa dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille. 2. Di fissare in Euro 103,29 (L. 200.000) l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 02A05330; Il comune di GENZANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di fissare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I., istituite con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, qui definite nel dettaglio nella misura del 5,3 per mille relativamente a: 1) alle abitazioni principali; 2) alle pertinenze delle abitazioni principali, alle quali siano esclusivamente asservite, quali: garage, box, posto auto, soffitta, cantina che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; 3) alle unita' innnobiliari equiparate alle abitazioni principali quali: a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti locata; b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che il conduttore sia maggiorenne e che l'occupazione sia desumibile da atti certi; c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; Di fissare la detrazione per l'abitazione principale e per le unita' inimobiliari equiparate alle abitazioni principali, di cui al precedente punto 3) in: Euro 103,30 con le modalita' previste dal comma 55, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Di confermare l'aliquota ordinaria del 6 per mille; Di fissare una apposita aliquota pari al 6,5 per mille per le abitazioni non locate; (Omissis). 02A05331; Il comune di GERMAGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 103,29 (pari a L. 200.000). (Omissis). 02A05332; Il comune di GODEGA DI SANT'URBANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 nella misura deI 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ad eccezione delle abitazione non locale o tenute a disposizione a cui viene applicata nella misura del 7 per mille e di stabilire in Euro 134,28 la detrazione per l'abitazione principale; 2. di considerare abitazione principali anche: le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (garage, cantina, soffitta, ripostigli); le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). 02A05333; Il comune di GORLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. deI 5,25 per mille; 2. di stabilire in Euro 129.11 (L. 250.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A05334; Il comune di GRAZZANO BADOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 2002, l'aliquota I.C.I. deI 5 per mille per le abitazioni principali e l'aliquota del 6 per mille per le abitazioni secondarie. 2. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e', fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 104,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 02A05335; Il comune di GROSSO (provincia di Torino) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, all'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota del 5,5 per mille. (Omissis). 02A05336; Il comune di GUALTIERI SICAMINO' (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |Aliquote per mille ===================================================================== 1 | 2 | 3 --------------------------------------------------------------------- 1 | Abitazione principale | 5,5 --------------------------------------------------------------------- | Abitazioni concesse in comodato d'uso | | gratuito ai figli e dagli stessi utilizzate | 2 | come abitazione principale | 5,5 --------------------------------------------------------------------- 3 | Aliquota ordinaria | 6 --------------------------------------------------------------------- 4 | Terreni agricoli | 0,00 --------------------------------------------------------------------- 5 | Aree fabbricabili | 6 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: ===================================================================== | TIPOLOGIA DEGLI | | | IMMOBILI nonche' | | | categorie di | | | soggetti in | | | situazioni di | |Detrazione d'imposta |particolare disagio | | (Euro in ragione N.D.| economico-sociale |Riduzione d'imposta %| annua) ===================================================================== 1 | 2 | 3 | 4 --------------------------------------------------------------------- | Unita' immobiliari | | | destinate ad | | | abitazione | | 1 | principale | - | 103,29