AVVERTENZA Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 16 maggio 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. Il comune di ADELFIA (provincia di Bari) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (Omissis). 2. Le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 sono determinate come di seguito esposte: a) aliquota abitazione principale 5 per mille b) aliquota altri immobili 6 per mille c) detrazione per abitazione principale euro 103,30 d) aliquota agevolata del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998; e) esenzione dall'imposta I.C.I. per i giovani sposi per l'anno in cui contraggono matrimonio. Ulteriore detrazione di euro 41,32 ai pensionati possessori, esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una pertinenza alla data del 1o gennaio 2002 e che rientrano nella seguente fattispecie: aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1o gennaio 2002 e trovarsi nelle seguenti condizioni: nucleo composto da una persona con reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione non superiore a Euro 7.746,86 (reddito 2001); nucleo composto da piu' persone con reddito complessivo annuo non superiore a euro 9.296,23 (reddito 2001). La detrazione di euro 41,32 di cui sopra sara' riconosciuta anche ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare vi e' un portatore di handicap al 100%, il cui reddito complessivo annuo familiare sia inferiore a euro 8.263,32 ed i cui componenti siano esclusivamente possessori dell'unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una sua pedinenza. 3. Dare atto che sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto. Nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite piu' pertinenze, l'aliquota dell'abitazione principale viene applicata ad una sola unita' immobiliare di pertinenza con eventuale estensione della detrazione nel caso in cui la stessa non fosse interamente assorbita dall'imposta dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). 02X04101 Il comune di ALBENGA (provincia di Savona) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Aliquota ordinaria: 7 per mille; 2. Aliquota per gli immobili delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; 3. aliquota per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione non locate a persone che vi abbiano l'abitazione principale e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione a persone residenti per almeno due anni: 9 per mille; b) di determinare in Euro 103,29 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 02X04102 Il comune di ALBUZZANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 sara' applicata in questo comune con le seguenti aliquote differenziate ... omissis...; aliquota di ordinaria applicazione 6,5 per mille; aliquota ridotta al 5,5 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, comprese pertinenze ... omissis...; detrazione prima abitazione Euro 118,79 (L. 230.000) (Omissis). 02X04103 Il comune di ALLUMIERE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota da applicare: a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; b) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 5 per mille; c) per l'abitazione locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale: 5 per mille; d) per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1o grado che la occupano quale loro abitazione principale: 5 per mille; e) per due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione: 5 per mille; f) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore: 5 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; 3. aliquota da applicare ai tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; 5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 6. per le cantine, box, posti macchina coperti che costituiscono pertinenza di un abitazione principale, collocati nello stesso fabbricato e comunque non superiore ad una unita' immobiliare: 5 per mille. II) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III) L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. IV) Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. V) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis); VIII) Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta i terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/2963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; (Omissis). 02X04104 Il comune di ALZANO SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera: 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille con detrazione indifferenziata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di Euro 103,29. (Omissis). 02X04105 Il comune di ANOIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2002, nella misura del 5,8 per mille; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; (Omissis). 02X04106 Il comune di ANZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Fissare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dell'art. 53 della legge n. 662/1996; l'aliquota per l'applicazione comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: a) L'aliquota del 4,5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, per gli immobili adibiti ad: 1. Abitazione principale, intesa nel senso di comprovata dimora abituale, come espresso dalIart. 8 deI piu' volte citato decreto legislativo n. 504/2, posseduta da persone fisiche soggetti passivi o utilizzati direttamente da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; 2. Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea rett: genitori, figli, nipoti); con la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la condizione, di apposita autocertificazione di comprovata effettiva dimora. 3. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto, dove per pertinenza si intende il garage o box auto, la cantina o la soffitta ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ovvero distanza non superiore a 300 metri, limitatamente ad una unita' per ciascuna categoria; 4. Le abitazioni regolarmente assegnate dallo IACP; 5. Le proprieta' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto di cittadini italiani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari o a seguito di ricovero permanente e certificato e/o autocertificato, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. L'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello stato italiano, a condizione che la stessa non risulti locata; 7. Soggetti passivi dell'imposta per gli immobili dagli stessi utilizzati per la propria attivita' lavorativa principale. b) L'aliquota del 6,8 per mille da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 per: 1. Tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione e loro pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto; 2. Immobili ad uso commerciale, locati e/o a disposizione; 3. In via residuale, per tutti i casi non riconducibili alla lettera a). (Omissis). 02X04107 Il comune di APPIGNANO (provincia di Macerata) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) Aliquota del 5 per mille: abitazione principale e suoi accessori; b) Aliquota del 5,5 per mille: edifici destinati ad attivita' industriali, artigianali, commerciali; aree agricole; c) Aliquota del 6 per mille: seconde case e loro accessori; aree fabbricabili; d) Detrazione di L. 200.000 (euro 103,29) per abitazioni principali (Omissis). 02X04108 Il comune di ARDARA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota vigente sul proprio territorio dell'imposta comunale sugli immobili in percentuale pari al 6 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione di 103,29 euro per la prima casa; (Omissis). 02X04109 Il comune di AROLA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquoteodell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare nel 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., che verra' applicata nell'anno 2002; di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge, pari ad euro 103,29; (Omissis). 02X04110 Il comune di ARQUATA DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota l.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille, non avvalendosi di alcuna delle facolta' di differenziazione delle aliquote ne' quelle di incremento della detrazione o riduzione dell'imposta per l'abitazione principale di cui alla legge n. 662/1996, e senza applicazione delle ulteriori facolta' riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto legislativo n. 446/1997; (Omissis). 02X04111 Il comune di ARZAGO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale incluse le pertinenze: aliquota del 6 per mille. Restanti immobili: aliquota del 6,5 per mille. Detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: Euro 103,29. (Omissis). 02X04112 Il comune di ASIGNANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002: a) nel 5 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili; b) in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale; c) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga locata. (Omissis). 02X04113 Il comune di ASSO (provincia di Como) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sull'unita' adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; 2. di stabilire inoltre per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per gli immobili diversamente classificati ed aree fabbricabili; 3. di stabilire la detrazione d'imposta per le abitazioni principali e sue pertinenze in Euro 103.29 pari a L. 200.000; (Omissis). 02X04114 Il comune di AZZANO DECIMO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Relativamente all'imposta comunale sugli immobili: a) di fissare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) per l'anno 2002: aliquota del 4 per mille: - per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e soggetto passivo e le relative pertinenze (cantine e garages); aliquota del 4,5 per mille - per i terreni agricoli; aliquota del 5,5 per mille: per le unita' immobiliari ad uso residenziale beate, nonche' per le unita' immobiliari adibite ad attivita' economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi ecc.) utilizzate direttamente dal soggetto passivo o date in locazione; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; per gli immobili costruiti direttamente dall'impresa in attesa di alienazione; per le unita' immobiliari ad uso residenziale o adibite ad attivita' economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi ecc.) non beate e tenute a disposizione del soggetto passivo; aliquota del 7 per mille - per le aree fabbricabili. b) di fissare (ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modifiche ed integrazioni) in Euro 155,00 annue, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e di assimilare all'abitazione principale i fabbricati tenuti a disposizione da anziani disabili, residenti in istituto di ricovero permanenti, posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locali, e dai residenti all'estero; c) di estendere la detrazione annua di Euro 155,00 alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale; d) di precisare che godranno dell'aliquota del 4 per mille i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di un percentuale d'immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o figlio/figlia o fratello/sorella: (Omissis). 02X04115 Il comune di AZZANO SAN PAOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Per l'anno 2002 la determinazione, per i motivi citati in premessa, dell'aliquota I.C.I.: nella misura del 4,8 per mille per l'abitazione principale ed assimilati; nella misura del 6 per mille per tutte le altre tipologie di unita' immobiliari. Di determinare la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta Comunale sugli immobili, in Euro 119,00 (L. 230.416); (Omissis). 02X04116 Il comune di BADOLATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare come in effetti conferma per l'anno 2002 una aliquota ridotta del 4 per mille per le abitazioni principali e una aliquota ordinaria del 7 per mille per i rimanenti immobili soggetti a tassazione I.C.I. (Omissis). 02X04117 Il comune di BANCHETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare, per l'anno 2002, che relativamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, la misura della aliquota sia del 5,5 per mille e nella somma di Euro 130,00 la detrazione riconosciuta con le modalita' ed entro i limiti di cui all'art. 8 comma 2 decreto legislativo n. 504/1992 e come integrato dall'art. 3 del regolamento comunale in materia di imposta comunale degli Immobili approvato con deliberazione c.c. n. 6 del 19 febbraio 2001; (Omissis). 02X04118 Il comune di BANZI (provincia di Potenza) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Banzi, nella misura del 6 per mille; 2. di determinare in Euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996. (Omissis). 02X04119 Il comune di BARDONECCHIA (provincia di Torino) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.: 6 per mille aliquota ordinaria; 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale compresa una pertinenza per ogni categoria catastale rientrante in tale fattispecie (C2, C6 e C7, asservite comunque all'abitazione principale) con detrazione di Euro 258,00; 4 per mille per le unita' immobiliari di cui alla categoria catastale D2 (alberghi e pensioni) e quelle vincolate da R.T.A. (Ricettivita' Turistico Alberghiera) e rifugi alpini; 5 per mille per le unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione delle categoria A10) e C6 date in locazione ai residenti per un periodo superiore ai trenta giorni; 5,3 per mille per le unita' immobiliare classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione delle categoria A10) e C6 date in locazione ai non residenti per un periodo superiore ai trenta giorni; 6,5 per mille per le unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione delle categoria A10) e C6 con residenza secondaria e/o non beate (art. 7 del regolamento I.C.I.); 3. di approvare la nuova tabella per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini della tassazione I.C.I. nel rispetto dell'art. 2-bis del regolamento per la disciplina dell'I.C.I., che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; (Omissis). Allegato a deliberazione di G.C. n. 30 del 13 febbraio 2002 - Tabella per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini della tassazione I.C.I. (Omissis). Tab. 00. Terreni ricadenti in aree soggette a strumenti urbanistici esecutivi (P.E.C. o P.P.) non ancora approvati Tab. 01: terreni ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi (P.E.C. o P.P.) approvati Tab. 02: terreni ricadenti in aree edificabili a concessione edilizia singola (Omissis). 02X04120 Il comune di BARIANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nelle seguenti misure: a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,25 per mille; b) aliquota del 7 per mille per alloggi non locali, considerando tali gli alloggi di cui art. 4 - regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 44 del 30 ottobre 1998. 2. (Omissis). 3. di confermare in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale 4. di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi art. 2 - regolamento comunale - all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva; (Omissis). 02X04121 Il comune di BARONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, che per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille e, quindi, invariata rispetto all'anno 2001, facendosi cosi' salvi gli equilibri di bilancio e le decisioni prese dagli altri organi; 2. resta invariata, e fissata in Euro 103,29 pari a lire 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 02X04122 Il comune di BASSIANO (provincia di Latina) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per la prima casa (incluse le pertinenze): 5,7 per mille. (Omissis). 02X04123 Il comune di Belgioioso (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29; 2. di stabilire l'ulteriore detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nelle misure di cui al protocollo d'intesa, gia' approvato con le organizzazioni sindacali dei pensionati nell'anno 2001 da ritenersi valido anche per l'anno 2002 secondo la documentazione agli atti del comune; 3. (omissis); 4. (omissis); 5. la giunta comunale si avvale della possibilita' prevista dall'art. 3, comma 56, legge n. 662, del 23 dicembre 1996 secondo cui, ai fini I.C.I., verra' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata. Le detrazioni, pari ad un massimo di Euro 258,22, riguarderanno gli immobili di valore catastale non superiore a Euro 41.316,55 classificate nelle categorie A/3, A/B e A/5, in misura differenziata in rapporto al reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno precedente, secondo la tabella sotto riportata e riguarderanno le seguenti categorie di cittadini: pensionati, coniuge a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell'anno 2001, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi nell'anno 2001; nuclei familiari con lavoratori dipendenti. Le predette categorie non devono possedere, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad un terzo del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale. Di tali ulteriori detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1, A/2, A/7, A/8 e A/9. a) Nucleo familiare con presenza di pensionati e coniuge a carico di pensionati, portatori di handicap, disoccupati, cassaintegrati. Reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno precedente: Limite reddito familiare Importo della maggior Detrazione - - Fino a Euro 6.197,48.... Euro 258,22 Da Euro 6.197,49 a Euro 9.296,22.... Euro 232,40 Da Euro 9.296,23 a Euro 12.394,96.... Euro 206,58 Per i nuclei familiari di cui al punto a) i limiti di reddito sono aumentati di Euro 774,68 per ogni familiare a carico e di Euro 1.549,37 qualora la persona a carico sia portatore di handicap. b) Nucleo familiare con presenza di lavoratori dipendenti. Reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno precedente: Limite reddito familiare Importo della maggior Detrazione - - Fino a Euro 14.460,79.... Euro 258,22 Per i nuclei familiari di cui al punto b) i limiti di reddito sono aumentati di Euro 1.032,91 per ogni familiare a carico. Il trattamento di ulteriore detrazione verra' applicato a seguito della comunicazione del cittadino che, entro il 30 giugno 2002, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attesti: di appartenere ad una categoria ammessa al beneficio; il reddito familiare; il non possesso di altri immobili escluso il garage di pertinenza dell'abitazione principale e/o una quota inferiore ad un terzo di altro immobile. (Omissis). 02X04124 Il comune di BELLANO (provincia di Lecco) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed alle sue attinenze e per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); 7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come definito dalla normativa vigente. (Omissis). 02X04125 Il comune di BELLINZAGO LOMBARDO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno d'imposta 2002 le aliquote vigenti gia' nel 2001 per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota ordinaria: 7 per mille; detrazione per abitazione principale: Euro 108,00; 2. di disporre la riscossione dell'Imposta comunale sugli immobili direttamente tramite c.c.p. e/o tramite tesoreria comunale, senza alcun onere per il contribuente. (Omissis). 02X04126 Il comune di BERBENNO DI VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare e stabilire le aliquote di applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, come segue: immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e pertinenze come previsto dall'art. 2 del regolamento comunale: 4,8 per mille; immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, altri immobili: 6 per mille; 2. di dare atto che le riduzioni, detrazioni ed esenzioni dell'imposta applicabili sono quelle previste esplicitamente quali dovute dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni e/o da altre norme aventi forza di legge oltre quelle previste dal regolamento comunale. (Omissis). 02X04127 Il comune di BIANZONE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, nella misura minima del 4 per mille l'aliquota relativa all'I.C.I.; 2. dare atto che ai sensi dell'art. 55, comma 2, della legge n. 662/1996, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. stabilire le seguenti agevolazioni: elevare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro 154,94 per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale (pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito imponibile pari o inferiore a quanto previsto nella allegata tabella A. I contribuenti interessati, per aver diritto alla detrazione di cui sopra, dovranno presentare apposita richiesta al comune entro il 30 maggio 2002. Il richiedente dovra' in tale sede dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di accettazione della domanda, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite, da effettuare presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; dare atto che, comunque della detrazione non si applica agli immobili rientranti nella classificazione delle abitazioni signorili o similari; stabilire che per avere diritto all'aumento della detrazione l'unita' immobiliare abitata sia l'unica del nucleo familiare; stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996, che va considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X04128 Il comune di BINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, per l'anno 2002 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili e le detrazioni nel modo seguente: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,75 per mille; altra unita' immobiliare: 6,5 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione a disposizione (case sfitte): 7 per mille; detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto: Euro 103,29 (L. 200.00), comma 55, art. 3, legge n. 662/1996); detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale della persona singola (come da documentazione anagrafica) titolare esclusivamente di pensione sociale (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, e art. 3 del decreto legislativo n. 50/1997, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122): Euro 258,23 (L. 500.000). (Omissis). 02X04129 Il comune di BISUSCHIO (provincia di Varese) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). (omissis), le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 che sono state fissate nella seguente misura: abitazione principale: 5 per mille; aliquota ordinaria: 5,5 per mille. La detrazione per l'abitazione principale e' stata fissata in L. 200.000, Euro 103,29. (Omissis). 02X04130 Il comune di BITETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili - I.C.I., e le detrazioni per abitazione principale nelle seguenti misure: a) 4 per mille per le abitazioni principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale; b) 4 per mille per gli immobili siti nella zona A - centro storico; c) 6 per mille (aliquota ordinaria) per gli altri immobili, per i terreni e le aree fabbricabili; d) Euro 129,12 la detrazione spettante per l'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale; e) Euro 206,91 la detrazione spettante ai titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimi previdenziali proprietari della sola casa di abitazione. (Omissis). 02X04131 Il comune di BLEVIO (provincia di Como) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per i motivi di cui in premessa, per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria, aumentandola al 7 per mille per gli alloggi non locati e per gli immobili non adibiti ad abitazione non principale; (Omissis). 02X04132 Il comune di BOBBIO PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2002, l'Imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 nella misura del: 6,7 per mille per alloggio con la seguente agevolazione: riduzione di Euro 150,00 per la prima casa (estensibile alle pertinenze) e per uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta entro il terzo grado - collaterali entro il secondo; 7 per mille per i terreni fabbricabili e per gli alloggi non occupati tutto l'anno; 6 per mille per alloggi dati in affitto a residenti (con regolare contratto); 6 per mille per alloggi siti in zone non servite da pubblica fognatura e da rete viaria carrozzabile. (Omissis). 02X04133 Il comune di BOGOGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di dare atto che le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili sono state definite nelle seguenti misure: 4,5 per mille l'aliquota per le abitazioni adibite ad abitazione principale; 6 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili; 3 per mille per tutti gli interventi indicati all'articolo 1 comma 5 legge n. 449/1997. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura in euro 104,00. (Omissis). 02X04134 Il comune di BOLSENA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1o gennaio 1998: 1. 5,25 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale; 2. 7 per mille tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione. 2. detrazione dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: 1. L. 200.000 per detrazione base. 3. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). 02X04135 Il comune di BOMPORTO (provincia di Modena) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del: A) 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; B) 5 per mille alle unita' immobiliari costituenti pertinenza all'abitazione principale; C) 5 per mille per le unita' immobiliari adibita ad abitazione e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; D) 5 per mille agli alloggi adibiti ad abitazione ed relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; E) 5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto considerata principale e relative pertinenze, per anziani o disabili che acquisiscono la residenza i istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; F) 5 per mille per le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado; G) 5 per mille per gli immobili degli enti senza finalita' di lucro; H) 3 per mille alle unita' adibita ad abitazione e relative pertinenze, concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprieta' e degli inquilini; I) 5,6 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti; L) 7 per mille, alloggi non locati, con esclusione delle abitazione realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione di immobili limitatamente al primo anno successivo alla data di ultimazione dei lavori. 2. di confermare ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge n. 446 del 15 dicembre 1997 un aumento di Euro 78,00 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di Euro104,00 gia' prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate: i destinatari dell'aumento da Euro 104,00 a Euro 182,00, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni, del solo appartamento utilizzato quali abitazione principale e delle relative pertinenze devono essere in possesso dei seguenti requisisti: A) pensionati e/o portatori di handicap, mono-reddito, che abbiamo un reddito da pensione non superiore a Euro7.230,40 (L.14.000.000.) annui lordi riferito all'anno 2001 ed essere in condizione non lavorativa; B) apprensioni e/o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro12.394,97 (L. 24.000.000.), piu' Euro 929,62 (L. 1.800.000) per ogni persona a carico; C) disoccupati con redditi annuali imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro12.394,97 (L. 24.000.000) piu' Euro 929,62 (L. 1.800.000.) per ogni persona a carico; D) famiglie numerose: nucleo familiare composto da 5 o piu' componenti al 1o gennaio 2002; reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a Euro 36.151,98 (L. 70.000.000.) lordi annui nel caso di una famiglia di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono Euro7.230,40 (L. 14.000.000.) lordi annui per ogni componente superiore al quinto; E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto dai punti precedenti. Nel caso delle lettere A), B), C), e D), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di Euro 78,00 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. Il contribuente per usufruire della detrazione fino a Euro 182,00 deve: presentare una dichiarazione, nella quale attesta nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e il possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra; *la richiesta deve essere inviata entro il 31 dicembre 2002, pena la non applicazione dell'ulteriore detrazione, all'Ufficio Tributi del comune di Bomporto con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata a.r.; I limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. indicato nel modello UNICO, nel modello C.U.D. dell'anno 2001. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. (Omissis). 02X04136 Il comune di BORGO D'ALE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure; 4,5 per mille per abitazioni principali, terreni agricoli e aree fabbricabili; 5,5 per mille perle case sfitte e seconde case a disposizione; Euro 103,29 (L 200.000) per la detrazione dell'abitazione principale. (Omissis). 02X04137 Il comune di BORGO SAN GIACOMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota abitazione principale 6 per mille; aliquota immobili non locati o sfitti ed aree edificabili 7 per mille; aliquota I.C.I. per altri immobili 6 per mille; detrazione per abitazione principale L. 220.000 pari a Euro113,62; (Omissis). 02X04138 Il comune di BORGOFRANCO SUL PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote l.C.l.: a) abitazioni principali (compresi gli immobili di anziani o disabili residenti permanentemente in case di cura): aliquota del 5,5 per mille - Detrazione di Euro 103,29; b) immobili non affittati - seconde case: aliquota deI 7 per mille; c) immobili non affittati destinati ad attivita' produttive a disposizione: aliquota diversificata del 5,5 per mille; (Omissis). 02X04139 Il comune di BORGOMANERO (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di applicare per l'anno 2002, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni: a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 5 per mille; b) per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili: aliquota del 5,6 per mille; c) per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione, senza contratto di locazione, da almeno dodici mesi alla data del 31 dicembre 2001, per i mesi che rimangono tali nel 2002: aliquota deI 7 per mille. Di confermare altresi', anche per l'anno 2002, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nel massimo di euro 258,23 (lire 500.000), a favore delle seguenti categorie di contribuenti: a) contribuenti iscritti nell'elenco di coloro che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del comune, formalmente certificata dal responsabile del dipartimento servizi sociali; b) contribuenti di eta' superiore ai 65 anni, soli o con coniuge, che non posseggono altri redditi (ivi compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'I.N.P.S.; c) contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone colpite da handicap grave, individuato in base ai criteri di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e certificato dal servizio di medicina legale. La maggiore detrazione e' riconosciuta a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non superi 36.151,98 euro (lire 70,000.000), comprensivi di eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. Di confermare inoltre, in 103,29 euro (lire 200.000) l'importo della detrazione per tutti gli altri contribuenti diversi da quelli indicati nei precedenti punti. (Omissis). 02X04140 Il comune di BOTTICINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per abitazione principale e pertinenze assimilate; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale e pertinenze assimilate nella misura di lire 200.000. pari ad Euro 103,29. (Omissis). 02X04141 Il comune di BOVALINO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02X04142 Il comune di BREBBIA (provincia di Varese) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille sulle abitazioni principali e le relative pertinenze (Garage o box o posto auto coperto o scoperto, soffitte e cantine ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del relativo regolamento); 2. di stabilire per l'anno 2002 che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si possono detrarre lire 200.000. Un ulteriore detrazione di lire 200.000 verra' applicata ai nuclei famigliari aventi a carico persone disabili che raggiungano un grado di invalidita' del 75%; 3. ai fini dell'applicazione dell'imposta si considerano abitazioni principali, comprese le pertinenze, le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori i pro-genitori, i fratelli e le sorelle. Per tali unita' immobiliari non compete la detrazione di lire 200.000; 4. di stabilire per l'anno 2002 con riferimento ai casi di: a) immobili diversi dalle abitazioni; b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; e) aree fabbricabili, applicazione dell'aliquota I.C.I.: nella misura del 6 per mille. 5. di stabilire altresi', una riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni, il tutto come previsto dall'art. 3 - comma 55 - della legge n. 662/1996. Di stabilire che inabitabilita' o inagibilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito di richiesta di intervento. (Omissis). 02X04143 Il comune di BREGNANO (provincia di Como) ha adottato, l'8 e il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione nell'abito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati); 2. di stabilire in Euro 103,29.= la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che con deliberazione consiliare si provvedera' all'aumento di tale detrazione di imposta per alcune categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, per l'anno 2002. (Omissis). 1. di stabilire in Euro 180,76, per l'anno 2002, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non sia classificata nelle categorie A1, A8, A9, a favore di particolari categorie di soggetti, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e precisamente: per nucleo familiare costituito da un solo componente (pensionato o lavoratore dipendente) che abbia un reddito complessivo fino a Euro 11.362,05; per i nuclei familiari costituiti da piu' persone (pensionati e/o lavoratori dipendenti), il reddito, di cui al punto precedente, e' elevato di Euro 1.032,91.=, per ogni ulteriore componente. 2. di dare atto che: per l'abitazione principale dei soggetti passivi che non rientrano nelle ipotesi di cui al punto precedente la detrazione e' pari a Euro 103,29.=, cosi' come gia' stabilito nella deliberazione di giunta comunale n. 12 dell'8 febbraio 2002; non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili diversi dall'abitazione principale (esclusi i terreni agricoli); 3. di precisare che l'abitazione principale e' quella prevista dall'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28 gennaio 1999. (Omissis). 02X04144 Il comune di BRESCIA ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e relative detrazioni, come di seguito indicato: l'aliquota per l'abitazione principale, nell'accezione definita nel regolamento per l'applicazione dell'ICI, e per gli immobili dati in locazione con canone determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 nella misura del 4,5 per mille; l'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille; l'aliquota per gli immobili sfitti nella misura del 7 per mille, specificando che per immobili sfitti si intendono quelli ad uso abitazione non locati con contratto registrato, ne' concessi in comodato gratuito a terzi, ne' utilizzati direttamente dal possessore; la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di Euro 139,50 pari a L. 270.110; la detrazione per le unita' immobiliari locate con canoni determinati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 nella misura di Euro 77,50 annui, pari a L. 150.061 annue. b) (omissis) (Omissis). 02X04145 Il comune di BRIENNO (provincia di Como) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per i motivi di cui in premessa, un'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, pari al 5,8 per mille ed un'aliquota ridotta del 4,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; (Omissis). 02X04146 Il comune di CADORAGO (provincia di Como) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera 1. per i motivi e le causali di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportati, di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, e pari al 6 per mille per gli altri immobili; 2. di mantenere invariata, rispetto alla deliberazione C.C. n. 16/00 e alla propria deliberazione n. 22/01, esecutive ai sensi di legge, l'aliquota agevolata del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico come individuati dalla legge n. 1089/1939 localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero dei sottotetti, ex art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997; 3. di quantificare in 104 Euro la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e in 181 Euro la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da persone ultrasessantacinquenni titolari di pensione minima; (Omissis). 02X04147 Il comune di CAFASSE (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi del 1o comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato daIl'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 2002 in questo Comune sara' applicata l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). Delibera 1. di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di Euro 104,00. (Omissis). 02X04148 Il comune di CALUSCO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. richiamate le premesse, per l'anno 2002, di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure: A) aliquota agevolata stabilita nella misura unica di: 4,75 per mille: abitazione principale (categorie catastali da A1 sino ad A8), con annesse pertinenze (categorie catastali C2, C6 e C7); unita' immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato a familiari, (rapporto di parentela: sino al terzo grado), con annesse pertinenze, comprese nelle categorie catastali di cui all'abitazione principale; immobili a destinazione speciale compresi nelle categorie catastali B1, B5, B6, B7, D3 e D6 (utilizzati a fini non commerciali); B) aliquota ordinaria differenziata come segue: B1) unita immobiliari del gruppo catastale A (da categoria A1 a categoria A8) non locate, o locate per meno di mesi sei durante l'anno: aliquota 6 per mille; B2) terreni agricoli: aliquota 6 per mille; B3) altri immobili, non compresi nei punti precedenti, (si elencano a titolo esemplficativo: categorie catastali A10, C1, C3, C4, D1, D2, D5, D7, D8 e D10, ecc....), gli immobili locati e gli immobili di cui alle categorie C2, C6 e C7 qualora non dipertinenza di immobili destinati ad uso abitazione: aliquota 6,75 per mille; B4) aree fabbricabili: aliquota 6,75 per mille; 2. di stabilire la detrazione di cui all'art. 3, comma 55 punto 2 della legge n. 662/1996 che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, in Euro 129,11, per l'abitazione principale, come definita nel Regolamento comunale dell'Imposta, con esclusione delle abitazioni concesse in comodato. L'ammontare della detrazione, che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze; (Omissis). 02X04149 Il comune di CAMPERTOGNO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di dare atto che la manovra di bilancio per l'esercizio 2002 prevede il mantenimento dell'aliquota imposta comunale sugli immobili al 5,5 per mille - e mantenimento della detrazione per l'abitazione principale a Euro 103,29. (Omissis). 02X04150 Il comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (provincia di Livorno) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota del 6 per mille da applicare in via generale; aliquota del 5,5 per mille sull'abitazione prinicipale e immobili assimilati; aliquota al 4 per mille per unita' immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali o ampliamento di attivita' esistenti per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (la concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza che riporti la data anzidetta) nelle aree dei piani insediamenti produttivi. L'agevolazione non si applica agli immobili destinati a funzioni di deposito o magazzino, ad eccezione che siano utilizzati per rimessaggio veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a cinque tonnellate da parte degli autotrasportatori. Aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati o non occupati da parenti e affini entro il secondo grado; aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili. 2. Determinare che: la condizione di locazione sia autocertificata ai sensi di legge dal contribuente o sia presentata copia del contratto di affitto; l'occupazione di parenti o affini entro il secondo grado sia autocertificata dal contribuente e che alla stessa corrisponda la residenza effettiva; le attestazioni prodotte siano valide fino al permanere della condizione di locazione o uso e debbano essere presentate entro il termine di presentazione delle variazioni annuali relative all'anno di imposta. La data di cessazione del rapporto deve essere comunicata all'ufficio tributi entro 30 gg. 3. Determinare che: l'esercizio della facolta' di autocertificazione prevista dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 debba avvenire come disposto dall' art. 5 del regolamento I.C.I. per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o in abitabili gli immobili non utilizzati per lavori diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici. La riduzione si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico o alla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva anzidetta. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' comunicata all'ufficio tributi al verificarsi. (Omissis). 02X04151 Il comune di CAMPODARSEGO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) Al 4,5 per mille nei riguardi delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; Tale aliquota del 4,5 per mille si applica limitatamente all'abitazione principale cosi' come definite dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. con esclusione delle unita' immobiliari adibite a pertinenze dell'abitazione principale; B) Al 5,7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali. 3. di stabilire la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a Euro 130,00 =; 4. di stabilire la detrazione ordinaria per abitazione principale a Euro 258,00 per nuclei familiari con almeno un soggetto portatore di handicap permanente o con invalidita' superiore al 66%, riconosciuto come tale dalla competente autorita'. (Omissis). 02X04152 Il comune di CAMUGNANO (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire ai sensi delIart. 6 co. decreto legislativo n. 504/1992, come modificato daIIart. 3, comma 53, legge n. 662/1996 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria) anche per alloggi adibiti ad abitazione principale; di stabilire ai sensi dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 in Euro 129,114 la detrazione per l'abitazione principale dando atto del rispetto degli equilibri di bilancio. (Omissis). 02X04153 Il comune di CANARO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote in vigore per l'imposta comunale sugli immobili e precisamente: 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze (limitatamente ad una); 7 per mille per le seconde case; 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni. La detrazione ordinaria per la prima casa fissata per legge in Euro 103,29 e' elevata ad Euro 258,23 per le coppie di nuova formazione che si insediano nel comune in casa di proprieta'. Il beneficio ha durata triennale e decorre dall'anno successivo alla contrazione del matrimonio. (Omissis). 02X04154 Il comune di CANDIDONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 stabilendo l'aliquota unica per tutto il territorio nel 5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 02X04155 Il comune di CANTALUPO LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di incrementare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata dal comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6,5 per mille per le altre unita' immobiliari. (Omissis). 02X04156 Il comune di CARDETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata in questo comune secondo il prospetto che segue: a) aliquota ordinaria: 5 per mille; b) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 4 per mille; c) aliquota per immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali: 5 per mille; d) aliquota per alloggi non locati: 5 per mille; e) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; f) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; g) aliquota per aree fabbricabili: 4 per mille; Detrazione abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 02X04157 Il comune di CAREMA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota l.C.I. nella misura dei 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari con detrazione di Euro 103,29 per la sola abitazione principale; 2. di stabilire il valore dei terreni edificabili ai fini dell'l.C.I. come segue: aree fabbricabili residenziali: Euro 25,82 al mq; aree fabbricabili produttive: Euro 15,49 al mq; 3. dichiarare la presente immediatamente esecutiva. (Omissis). 02X04158 Il comune di CARPEGNA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). abitazione principale: 5,5 per mille con detrazione unica di L. 200.000; altri fabbricati: 7 per mille; abitazioni locate a residenti come abitazione principale con contratto registrato: 6,8 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis). 02X04159 Il comune di CARPENETO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale per gli immobili: abitazione principale: aliquota 5 per mille, detrazione L. 200.000; abitazione concessa in affitto con regolare contratto registrato: aliquota 5 per mille; detrazione L. 0; abitazione formalmente concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il terzoo grado od affini entro il secondoo grado: aliquota 5 per mille; detrazione L. 0; abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa: aliquota 5 per mille; detrazione L. 200.000 solo se il socio vi dimora abitualmente ed e' residente nel comune; alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari: aliquota 5 per mille; detrazione L. 200.000 solo se l'assegnatario vi dimora abitualmente ed e' residente nel comune; abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti beata: aliquota 5 per mille; detrazione L. 0; tutte le altre fattispecie in positivo non ricomprese nei punti precedenti: aliquota ordinaria 6 per mille; detrazione L. 0. Stabilire che per l'applicazione dell'aliquota ridotta (5 per mille) il soggetto passivo dovra' presentare annualmente presso gli uffici comunali la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'applicazione della stessa. (Omissis). 02X04160 Il comune di CASAL CERMELLI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta, fissata dalla legge in L. 200.000 pari a Euro 103,29; 3. date atto: a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), e' stimato in euro; b) che il presente atto e' stato adottato nel rispetto della norma di cui aIl'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). 02X04161 Il comune di CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5,75 per mille; unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 5,75 per mille; unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 5,75 per mille; immobili posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non residenti: 7 per mille; alloggi non locati da piu' di sei mesi: 7 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni in base ad apposita istanza presentata dagli interessati: 5,75 per mille; aliquota agevolata per gli interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili per un periodo di tre anni: 4 per mille; al recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico per un periodo di tre anni: 4 per mille; alla realizzazione di autorimesse o posti auto: 4 per mille; all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille; nuovi insediamenti produttivi per un periodo di tre anni: 4 per mille; 2. fissare in L. 200.000 la detrazione per la prima abitazione; 3. di stimare il gettito complessivo dell'imposta in Euro 250.000. (Omissis). 02X04162 Il comune di CASALEGGIO BOIRO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare, (omissis) le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili relative all'anno 2002 come di seguito indicato: tutti gli immobili soggetti all'imposta: 6 per mille; detrazione per abitazione principale minima di legge (L. 200.000, pari ad Euro 103,29). (Omissis). 02X04163 Il comune di CASALOLDO (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di modificare l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2002 come segue: aliquota ordinaria del 6 per mille; aliquota per abitazione principale del 5,5 per mille; Euro 103,29 detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggefto passivo. (Omissis). 02X04164 Il comune di CASANOVA LONATI (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. di seguito indicate: abitazione principale: 5 per mille; altri fabbricati: 6 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; terreni agricoli: 5 per mille; (Omissis); di dare atto che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' pari a Euro 103,29 cosi' come previsto dalla delibera del consiglio comunale n. 5/2000. (Omissis). 02X04165 Il comune di CASAZZA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del 6 per mille. (Omissis). 02X04166 Il comune di CASIRATE D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 novembre 2001 e 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, la stessa aliquota per l'abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) stabilite per l'anno 2001 del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. di determinare l'aliquota del 6 per mille gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. La detrazione applicata alle abitazioni principali e' applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 20 grado (genitori - figli - fratelli - nonni - nipoti), rimanendo applicabile l'aliquota ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione e' necessario presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune. 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis) 8. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 1. di precisare che l'aliquota da applicare per l'anno 2002 alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2o grado (genitori - figli - fratelli - nonni - nipoti), e' quella stabilita per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02X04167 Il comune di CASLINO D'ERBA (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per i motivi in premessa le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune per l'anno 2002 nel modo seguente: aliquota ordinaria del 5,9 per mille su tutte le unita' immobiliari. 2. di determinare in Euro 180,00 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da soggetti che abbiano i seguenti requisiti: pensionati il cui nucleo familiare sia formato da una sola persona con un reddito non superiore ad Euro 6.875,00 lordi per l'anno 2001; pensionati il cui nucleo familiare sia composto da due persone con un reddito complessivo non superiore ad Euro 12.164,00 quattro lordi per l'anno 2001. 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X04168 Il comune di CASORATE PRIMO (provincia di Pavia) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili: aliquota per l'abitazione principale: 6,25 per mille; aliquota ridotta del 6,25 per mille alle abitazioni locate con contratto sociale sulla base di convenzioni di cui aIl'art. 2, 3 e 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; aliquota per gli altri immobili e fabbricati: 6,75 per mille; detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000 convertita in Euro 103,00. 2. di confermare le ulteriori detrazioni per l'abitazione principale per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale secondo la seguente tabella: Componenti il nucleo familiare: Pensionati, coniuge a carico pensionato, portatore di handicap, Reddito massimo Ulteriore anziani non autosufficienti, detrazione disoccupati, cassaintegrati 1 Euro 6.200 Euro 130,00 1 Euro 11.000 Euro 75,00 2 Euro 11.000 Euro 130,00 2 Euro 13.000 Euro 103,00 2 o più Euro15.500 Euro 52,00 Da lavoro dipendente 2 o più componenti Euro 15.500 più Euro 130,00 Euro 1291 per ogni familiare a carico La richiesta per l'applicazione di tale ulteriore detrazione potra' essere effettuata dai cittadini che, attraverso l'autocertificazione, dichiarino, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno cui si riferisce il versamento: di non possedere altri immobili, escluso il box dell'abitazione principale; che tale abitazione non superi il valore catastale di Euro 38.735,00; che tale abitazione appartenga ad una delle categorie A3 - A4 - A5. e si precisa che tale ulteriore detrazione avra' validita' solo per l'anno in cui viene deliberata dall'organo esecutivo, salvo riconferma per l'anno successivo con apposito atto deliberativo, per cui dovra' essere prodotta dai contribuenti una successiva autocertificazione, qualora continuino a sussistere i requisiti per il riconoscimento ditale agevolazione. 3. di estendere l'ulteriore detrazione anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (i cosiddetti contratti di locazione a "scopo sociale"), recependo la facolta' accordata dall'art. 8 comma 14 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni. 4. di dare atto che con le ulteriori detrazioni per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, o per gli alloggi regolarmente assegnati con contratto avente scopo sociale viene comunque rispettato l'equilibrio del Bilancio 2002 (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato daIl'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996); (Omissis). 02X04169 Il comune di Castel D'ario (provincia di Mantova) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sia applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 10 del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997; 2. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e l'aliquota del 3 per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento; 3. di stabilire l'aliquota del 4 per mille, per un periodo massimo di tre anni, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996 e come previsto dall'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 4. di stabilire l'aliquota del 6,5 per mille per gli immobili del gruppo D, compresi quelli indicati dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 per i quali la determinazione della base imponibile avviene in base alle risultanze delle scritture contabili, vista la necessita' e la volonta' di mantenere quantita' e qualita' dei servizi erogati, a fronte del continuo lievitare dei relativi costi; 5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di Euro 156, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 02X04170 Il comune di CASTELBELLINO (provincia di Ancona) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare, (omissis), per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di sequito specificate: a) 7 per mille: aree fabbricabili; b) 6,9: fabbricati cat. D; c) 5,9 per mille: altri fabbricati in genere; d) 4,7 per mille: abitazione principale del soggetto passivo con la detrazione di legge di Euro 103,29. (Omissis). 02X04171 Il comune di CASTELGRANDE (provincia di Potenza) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al disposto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: per tutte le tipologie misura unica: 4 per mille. 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: tipologia degli immobili nonche' categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale: per la sola abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 02X04172 Il comune di CASTELGUIDONE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare, come effettivamente conferma, per l'anno 2002, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; (Omissis). 02X04173 Il comune di CASTELLABATE (provincia di Salerno) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. come segue: nella misura del 6 per mille l'aliquota per le abitazioni principali; nella misura del 7 per mille l'aliquota per tutte le altre unita' immobiliari ed aree; 2. (Omissis). 3. dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Omissis). 02X04174 Il comune di Castellammare del Golfo (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinazione di conferma detrazione di L. 400.000; per le abitazioni principali: aliquota 4 per mille; aliquota 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite come abitazioni secondarie e/o altri fabbricati e per le aree edificabili. (Omissis). 02X04175 Il comune di CASTELLETTO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1 gennaio 2002, una aliquota unica del 5 per mille. di stabilire altresi' dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04176 Il comune di CASTELLINA IN CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. vigenti nell'anno 2001 nelle seguenti misure: 5 per mille quale aliquota ridotta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende, oltre che ai casi stabiliti dall'art. 4 del regolamento comunale, quella posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, da soggetto a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente; 7 per mille aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili ed immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di approvare per l'anno 2002 la seguente agevolazione: detrazione per abitazione principale di Euro 129,115, pari a L. 250.000 (secondo i termini previsti dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta) nei seguenti casi: pensionato di eta' non inferiore a 65 anni alla data del 1o gennaio 2002, titolare di pensione (risultante da autocertificazione effettuata nei termini di legge) che vive solo o in coppia, proprietario di unico immobile destinato ad abitazione principale il cui reddito familiare riferito all'anno precedente non sia superiore a Euro 12.911 (L. 25.000.000); portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dalla U.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992 oppure da autocertificazione effettuata nei termini di legge); persona totalmente inabile al lavoro (risultante da certificazione rilasciata dalla U.S.L. oppure da autocertificazione effettuata nei termini di legge); Per usufruire della maggiore detrazione occorre altresi' il possesso dei seguenti requisiti: a) il soggetto passivo deve avere la residenza anagrafica nel comune di Castellina in Chianti; b) ciascun componente del nucleo familiare non deve essere soggetto passivo I.C.I. per immobili diversi da quello oggetto di maggiore detrazione e relative pertinenze; c) l'immobile oggetto della maggiore detrazione non deve essere compreso nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9 (sono pertanto comprese solo le categorie da A/2 a A/6); 3. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non rientrante nelle casistiche di cui al precedente punto 2), in Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno; (Omissis). 02X04177 Il comune di CASTELNUOVO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, come determina, per i motivi esposti in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 4,5 per mille rapportato al valore degli immobili e confermare in L. 200.000 l'agevolazione per la prima casa. (Omissis). 02X04178 Il comune di CAVAGNOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). 02X04179 Il comune di CAVARIA CON PREMEZZO (provincia di Varese) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura seguente: 4,5 per mille, per unita' immobiliare direttamente adibita principale e relative pertinenze; 4,5 per mille, per unita' immobiliare ad uso abitativo locale con contratto di locazione stipulato in base all'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998 (accordi territoriali); 6 per mille, per altri fabbricati, aree fabbricabili, ecc. 7 per mille, per alloggi non locati. (Omissis). 02X04180 Il comune di CAVARZERE (provincia di Venezia) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di aumentare dal 5,4 al 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dovuta per il 2002 per le abitazioni e relative pertinenze, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o non concesse in uso gratuito a parenti o collaterali. 2. di confermare per i restanti immobili l'aliquota del 5,4 per mille anche per l'anno 2002; 3. di mantenere inalterato in Euro 103,29 (L. 200.000) annui il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 02X04181 Il comune di CAVEZZO (provincia di Modena) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota del 6,9 per mille per la totalita' degli immobili, ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti; 2. aliquota del 6,3 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. aliquota del 6,3 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione; 4. aliquota del 6,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 5. aliquota del 6,3 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della percentuale di possesso; 6. aliquota del 6,3 per mille per l'abitazione e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno aquisito la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 7. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, ovvero non occupati, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori; di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura di Euro 155,00; di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare, purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione; di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione per queste previste le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 02X04182 Il comune di CEDRASCO (provincia di Sondrio) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. I.C.I. aliquota unica del 5 per mille; di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02X04183 Il comune di CERETTO LOMELLINO (provincia di Pavia) ha adottato l'8 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili, nonche' l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale di Euro 103,29; (Omissis). 02X04184 Il comune di CERIGNOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nelle misure di cui al presente prospetto, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: terreni agricoli 5 per mille; aree fabbricabili 5 per mille; altri fabbricati 5 per mille; abitazione principale 5 per mille; seconda casa 5 per mille; 2. di determinare, inoltre, che per l'anno 2002 trovera' applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura legale ed unica di L. 200.000 (Euro 103,30). (Omissis). 02X04185 Il comune di CERVIGNANO D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere invariate le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella seguente misura: 5,2 per mille per abitazioni, pertinenze, immobili commerciali, terreni in genere; 7 per mille per quei terreni che, all'interno del centro abitato, hanno destinazione urbanistica residenziale di recupero con indice di edificazione a 2,5 mc/mq; 2. di mantenere, altresi', invariata la detrazione diEuro 103,29 per la prima casa. (Omissis). 02X04186 Il comune di CERVINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; confermare la detrazione per la prima casa in L. 200.000 (Euro 103,29); stabilire che anche per l'anno 2002 la riscossione avverra' tramite il concessionario della riscossione Banco di Napoli di Caserta, anche al fine di tenere separate le riscossioni correnti da quelle per recupero evasione 1993 - 1997; comunicare al concessionario del servizio di riscossione tributi (Banco di Napoli - Caserta) la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 in ragione del 6 per mille; (Omissis). 02X04187 Il comune di CESANA TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, l'liquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili, determinando in Euro 258,22 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 3. di determinare, avvalendosi della disposizione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 una aliquota dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobile di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche perrtinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori). (Omissis). 02X04188 Il comune di CEVO (provincia di Brescia) ha adottato il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di confermare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nella misura minima consentita nella somma di Euro 154,94, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02X04189 Il comune di CHATILLON (provincia di Aosta) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di confermare l'aliquota del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibite ad abitazioni principali, o ad esse equiparate in base al regolamento, da parte di persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art. 8, comma 4, del d.lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 66/1996; b) di confermare l'aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari non locate, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ex art. 3 comma 56 legge n. 662/1996; c) di confermare l'aliquota del 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari e per i terreni edificabili; d) di confermare Euro 103 la detrazione relativa per ognuna delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, o ad esse equiparate in base al regolamento, da parte di persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e per le unita' immobiliari non locate, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ex art. 8 comma 4 del d.lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). 02X04190 Il comune di CHIARAMONTI (provincia di Sassari) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (detrazione d'imposta L. 200.000 annue pari ad Euro 103,29). 02X04191 Il comune di CHIURO (provincia di Sondrio) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5 cinque per mille. (Omissis). 02X04192 Il comune di CIAMPINO (provincia di Roma) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ordinaria, pari al 7 per mille, per tutti gli immobili; b) aliquota ridotta, pari al 4,75 per mille, per le abitazioni principali o assimilate e loro pertinenze, ovvero: quelle adibite a dimora abituale direttamente dal titolare del diritto reale; quelle concesse dal titolare del diritto reale, in uso o in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, i quali le adibiscano a loro dimora abituale e in esse abbiano la residenza anagrafica, con esclusione delle pertinenze; quelle possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, ne occupate dall'eventuale nudo proprietario; quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' alle unita' immobiliari di proprieta' dello I.A.C.P. regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari; c) aliquota ridotta, pari al 4,75 per mille, per le abitazioni a loro pertinenze, locate con contratto tipo regolarmente registrato, a soggetti che le adibiscano a loro dimora abituale, e in esse abbiano la residenza anagrafica, conformemente a quanto stabilito dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, e dalla delibera di G.M. n. 22 del 3 febbraio 2000, titolata: "presa d'atto dell'accordo territoriale di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431". Di quantificare la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2o, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 legge 662/1996, in L. 200.000 Euro 103,29, limitatamente alle abitazioni di cui alla lett. b). (Omissis). 02X04193 Il comune di CIGLIE' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, fissare e determinare per l'anno 2002, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di un'aliquota unica nella misura del 6 per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio; di non avvelersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa di L. 200.000 (Euro 103,29) fino a L. 500.000 (Euro 258,23) o di applicare le agevolazioni previste dal comma 3 dell'art. 58 del citato d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare pertanto atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 (Euro 103,29), invariata rispetto al precedente esercizio. (Omissis). 02X04194 Il comune di CIVITELLA D'AGLIANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di differenziare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. secondo il seguente prospetto riepilogativo: 1. abitazione principale 5 per mille; 2. abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale 6 per mille; 3. abitazioni non locate 6 per mille; di confermare per la prima casa in L. 200.000. (Omissis). 02X04195 Il comune di COGGIOLA (provincia di Biella) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,8 per mille, confermando quanto stabilito per l'esercizio 2001; 2. di confermare la detrazione unica fissa per la prima casa (abitazione principale) in Euro 103,29 (L. 200.000), come gia' stabilito per lo scorso esercizio 2001. (Omissis). 02X04196 Il comune di COLLEGIOVE (provincia di Rieti) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per tutto il territorio comunale nella misura unica del 6 per mille; 3. di stabilire che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 02X04197 Il comune di COLONNO (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote per mille (2002) 1 2 3 Per tutte le tipologie 5,50 di immobili 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in Euro, come da prospetto che segue: N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Riduzione Detrazione Nonché categorie di sog- d'imposta d'imposta getti in situazioni di % (Euro in particolare disagio ragione economico-sociale annua) 1 2 3 4 unità immobiliare adibita 103,29 ad abitazione principale (Omissis). 02X04198 Il comune di CORNO VECCHIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata nella misura unica del 6,25 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli immobili e le aree edificabili; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per unita' immobiliare adibite ad abitazione principale Euro 103,30 (L. 200.000); (Omissis). 02X04199 Il comune di CORREZZOLA (provincia di Padova) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille con detrazione per l'abitazione principale di Euro 112,00, pari a L. 216.862 - prevista dall'art. 8 del d.l.gs. 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato all'art. 3, comma 55, legge 662/1996, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cosi' come definita da regolamento I.C.I., rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 02X04200 Il comune di CORRIDONIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili riferita all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze nella misura del 4,5 per mille; di confermare , inoltre, per l'anno 2002 l'aliquotra dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze nella misura del 6 per mille; determinare, altresi', nella misura ordinaria di Euro 103,29 (L.200.000) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo; determinare in Euro 258,23 (L.500.000) la maggiore detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 per i soggetti passivi aventi i requisiti di cui ai punti nn. da 1 a 7 ed alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), in premessa indicati; stabilire che i richiedenti, per godere del beneficio in parola, dovranno produrre domanda, a pena di decadenza, all'ufficio tributi del comune, su apposito stampato o altro simile contenente le notizie richieste dall'ufficio tributi, durante il periodo 15 aprile - 31 luglio 2002, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione non e' stata soggetta ad autenticazione; disporre che nella citata domanda,m corredata di idonea documentazione probatoria, l'obbligato al pagamento del tributo dichiari di godere dei requisiti richiesti e di essere nelle condizioni in premessa indicate, attestando altresi': il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' della maggiore detrazione; la composizione del nucleo familiare; l'indicazione dei soggetti portatori di handicaps e/o disabili, con il relativo grado di invalidita', effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al punto n. 3; l'ammontare del reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero del nucleo familiare; la rendita catastale attribuita o presunta dell'unita' immobiliare e delle relative pertinenze regolarmente dichiarate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili; l'importo del tributo, tenendo conto della maggiore detrazione da concedere. dare atto che per nozione di "familiare a carico" si intende quella prevista dalla normativa riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. ed integrazioni; mentre per nozione di "nucleo familiare" si fa riferimento alle risultanze dell'ufficio anagrafe del comune di Corridonia per l'anno 2002; dare atto che il reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero il reddito complessivo lordo annuo del nucleo familiare e' quello relativo all'anno di imposta 2001 al lordo degli oneri deducibili; dare atto che i soggetti passivi che avranno presentato la citata domanda terranno conto, al momento del pagamento delle rate per l'anno 2002, della maggiore detrazione spettante; dare atto che le istanze verranno ascoltate, fermo restando i requisiti richiesti, fino ad esaurimento della somma di Euro 7.746 prevista come minore introito del gettito ordinario per l'anno 2002; dare atto che resta confermata in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze per i soggetti passivi non rientranti nelle categorie in premessa elencate dare atto che la maggiore detrazione di imposta e' stata considerata nella previsione di stima del gettito dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e che non influisce, pertanto, sugli equilibri di bilancio. (Omissis). 02X04201 Il comune di CORROPOLI (provincia di Teramo) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, (omissis), l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002 nella misura del 5 per mille. 2. di approvare, inoltre, la proposta della Giunta comunale, di cui alla deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2002, di confermare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale stabilita in Euro 103,29 (dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 421/1992 e successive modificazioni) a Euro 154,94 nei seguenti casi: immobili di proprieta' o altro diritto reale di godimento appartenenti a soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori di handicap; unita' immpbiliare adibita ad abitazione principale di soggetti aventi unica fonte di reddito la pensione sociale al minimo o assegno sociale al minimo alla data del 1o gennaio 2002. (Omissis). 02X04202 Il comune di CORTENOVA (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 gennaio e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 6,5 per mille - Ordinaria 5 per mille - abitazione principale, i box di pertinenza, 1 vano di pertinenza all'ap. 6,5 per mille - aree edificabili, terreni, insediamenti produttivi 6,5 per mille - alloggi non locati 6,5 per mille - fabbricati realizzati per la vendita e non venduti 5 per mille - unita' immobiliare data in comodato ai discendenti di primo grado (figli) o ascendenti di primo grado (genitori) e utilizzata coma a.p. Euro 103,29 - detrazione per abitazione principale Euro 103,29 - detrazione per unita' immobiliare data in comodato di cui sopra. (Omissis). 02X04203 Il comune di COSOLETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 02X04204 Il comune di COSTA DI MEZZATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). abitazione principale: 4 per mille; altri fabbricati: 6 per mille con eccezione del catastale C1 per il quale e' stabilita l'aliquota del 5 per mille; terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende solo quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono escluse, pertanto, ai fini della detrazione di Euro 103,29, le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, al coniuge separato o divorziato, agli affini entro il secondo grado, per le quali e' applicabile (in caso di concessione in uso gratuito l'aliquota prevista per le abitazioni principali secondo quanto stabilito col Regolamento I.C.I. vigente. (Omissis). 02X04205 Il comune di COSTA MASNAGA (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di disciplinare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2002 come segue: 4.5 per mille: a) fabbricati adibiti ad abitazione principale e le sue pertinenze: Fanno parte di questo gruppo tutti i fabbricati compresi nella categoria catastale A con l'esclusione della categoria A/10 nonche' le pertinenze dell'abitazione principale (categorie C/2, C/6, C/7). 5 per mille: b) fabbricati locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale; Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. La locazione deve essere comprovabile da regolare contratto fra le parti. Il canone di locazione annuo deve essere assoggettato alle imposte sul reddito delle persone fisiche o giuridiche locatarie. L'ufficio Tributi ha la facolta' di richiedere al contribuente la documentazione necessaria alla verifica. 7 per mille: c) fabbricati non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale; Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (L'aliquota si applica solo sull'effettivo periodo di mancata locazione). 4.5 per mille: d) fabbricati diversi dalle abitazioni; Categorie catastali: A/10 - B/5 - B/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11. I fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra indicate devono essere utilizzati nell'esercizio dell'impresa dalla persona fisica o giuridica proprietaria. L'ufficio Tributi ha la facolta' di richiedere al contribuente tutta la documentazione necessaria alla verifica. 5 per mille: e) fabbricati diversi dalle abitazioni locati o non utilizzati; categorie catastali: A/10 - B/5 - B/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11. Si applica l'aliquota del 5 per mille qualora i fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra riportate risultino essere non utilizzati oppure locati. 5 per mille: f) fabbricati non destinati ad abitazione escluse le pertinenze dell'abitazione principale gia' regolamentate al punto a; Categorie catastali: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - C/6 - D/4 - D/5 - D/9 - D/10 - D/12 5 per mille g) aree fabbricabili. 2. di provvedere alla determinazione della detrazione dall'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo per l'anno 2002, nel rispetto dell'art. 8 - comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, confermando la detrazione di Euro 144,608. (Omissis). 02X04206 Il comune di COSTA VALLE IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 02X04207 Il comune di CREMA (provincia di Cremona) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di dare atto che l'aliquota da applicare sul vaIore delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo, ancorche' iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai) in misura ridotta del 5,2 per mille; b) di dare atto che per le unita' abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze, secondo le indicazioni e definizioni che si allegano alla presente deliberazione in allegato sub "B", l'aliquota maggiorata in misura del 7 per mille; c) di dare atto che per tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al punto a) e b), dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, l'aliquota ordinaria in misura del 5,5 per mille; d) di elevare a Euro 124,00 l'importo della detrazione da applicare all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta - cosi come definita all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; e) di elevare a Euro 224,00 la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale secondo i criteri che si allegano alla presente deliberazione in allegato sub "C"; f) di approvare, secondo quanto dettagliato nei prospetti che si allegano alla presente deliberazione e che ne formano parte integrale e sostanziale, i criteri e le definizioni per l'applicazione delle aliquote e per la concessione dell'aumento della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili "I.C.I.". g) di rimandare, a completamento ed integrazione di quanto riportato nel presente atto al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili". Allegato sub A della deliberazione Condizioni per il riconoscimento della detrazione per l'abitazione principale in favore di soggetti che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662). Si considera adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietao di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; La predetta unita' immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo di ricovero; Il contribuente che versi nelle predette condizioni puo' applicare la sola detrazione riconosciuta dal comune per l'abitazione principale senza dover presentare alcuna richiesta (per l'anno 2002, Euro 124,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale). Il comune si riserva di effettuare controlli per accertare il sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati dell'anagrafe della popolazione residente, sia con riferimento ai dati sui consumi delle utenze domestiche; Il comune si riserva, inoltre, un'azione di accertamento sullo stato di mancata locazione dell'immobile oggetto della misura agevolativa per il periodo di ricovero del soggetto titolare dell'obbligo di imposta. Allegato sub B alla deliberazione Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2002 Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2002 le unita' immobiliari, adibite ad abitazione e relative pertinenze, cosi' come definite, per il tipo di utilizzo identificato con acodice 2º di acolonna 2º del aquadro Bº concernente le variazioni dei redditi dei fabbricati, nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi. Rientrano pertanto nel novero delle fattispecie suddette le seguenti: unita' immobiliare destinata ad abitazione non locata in quanto a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione; unita' immobiliare a disposizione posseduta in comproprieta' o acquistata in multiproprieta' limitatamente a coloro che non la abitano; unita' immobiliare destinata alla locazione e rimasta sfitta. Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie: unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto (codici 3 e 4 di colonna 2o del quadro B dei modelli per la dichiarazione dei redditi); unita' immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (parente od affine in linea retta e collaterale fino al secondo grado) a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica; unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero; unita' immobiliare gia' utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune; unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano; unita' immobiliare che acquistata per propria dimora non puo' essere utilizzata in quanto necessita di interventi di ripristino (manutenzione ordinaria/straordinaria a richiesta documentabili). Per il periodo degli interventi manutentivi, e comunque per un tasso di tempo non superiore a sei mesi dall'acquisto, si applica l'aliquota ordinaria. Qualora trascorso tale termine detto immobile non risulti essere utilizzato quale propria dimora abituale, questi si dovra' intendere a disposizione e quindi soggetto alla maggiore aliquota. unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 7 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate; Non rientrano in tale ultima fattispecie i casi di immobili per i quali siano attive delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono), sebbene con consumo pari o prossimo a zero, oppure delle utenze in attesa di reintestazione. Per tali immobili, ove riconducibili alla situazione rappresentata dal codice 2 sopra indicato, si applica l'aliquota del 7 per mille; I fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che la comunicazione di ultimazione lavori sia avvenuta nei termini della concessione edilizia o delle eventuali proroghe; L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza; Il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. Allegato sub C alla deliberazione Criteri per la concessione dell'aumento della detrazione "I.C.I." anno 2002 Beneficiari Possono usufruire dell'aumento della detrazione a Euro: a) 224 - i proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, con a carico familiare portatore di handicap, nonche' al portatore di handicap capofamiglia (l'handicap, 100%, deve essere certificato dalla commissione competente ai sensi della legge 104/1992). b) 224 - le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento ( usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come definito dall'art. 8, comma 2o del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e dall'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia anagraficamente definitaº non superiore a Euro 12.911,43 elevato di ulteriori Euro 516,46 per ogni altro familiare a carico o nullatenente oltre il coniuge (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento). Procedure 1. Il contribuente dovra' presentare apposita dichiarazione (su modulo fornito dal Comune) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I. 2. Documenti da presentare (in carta semplice): Certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della "Dichiarazione I.C.I.", o copia del mod. 740/1993 (solo descrizione fabbricati ai fini I.C.I.) se la dichiarazione viene presentata per la prima volta; Copia mod. 730/2002 mod. UNICO 2002 (ex 740) o CUD (ex mod. 101 o 201) dei redditi dei componenti il nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 2001); Altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socioeconomiche della famiglia; Copia certificazione di portatore di handicap, in situazione di gravita' accertata dalla competente commissione se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. 3. L'ufficio potra' richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione. 4. Nel caso di infedele dichiarazione si procedera' al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti. 5. La dichiarazione deve pervenire all'ufficio Protocollo del Comune, P.zza Duomo n. 25, entro il 30 giugno 2002. Solo per coloro che diventano proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dopo il 30 giugno e che abbiano i requisiti di cui al punto A) e B), la domanda va presentata entro il 15 dicembre. Disposizioni generali Non possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unita' immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresi' i possessori di unita' immobiliari, ancorche' adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9. La detrazione o l'aumento della stessa si applica solamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento. E' fatto obbligo di presentare annualmente la dichiarazione (entro le scadenze in premessa citate) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla Legge, non risulta autorizzata. Per la detrazione di cui al punto A); portatore di handicap, "... e' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconosciuta e documentata di gravita' (100%) dalla competente commissione" ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "legge quadro per assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; la maggiore detrazione viene riconosciuta, qualora ne sussistano i requisiti specifici, e comunque se la persona portatore di handicap, oltre che ad essere familiare a carico, risulta dimorante nell'alloggio oggetto di tassazione. Per la detrazione di cui al punto B): per nucleo familiare si intende la "Famiglia anagrafica" cosi come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 223/1989; la presenza a qualsiasi titolo, di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita', nell'immobile oggetto di tassazione, cosi' come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso; qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi e' identita' tra soggetto obbligato al pagamento I.C.I. per l'unita' immobiliare (cosi' come accatastata e definita dall' U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima. Allegato sub C1 alla deliberazione Criteri per la concessione dell'aumento della detrazione I.C.I. anno 2002 Beneficiari Possono usufruire dell'aumento della detrazione a Euro: 224 - le giovani coppie di sposi che abbiano contratto matrimonio negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, come da atti presenti all'ufficio anagrafe, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi come definito dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni e dall'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia "anagraficamente definita" non superiore a Euro 12.911,43, elevato di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento). Procedure 1) Il contribuente dovra' presentare apposita dichiarazione (in carta semplice) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I. 2) Documenti da presentare (in carta semplice): Certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della "Dichiarazione I.C.I.", se la dichiarazione viene presentata per la prima volta; Copia mod. 730/2002 o mod. UNICO 2002 (ex 740) o CUD (ex mod. 101) dei redditi dei componenti il nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 2001); Altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio-economiche della famiglia; 3) L'ufficio potra' richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione. 4) Nel caso di infedele dichiarazione si procedera' al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti. 5) E' fatto obbligo presentare annualmente la richiesta per l'aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di imposizione affinche' venga acquisita, in forma preventiva, l'autorizzazione da parte dell'ufficio competente: entro il 15 giugno per gli anni 1999/2000/2001 e 1o semestre 2002; mentre per coloro che si uniscono in matrimonio dopo il 30 giugno la domanda va presentata entro il 15 dicembre. (uff. Protocollo, di p.zza Duomo n. 25) Disposizioni generali Non possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unita' immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresi' i possessori di unita' immobiliari, ancorche' adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9. La detrazione o l'aumento della stessa si applica all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Si intende per mese compiuto il possesso dell'immobile protratto per oltre 14 giorni. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento. per nucleo familiare s'intende la "Famiglia anagrafica" cosi come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 223/1989; la presenza a qualsiasi titolo di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita', nell'immobile oggetto di tassazione, cosi' come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso; qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi e' identita' tra soggetto obbligato al pagamento I.C.I. per l'unita' immobiliare (cosi come accatastata e definita dall'U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima. E' fatto obbligo di presentare annualmente la richiesta (entro le scadenze sopra citate) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla Legge, non risulta autorizzata. Per la detrazione di cui sopra si procede nel seguente modo: per le famiglie formatesi nell'anno 1999, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata (previa domanda) per il solo periodo mancante al compimento del triennio di matrimonio (riferimento alla data di matrimonio - in dodicesimi. Es. matrimonio in data 16 aprile 1999; nell'anno 2002 l'ulteriore detrazione sull'abitazione principale potra' essere utilizzata per mesi 4). per le famiglie formatesi negli anni 2000/2001, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata (previa domanda) per l'intero anno, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. per le famiglie formatesi nell'anno 2002, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata dalla data di conseguimento del matrimonio se gia' in possesso dell'abitazione, o, se acquistata in seguito, dalla data di stipula dinanzi al Notaio dell'atto di compravendita dell'immobile da adibire a propria abitazione. (es. matrimonio in data 18 aprile 2002 di copia che gia' possiede l'immobile, l'ulteriore detrazione potra' essere applicata per 8 mesi; viceversa, data di matrimonio 18 aprile 2002 e acquisto dell'immobile il 10 luglio 2002, l'ulteriore detrazione potra' essere applicata per 6 mesi). (Omissis). 02X04208 Il comune di CREMOSANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. relativa agli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (ai sensi dell'art. 6, comma 5, del regolamento comunale sull'I.C.I.) del soggetto passivo nella misura del 5,5 per mille; 2. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. relativa a tutti gli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale del seggetto passivo e ai terreni; 3. confermare la detrazione d'imposta di Euro 103,29 relativamente agli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (ai sensi dell'art. 6, comma 5, del regolamento comunale sull'I.C.I.) del soggetto passivo. (Omissis). 02X04209 Il comune di CRESSA (provincia di Novara) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille con la detrazione di Euro 103,29 dell'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, calcolata senza riduzioni in base all'aliquota di cui sopra sino a concorrenza del suo ammontare. (Omissis). 02X04210