IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1274/91/CEE del 15 maggio 1991, da ultimo modificato dal regolamento CE n. 1651/2001 del 14 agosto 2001; Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova e' esercitato dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali; Ritenuto di dover stabilire, tra l'altro, le modalita' per autorizzare i centri d'imballaggio delle uova ad usare le diciture relative al sistema di allevamento, all'origine delle uova, alla data di deposizione ed al tipo di alimentazione somministrata alle galline nonche' i relativi criteri di controllo; Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 16 aprile 1986; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Decreta: Art. 1. Sistemi di allevamento 1. Le imprese in possesso dell'autorizzazione a funzionare quali centri d'imballaggio delle uova, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, possono apporre sulle uova della categoria "A" e sugli imballaggi che le contengono una delle seguenti diciture atte ad individuare il sistema di allevamento delle galline ovaiole: ===================================================================== Sull'imballaggio sulle uova | Sulle uova ===================================================================== a) "Uova da allevamento all'aperto" | "Aperto" b) "Uova da allevamento a terra" | "A terra" c) "Uova da allevamento in gabbie" | "Gabbia" 2. Per apporre le predette diciture, la produzione delle uova e' soggetta alle condizioni indicate nell'allegato I del presente decreto. Le diciture apposte sulle uova possono essere sostituite da un codice, determinato in conformita' alla norma di recepimento della direttiva n. 2002/4/CE della Commissione, che rechi il numero distintivo del produttore e che permetta di identificare il metodo di allevamento, purche' sull'imballaggio sia spiegato il significato del codice.