IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  CEE  del Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno
1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle
uova;
  Visto  il  regolamento  CEE  della  Commissione  n. 1274/91/CEE del
15 maggio  1991, da ultimo modificato dal regolamento CE n. 1651/2001
del 14 agosto 2001;
  Considerato  che  a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n.
419,  il  controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la
commercializzazione   delle   uova   e'  esercitato  dall'Ispettorato
centrale  repressione  frodi del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Ritenuto   di  dover  stabilire,  tra  l'altro,  le  modalita'  per
autorizzare  i  centri  d'imballaggio delle uova ad usare le diciture
relative al sistema di allevamento, all'origine delle uova, alla data
di deposizione ed al tipo di alimentazione somministrata alle galline
nonche' i relativi criteri di controllo;
  Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione
delle  intervenute  modifiche  nella  regolamentazione comunitaria e,
conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 16 aprile 1986;
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Sistemi di allevamento
  1.  Le  imprese  in possesso dell'autorizzazione a funzionare quali
centri  d'imballaggio  delle  uova,  rilasciata  ai sensi dell'art. 2
della  legge  3 maggio 1971, n. 419, possono apporre sulle uova della
categoria "A" e sugli imballaggi che le contengono una delle seguenti
diciture  atte ad individuare il sistema di allevamento delle galline
ovaiole:

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          Sull'imballaggio sulle uova           |     Sulle uova
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  a) "Uova da allevamento all'aperto"           |      "Aperto"
  b) "Uova da allevamento a terra"              |     "A terra"
  c) "Uova da allevamento in gabbie"            |      "Gabbia"

  2.  Per  apporre  le predette diciture, la produzione delle uova e'
soggetta   alle  condizioni  indicate  nell'allegato I  del  presente
decreto.  Le diciture apposte sulle uova possono essere sostituite da
un codice, determinato in conformita' alla norma di recepimento della
direttiva  n.  2002/4/CE  della  Commissione,  che  rechi  il  numero
distintivo del produttore e che permetta di identificare il metodo di
allevamento, purche' sull'imballaggio sia spiegato il significato del
codice.