VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 20 luglio 1932, n. 884; Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1932, n. 1018; Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080; Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 252; Visto il R. decreto 11 gennaio 1930, n. 29; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta l'assoluta necessita' ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per i servizi degli affari di culto e di modificare i ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e quelli giudiziari in dipendenza del passaggio dei servizi anzidetti dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. La Direzione generale degli affari di culto e la Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la citta' di Roma, costituiscono due Direzioni generali del Ministero dell'interno.