Avvertenza:      Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal  Ministero  della  giustizia  ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               .art. 1
                             (Soppresso)