L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 19 dicembre 2002,
  Premesso che:
    con  deliberazione  18  ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 297, supplemento ordinario
n.  277,  del  22  dicembre 2001, come successivamente modificata (di
seguito: deliberazione n. 228/01) l'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) ha approvato il testo integrato
delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
per  l'erogazione  dei  servizi  di trasporto, di misura e di vendita
dell'energia elettrica (di seguito: testo integrato);
    ai  sensi  del  comma  4.1  del  testo  integrato,  gli esercenti
propongono  all'Autorita'  le  opzioni  tariffarie  base,  speciali e
ulteriori che intendono offrire alle attuali o potenziali controparti
nell'anno successivo;
    con  deliberazione  25  settembre  2002,  n.  171/02 (di seguito:
deliberazione  n. 171/02) l'Autorita' ha prorogato al 31 ottobre 2002
il termine per la proposta di opzioni tariffarie per l'anno 2003;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002  recante  criteri  integrativi  per la definizione delle tariffe
dell'elettricita' e del gas da parte dell'Autorita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002;
  Visti:
    la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante
disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
    il testo integrato;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27  dicembre  2001, n. 322/01,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 17
gennaio 2002;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  gennaio  2002,  n.  11/02,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 12
febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 11/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  1  agosto  2002,  n. 152/2002,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 23
agosto 2002;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  1  agosto  2002,  n.  153/02,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 200 del 27
agosto 2002;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18  settembre 2002, n. 169/02,
recante  modifica dei moduli per la proposta delle opzioni tariffarie
base, speciali e ulteriori, di cui all'allegato 1 della deliberazione
n. 228/01;
    la deliberazione n. 171/02;
  Considerato che:
    172  esercenti  hanno  proposto all'Autorita', ai sensi del comma
5.1  del  testo integrato, opzioni tariffarie base per il servizio di
trasporto  dell'energia  elettrica  ai  fini della verifica di cui al
comma 4.3 del medesimo testo integrato;
    7  esercenti  non hanno proposto all'Autorita' opzioni tariffarie
base   per   il  servizio  di  trasporto  dell'energia  elettrica  in
violazione di quanto previsto dal comma 5.1 del testo integrato;
  Considerato che:
    32 esercenti hanno proposto all'Autorita', ai sensi del comma 5.2
del  testo  integrato, opzioni tariffarie speciali per il servizio di
trasporto  dell'energia  elettrica  ai  fini della verifica di cui al
citato comma 4.3 del medesimo testo integrato;
    11  esercenti  hanno  proposto  all'Autorita', ai sensi del comma
21.1  del  testo  integrato,  opzioni  tariffarie  ulteriori  per  il
servizio  di  vendita  dell'energia  elettrica  a clienti del mercato
vincolato  con  contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in
bassa tensione, ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del
medesimo testo integrato;
    11  esercenti  hanno  proposto  all'Autorita', ai sensi del comma
23.1  del  testo  integrato,  opzioni  tariffarie  ulteriori  per  il
servizio  di  vendita  dell'energia  elettrica  a clienti del mercato
vincolato  con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione, ai
fini  della  verifica  di  cui al citato comma 4.3 del medesimo testo
integrato (di seguito: opzioni ulteriori domestiche);
  Considerato  che  172  esercenti  hanno proposto opzioni tariffarie
base  per  il  servizio  di trasporto conformi ai criteri di cui alla
parte   II   del  testo  integrato  in  materia  di  regolazione  dei
corrispettivi;
  Considerato  che  le  proposte  di  opzioni  tariffarie base per il
servizio  di  trasporto  di  cui al punto precedente sono conformi ai
criteri  di  cui alla parte II del testo integrato, quando soddisfano
contemporaneamente le seguenti condizioni:
    le  opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto espresse
in   funzione   delle  componenti  tariffarie  della  tariffa  TV2  e
dell'opzione   tariffaria   TV1  per  le  quali  non  e'  stata  data
specificazione  del  valore,  fanno  riferimento  al  valore che tali
componenti tariffarie assumono ai sensi del testo integrato;
    le  opzioni  tariffarie  base  per  il servizio di trasporto sono
offerte sia ai clienti del mercato libero, sia ai clienti del mercato
vincolato,  attuali  e potenziali controparti dei contratti di cui al
comma  2.2,  lettere  da  b)  a  f), del testo integrato, ubicate nel
territorio di competenza dell'esercente;
  Considerato  che  ai  fini  della  verifica  di  conformita'  delle
proposte  di  opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto ai
criteri  di cui alla parte II del testo integrato, non sono rilevanti
gli  elementi  diversi  da  quelli  tariffari,  quali i contributi di
allacciamento o le condizioni contrattuali della fornitura;
  Considerato che per gli esercenti che non hanno presentato proposte
di  opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto per tutte le
tipologie  contrattuali  in  riferimento  alle  quali detti esercenti
dispongono  della  rete, si determina una situazione di carenza della
disciplina tariffaria per l'anno 2003;
  Ritenuto che sia necessario:
    imporre  un  regime tariffario per il periodo 1 gennaio 2003 - 31
dicembre  2003 nel caso in cui non siano state presentate proposte di
opzioni  tariffarie  base  per  il  servizio  di trasporto e che tale
regime  debba fare riferimento alle opzioni tariffarie base applicate
dagli  esercenti nell'anno 2002 opportunamente corrette o, in assenza
di  tali  opzioni,  debba  fare  riferimento  agli  elementi  e  alle
componenti della tariffa TV2 di cui all'art. 8 del testo integrato;
    prevedere  che  il  vincolo  V1 trovi applicazione nell'anno 2003
anche  con  riferimento  alle  tipologie  contrattuali a cui, in tale
anno, si applica l'ordinamento tariffario definito dall'Autorita' per
il periodo 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1   Ai   fini   della  presente  deliberazione  si  applicano  le
definizioni  contenute nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n.
228/01,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.
297,  supplemento ordinario n. 277, del 22 dicembre 2001 e successive
modificazioni, integrate come segue:
    testo   integrato   e'  il  testo  integrato  delle  disposizioni
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi  di  trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica
approvato  con  deliberazione  dell'Autorita' n. 228/01, e successive
modificazioni;
    deliberazione  n.  322/01  e'  la deliberazione dell'Autorita' 27
dicembre  2001,  n. 322/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 14
del 17 gennaio 2002;
    deliberazione  n.  152/02  e'  la  deliberazione dell'Autorita' 1
agosto 2002, n. 152/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 197 del 23 agosto 2002;
    opzioni  tariffarie  base  per  il  servizio di trasporto sono le
opzioni  tariffarie  base  per  il servizio di trasporto dell'energia
elettrica, di cui al comma 5.1 del testo integrato;
    opzioni  tariffarie speciali per il servizio di trasporto sono le
opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto dell'energia
elettrica, di cui al comma 5.2 del testo integrato;
    opzioni  tariffarie  ulteriori per il servizio di vendita sono le
opzioni  tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia
elettrica  ai  clienti del mercato vincolato con contratti diversi da
quelli per l'utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 21.1
del testo integrato;
    opzioni   tariffarie   ulteriori   domestiche   sono  le  opzioni
tariffarie   ulteriori   per  il  servizio  di  vendita  dell'energia
elettrica  ai  clienti del mercato vincolato con contratti per utenza
domestica  in  bassa  tensione,  di  cui  al  comma  23.1  del  testo
integrato.